Assicurazione infortuni sul lavoro: ecco perché conviene!

Per tutelarsi da infortuni e danni fisici sul luogo di lavoro esiste una specifica assicurazione. Ecco i dettagli su cosa copre e quando conviene averla!

Il problema degli infortuni sul lavoro è un tema più che mai attuale. Ancora oggi sono sempre tante le notizie che ci arrivano dai telegiornali di infortuni o addirittura di morti che si verificano sul posto di lavoro pertanto, un dibattito sul tema è importante non solo proprio dal punto di vista della annosa questione del problema della sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche e soprattutto delle conseguenze sociali che questi infortuni possono comportare.

Quando si parla di infortunio in ambito lavorativo, bisogna poi specificare che la definizione è sicuramente più ampia di quello che ci si può immaginare in quanto nella sua definizione, non rientrano solo gli infortuni che si verificano effettivamente sui luoghi di lavoro, ma anche i cosiddetti infortuni in itinere ossia quelli che accadono mentre un soggetto compie il proprio tragitto casa-lavoro.

Vedremo quindi all’interno di questo articolo quale protezione viene offerta ai lavoratori contro questi rischi, e nello specifico quale copertura assicurativa è prevista per loro considerando congiuntamente il ruolo del datore di lavoro e dell’ente istituzionale preposto all’erogazione di questa prestazione, ovvero l’INAIL.

Nello specifico quindi, ci riferiremo all’assicurazione contro gli infortuni o i danni fisici sul lavoro andando a descrivere quali sono le situazioni che fanno scattare il diritto al risarcimento, quali invece lo vanno ad escludere ed infine, quali sono i criteri in base ai quali viene calcolata la somma della prestazione assicurativa.

Iniziamo per gradi andando a specificare prima cosa si intende per infortunio sul lavoro.

Assicurazione infortuni sul lavoro: ecco cosa copre

Secondo quanto stabilisce l’INAIL sono considerati infortuni sul lavoro e dunque soggetti a copertura da parte dell’assicurazione obbligatoria, tutti quegli incidenti che avvengono “per causa violenta in occasione del lavoro” e dai quali può derivare in capo al lavoratore stesso la morte, l’inabilità permanente, assoluta o temporanea per più di tre giorni.

In relazione alle cause che provocano l’infortunio, si deve ricordare che deve trattarsi sempre di cause esterne le cui conseguenze siano state così intense da portare gravi ripercussioni a quella che è la stabilità psicofisica del soggetto.

Inoltre deve essere fondamentale ai fini sempre della risarcibilità del danno avuto, che ci sia uno stretto nesso di causalità tra l’infortunio avvenuto e il lavoro che si stava svolgendo.

Questo vuol dire che mail l’INAIL andrà a risarcire eventuali infortuni che siano occorsi ai lavoratori con cause che poco hanno a che fare con il lavoro, quindi mai risarcirà danni che derivano dal consumo di sostanze stupefacenti, dal consumo di alcol oppure danni che si siano avuti alla guida di un mezzo senza patente se la guida di questo mezzo stesso non era stata espressamente autorizzata.

Un discorso particolare invece meritano quei danni che arrivano al lavoratore per sua negligenza. In tal caso la legge stabilisce che comunque si è tenuti a risarcire il lavoratore per il danno subito a meno che lo stesso datore non riesca a dimostrare che abbia utilizzato il complesso degli strumenti di tutela e di prevenzione in suo possesso.

Nello specifico quindi un’assicurazione sul lavoro quando si verifica un infortunio con le caratteristiche che abbiamo sopra descritte, va a risarcire quello che viene definito il danno differenziale che andremo a spiegare meglio in seguito.

In aggiunta va chiarito che un’assicurazione di questo tipo risarcisce non solo gli infortuni che avvengono specificamente sul luogo di lavoro ma anche i cosiddetti infortuni in itinere; quindi vediamo quali sono questi infortuni e a che tipo di risarcimento danno diritto.

Per approfondire, riportiamo il seguente video tratto dal canale Antonio Esposito Scalzo – YouTube.

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Gli infortuni sul lavoro in itinere

Nell’assicurazione obbligatoria infortuni sul lavoro, rientrano anche i cosiddetti infortuni in itinere ovvero quegli infortuni che possono avvenire lungo il tragitto caso-lavoro.

La disciplina della materia è stata demandata al D. Lgs. n. 38 del 2000 che nel dettaglio ha evidenziato tre particolari tipi di infortunio in itinere ossia quelli che accadono lungo il tragitto casa-lavoro appunto, quelli che accadono nel tragitto tra due luoghi di lavoro, e quelli che possono accadere lungo il tragitto tra luogo di lavoro e luogo per la pausa pranzo e viceversa.

Se si verifica un infortunio in una di queste tre fattispecie, il lavoratore ha diritto al risarcimento dei danni fisici che l’infortunio ha prodotto anche se, bisogna sempre fare molta attenzione a quelle che sono tutte le clausole di esclusione all’interno della polizza assicurativa che di fatto escludono qualunque copertura assicurativa e quindi rendono nulla qualunque richiesta di risarcimento del danno venisse avanzata.

Nello specifico ad esempio, il lavoratore perde il diritto al risarcimento dei danni se nel compiere il tragitto devia da quello che è il percorso più beve per arrivare al proprio posto di lavoro, oppure se ha compiuto una deviazione completamente ingiustificata a quello che è il suo normale tragitto.

Non rientrano tra le clausole di esclusione le eventuali deviazioni sull’abituale percorso, che siano state fatte per accompagnare i propri figli a scuola.

Ugualmente indennizzabile è il danno che si sia verificato se il soggetto è stato costretto a deviare dal normale percorso per cause di forza maggiore, come ad esempio un’interruzione del tragitto, un guasto alla propria auto e così via.

In aggiunta l’indennizzo viene ugualmente riconosciuto se il lavoratore dovesse avere un infortunio recandosi al lavoro con un mezzo privato.

Tuttavia bisogna dire che questa deve essere stata solo una scelta inevitabile fatta perché ad esempio, non ci sono mezzi pubblici che possano collegare la propria abitazione con il luogo di lavoro, ovvero pur essendoci questi mezzi ci sono reali difficoltà a far combaciar egli orari.

Se infine si decidesse di recarsi al lavoro in bici, l’INAIL interviene nel risarcimento solo se questo si è verificato su una pista ciclabile o su una ZTL o comunque su una zona interdetta al traffico.

Per quanto riguarda poi l’ammontare reale dell’indennizzo offerto dall’INAIL, bisogna dire che la copertura del danno da parte dell’ente scatta solo se il lavoratore riporta un danno biologico per una percentuale comunque superiore al 6%.

La stessa INAIL infatti in questo caso fissa tre soglie che disciplinano il suo intervento in termini di risarcimento. In effetti accade che per danni:

  • fino al 5% opera una franchigia per cui nesso risarcimento sarà dovuto dall’ente steso;
  • compresi dal 6% al 15%, l’INAIL provvederà al pagamento di un capitale sulla base di apposite tabelle stabilite dallo stesso ente;
  • compresi tra il 16% e il 100% il risarcimento assume la forma di una rendita vitalizia il cui importo viene sempre definito sulla base di apposite tabelle dell’ente. Bisogna dire che mai questa rendita può essere trasferita agli eredi.

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Danno differenziale e risarcimento

Per tutti gli altri infortuni che avvengono invece espressamente sul luogo di lavoro che hanno le caratteristiche sopra menzionate, bisogna dire che l’INAIL rimborsa sempre quello che in termini tecnici si chiama danno differenziale ossia quello che si ottiene per differenza tra quanto versato all’INAIL per l’assicurazione obbligatoria, e quanto invece otterrà il lavoratore a titolo di risarcimento in sede civilistica.

Pertanto in virtù di quanto detto l’INAIL va a risarcire solo una parte del danno che l’infortunio ha provocato perché la previsione normativa prevede che a questo danno può aver contribuito anche un comportamento colposo tanto del datore di lavoro che di un terzo soggetto.

In virtù di questa corresponsabilità del datore, accade che il lavoratore possa chiedere al datore proprio il danno differenziale anche se ha già avuto un indennizzo per questo da parte dell’INAIL.

Affinché questo si verifichi però, bisogna dire che sarà compito del lavoratore dover dimostrare che abbia subito a seguito dell’infatuino, un ulteriore danno rispetto a quello che già gli sia stato riconosciuto dall’IANIL stesso.

Come ottenere il risarcimento in caso di infortuni sul lavoro

A seguito di un infortunio sul posto di lavoro, la prima cosa che un datore deve fare è mandare il proprio lavoratore in pronto soccorso.

Qui il lavoratore riceverà le cure del caso e il relativo certificato in cui ci sia la diagnosi e il numero dei gironi di invalidità, temporanea o assoluta.

Questo certificato deve essere trasmesso dal lavoratore al datore che nei due giorni successivi al ricevimento, dovrà inoltrarlo all’INAIL corredandolo con la denuncia di avvenuto infortunio.

Bisogna dire che sono denunciabili all’INAIL sono gli infortuni che non si possano curare in meno di tre giorni mentre se hanno un numero di giorni di prognosi inferiore, debbono essere solo accompagnati da una comunicazione di infortunio all’ente.

Se il datore omette queste comunicazioni è passibile di multa da un minimo di 1.290 ad un massimo di 7.745 euro.

A quanto ammonta il risarcimento

Una volta che l’ente abbia ottenuto la denuncia, si tratta di quantificare l’ammontare dell’indennizzo.

Secondo quanto stabilisce la legge i primi quattro giorni di infortunio sono a totale carico del datore di lavoro anche se con una percentuale di risarcimento che risulta essere variabile nei giorni.

L’ammontare dell’indennizzo sarà pari al 100% della retribuzione per il primo giorno, mentre scende al 60% per i tre giorni successivi, festivi compresi.

A partire dal quinto giorno è l’INAIL che si fa carico del risarcimento. Nello specifico è stabilito che questo sia pari al 60% della retribuzione dal quinto al novantesimo girono di infortunio, sia pari a 75% della retribuzione a partire dal novantunesimo giorno di infortuno.

Questa somma sarà liquidata immediatamente dall’INAIL nella prima busta paga utile, o con un versamento diretto dell’ente stesso o mediante un anticipo che viene erogato da datore.

L’INAIL per tutto il periodo dell’infortunio, si farà carico altresì delle spese mediche e degli esami cui dovrà essere sottoposto il lavoratore che non dovrà per legge neanche pagare il ticket su tutte le prescrizioni sia esse derivanti direttamente dall’INAIL o dal medico di base.

Assicurazione infortuni sul lavoro e danno biologico

Se poi accade che dall’infortunio sia derivato al lavoratore anche un danno biologico in forma di invalidità permanente, allora l’INAIL provvederà a dare un risarcimento che sia proporzionato al danno e che sarà erogato in tempi differenti.

Nello specifico il risarcimento può essere erogato in forma di capitale o rendita e nessuno dei due costituisce reddito imponibile ai fini Irpef.

Di solito, si ha il pagamento di un indennizzo e dunque di un capitale, se il danno biologico è una percentuale variabile tra il 6% e il 15%, se il danno biologico ha una percentuale almeno pari al 16%, allora l’indennizzo viene corrisposto in forma di rendita diretta.

L’importo sia dell’indennizzo che della rendita, viene calcolato sulla base di apposite tabelle INAIL che tengano conto sia del tipo di menomazione, che del relativo danno biologico subito.

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