Assicurazione e rinuncia di rivalsa: cos'è e perché averla

Cosa si intende quando si parla di assicurazione con rinuncia di rivalsa? Quali sono gli effetti e come funziona in caso di sinistro? Ecco una guida approfondita sulle clausole di rivalsa.

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Tutti conosciamo i vari contratti assicurativi che il mercato offre, meno approfondita è sicuramente la conoscenza di alcune importanti clausole che questi contratti possono contenere e che possono davvero avere un impatto significativo sul comportamento dell’assicuratore in sede poi di effettivo risarcimento del danno allorquando dovesse verificarsi un sinistro. Parliamo soprattutto della clausola di rinuncia di rivalsa

La presenza di una limitazione al diritto di rivalsa farà sì che l’assicuratore intervenga nel risarcimento solo se questo va a superare una certa cifra, essendo tutto il danno di importo più basso direttamente a carico dell’assicurato che sarà costretto a risarcirlo integralmente. Se in presenza di un contratto con limitazioni alla rivalsa, la compagnia decidesse di accettare la sua rinuncia, allora mai in nessun caso, l’assicurato dovrà intervenire nel risarcimento del danno. Vediamo, con tutti i dettagli, come funziona e quando conviene. 

Assicurazioni: cos'è la rinuncia di rivalsa

Di base una polizza di rinuncia alla rivalsa è una garanzia accessoria che può essere acquistata insieme a un contratto assicurativo RCA o moto, che ricordiamo sono due polizze obbligatorie per legge.

Attraverso una garanzia accessoria di questo tipo, accade che la compagnia rinunci espressamente a esercitare questo diritto, la rivalsa nei confronti dell’assicurato appunto, andandosi pertanto a modificare delle particolari clausole all’interno del contratto.

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Come funziona la rinuncia di rivalsa

In effetti all’interno di ogni contratto assicurativo esistono sempre una pluralità di clausole per effetto delle quali accade che, ricorrendo eventuali situazioni, rientri nel pieno diritto della compagnia pretendere la restituzione da parte del proprio assicurato, di quanto pagato a titolo di risarcimento a terzi soggetti.

Questo è proprio quello che in termini tecnici comporta la rivalsa. La compagnia interviene nel risarcimento in luogo del suo assicurato, salvo poi rivalersi nei confronti dello stesso, di quanto già pagato a titolo di indennizzo.

Questo abbiamo detto, che non accade sempre, ma solo con riferimento a determinate fattispecie o ipotesi che sono espressamente individuate all’interno del contratto assicurativo già all’atto della stipula. Di base questa rivalsa si accompagna a tutte le situazioni in cui il sinistro sia stato la conseguenza di una condotta che non sia stata molto rispettosa delle norme da parte dello stesso guidatore. 

Occorrendo queste situazioni l’assicuratore può sempre rivalersi sul suo assicurato per quanto pagato a terzi soggetti, fermo restando che il risarcimento della compagnia, anche in presenza della rivalsa, avviene sempre e comunque nel rispetto dei limiti dei massimali che sono stati in origine indicati all’interno della polizza e tenendo conto congiuntamente, anche dell’ammontare dell’indennizzo e della gravità della cattiva condotta che l’assicurato abbia potuto mettere in atto.

Acquistando la garanzia accessoria di rinuncia alla rivalsa dal canto suo, l’assicurato otterrà che l’assicuratore desisterà dall’esercitare questo diritto ragion per cui accadrà che andrà sempre a rimborsare il sinistro alla parte che ha subito il danno, ma in nessun modo poi andando a pretendere la restituzione di quanto pagato al suo assicurato.

Cosa copre

Proprio per la particolare situazione che regolamenta questo diritto, accade che all’interno dei vari contratti di assicurazione, le clausole di rivalsa siano previste in situazioni piuttosto standard e generalizzate, relative espressamente ad assicurazioni RCA per due macrogruppi di tipologie specifiche, ossia:

  •  comportamenti poco corretti che il conducente assume mentre guida;
  •  violazioni del codice della strada.

Nello specifico, con riferimento alla prima macro classe, rientrano in questo raggruppamento tutte le situazioni di guida che avvengano in stato di ebbrezza o sotto il consumo di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci.

Ricordiamo che con riferimento allo stato di ebbrezza, se il tasso alcolemico a seguito di un sinistro che il proprio cliente abbia provocato con colpa o corresponsabilità, viene rilevato al di sopra del limite di legge di 0,5 g/litro, accade che l’assicuratore andrà a pagare i danni eventuali che sono stati prodotti a terzi, salvo poi rivalersi sul proprio assicurato per ottenere direttamente il rimborso di quanto pagato.

Stesso identico discorso vale per la guida che avvenga sotto il consumo di stupefacenti o di psicofarmaci.

Nell’ambito della seconda macro classe ricomprendiamo invece tutte quelle situazioni in cui:

  • il mezzo sia stato guidato da un soggetto non abilitato, ad esempio perché minorenne o perché non abbia una patente di guida, oppure da un soggetto che abbia la propria patente scaduta o irregolare;
  •  il mezzo circoli privo di revisione o con revisione scaduta;
  • il mezzo circoli con un carico di passeggeri o di merci che siano superiori ai limiti consentiti dalla legge;
  • l’assicurato abbia reso delle dichiarazioni false oppure inesatte o imprecise al momento della stipula del contratto.

Qualora ricorra una di queste eventualità accade che se in sede di stipula del contratto RCA base ci sia stata anche la stipula di una polizza di rinuncia alla rivalsa, allora per effetto di questa, gli assicurati possano beneficiare di situazioni di miglior favore.

Ad esempio, nelle condizioni di guida in stato di ebbrezza, con una polizza di rinuncia alla rivalsa si possono beneficare dei limiti più elevati di tolleranza per ciò che riguarda la richiesta di risarcimento della compagnia che passano da 0,5 g/litro a 0,8 g/litro.

Oppure in modo analogo, nel secondo macrogruppo può accadere che in tutti quei casi in cui un assicurato abbia guidato senza patente o con la revisione scaduta, in caso di acquisto di polizza di rinuncia alla rivalsa le compagnie prevedono ad esempio, un certo periodo di tempo, generalmente dai 3 ai 6 mesi, in cui non si vada a esercitare questo diritto.

Oppure un’altra situazione tipica è quella che può ravvisarsi quando si sia alla guida di un veicolo con un carico eccessivo o con un numero di persone superiore alla norma. In tale eventualità l’acquisto di una polizza di rinuncia alla rivalsa farà sì che la compagnia perda completamente questo suo diritto se l’assicurato abbia stipulato il contratto con la formula guida scelta.

RCA e polizza rinuncia alla rivalsa: importo della rivalsa

Di base è vero che la rivalsa prevede sempre un limite per la compagnia rappresentato dal massimale. Il che vuol dire che mai l’assicuratore potrà agire nei confronti dell’assicurato per ottenere quanto già anticipato a titolo di indennizzo, per importi che siano superiori al valore del massimale indicato all’interno della polizza.

Quindi anche se l’importo del danno che la compagnia fosse chiamata a risarcire fosse superiore del valore del massimale, comunque l’azione di rivalsa nei confronti del proprio cliente per la compagnia deve sempre e comunque avvenire entro i limiti rappresentati da questa soglia massima.

Abbiamo visto che ci sono delle fattispecie specifiche e più comuni per le quali normalmente il diritto di rivalsa opera nei confronti del cliente, ciò non toglie che è facoltà di ogni compagnia, prevedere sempre altre particolari condizioni preventivamente definite, per le quali possa agire con diritto di rivalsa nei confronti del proprio cliente.

Così come la compagnia ha questa facoltà, analoga facoltà ha il cliente di inserire all’interno del proprio contratto una clausola che vada proprio a impedire l’esercizio del diritto di rivalsa da parte dell’assicurato.

Questo può essere previsto per specifiche situazioni, e la scelta di inserire questa clausola bisogna dire però che è una cosa che va ponderata molto bene, perché la possibilità di rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia, costituisce una garanzia accessoria del contratto che deve essere acquistata separatamente alla copertura base e che di fatto, va ad aumentare il livello complessivo del premio annuo della polizza.

Tuttavia bisogna dire che un’analisi del maggior costo va sempre comunque contemperata con i vantaggi che l’inserimento di una clausola di questo tipo comportano che potrebbero davvero rivelarsi molto importanti in sede di accadimento di un sinistro.

Per ciò che attiene alla rinuncia alla rivalsa vera e propria, bisogna dire che questa può essere:

  • assoluta;
  • relativa.

Essa è assoluta, quando opera per qualunque situazione, è invece relativa, quando la sua operatività è limitata solo a delle particolari circostanze.

Ad esempio è il caso che si verifica quando si stabilisce che una compagnia si possa rivalere nei confronti del proprio cliente solo per una cifra massima, oppure prevedere formule particolari come nel caso dell’esclusione della rivalsa al compimento del primo sinistro e così via.

Cosa non copre

Così come viene esattamente stabilito cosa va a coprire il diritto di rivalsa, molte volte ci sono delle situazioni in cui invece, le compagnie eliminano direttamente questo tipo di diritto. È il caso che abbiamo già citato in precedenza di fissare ad esempio dei limiti di tolleranza più elevati o di estensioni di particolari limiti.

Quello che però è importante sottolineare, è che questo tipo di diritto è utilizzabile una sola volta, come tale se accade un altro incidente nello stesso periodo assicurativo, la garanzia di rinuncia alla rivalsa non può essere fatta valere. Per effetto di questa considerazione, se dovesse accadere un secondo sinistro è nel totale diritto della compagnia pretendere dal proprio assicurato la restituzione integrale delle somme pagate a titolo di indennizzo al terzo soggetto. C’è un’altra situazione poi davvero particolare in cui non può essere fatta valere la garanzia di rinuncia del diritto di rivalsa, e questo si verifica quando l’assicurato venga condannato penalmente all’interno di un processo per questioni inerenti a un incidente che abbia dato origine ad un risarcimento del danno. Questa sentenza perché produca questo tipo di situazione, deve essere definitiva.

Quanto costa

Circa il costo di questa garanzia accessoria bisogna dire che concorrono diversi fattori, tra i quali si menzionano la compagnia assicurativa, il profilo dell’assicurato e in aggiunta, tutte le clausole che si trovano nel contratto. Ad ogni modo tenendo conto di tutto questo e considerando che il costo è variabile da compagnia a compagnia, mediamente il premio di una garanzia di rinuncia alla rivalsa si aggira tra l’1% e il 5% del premio dell’RCA base ordinaria.