Assicurazione vita: ecco come scegliere il beneficiario

Le polizze assicurative sulla vita e la nomina dei beneficiari. Sei sicuro di saper fare la giusta scelta?

Le polizze assicurative sulla vita sono un valido strumento per proteggere i propri cari, preservarli da particolari rischi e cercare di assicurargli un futuro più roseo possibile.

Appurato che sappiamo tutti a grandi linee come funzioni un contratto di assicurazione sulla durata di vita – sia esso per il caso di vita che per il caso di morte – l’aspetto che andremo ad approfondire è come di fatto scegliere il possibile destinatario della polizza, ovvero il soggetto o i soggetti ai quali la compagnia di assicurazione andrà materialmente a corrispondere la prestazione oggetto del contratto. Ecco tre utili consigli per fare al meglio e in modo consapevole la vostra scelta.

Assicurazione sulla vita: chi è il beneficiario

Nel nostro ordinamento ad oggi, non sono previste delle regole precise da seguire ovvero, dei criteri oggettivi da rispettare per individuare il possibile o i possibili beneficiari di una polizza vita.

Vero è che spetterà sempre a colui che stipula il contratto andarne a prevedere l’effettiva individuazione dei beneficiari all’interno della polizza.

Tuttavia è anche altrettanto vero che, in mancanza di ogni indicazione precisa in proposito, la compagnia agisca in modo tale che se si verifica il decesso dell’assicurato, il capitale accumulato vada ad essere erogato a quelli che la legge individua come eredi legittimi che sono, il coniuge superstite, i figli e così via.

Non solo, il capitale viene erogato agli eredi legittimi, ma questo verrà ad essere erogato in modo tale che sia ripartito equamente tra tutti loro, esattamente a quanto accade al reto del patrimonio della persona deceduta.

Questo è quello che accade in assenza di una specifica previsione in tal senso da parte dell’assicurato.

Tuttavia, qualora questo vada ad esprimere una propria preferenza in tal senso, quindi abbia voglia di allocare il capitale in modo differente da quanto potrebbe risultare dall’asse ereditario, ecco che la sua volontà per effetto della polizza, diventa preminente, come tale egli potrà disporre della propria somma in totale discrezionalità e dividerla in modo completamente differente tra i vari beneficiari.

In modo abbiamo detto anche completamente differente a quelle che sono le norme del patrimonio ereditario.

Da qui discende l’importante conseguenza che attraverso la stipula di una polizza vita, davvero colui che va a contrarre il contratto può disporre a proprio piacimento delle somme e quindi ad esempio, decidere di prestare maggior tutela ad un figlio piuttosto che ad un altro perché magari più piccolo di età, perché forse ancora non economicamente indipendente, perché affetto da particolari malattie, etc.

Insomma per tutte le ragioni che più ritiene opportune qualunque assicurato può decidere di disporre a proprio piacimento del capitale assicurato in caso di sua premorienza.

Il beneficiario deve essere un parente?

Altro aspetto molto importante su cui vale la pena porre attenzione, è il fatto di stabilire se il beneficiario di una polizza vita possa essere solo un parente dell’assicurato, ossia colui che sia legato allo stesso da vincoli di parentela.

La risposta è ovviamente negativa, nel senso che non bisogna essere vincolati da un legame di parentela né con contraente, né con l’assicurato, per poter essere il beneficiario di una polizza vita.

Questa particolarità farà sì che le polizze vita risultino essere proprio lo strumento più importante per proteggere una persona che abbiamo a cuore, ma che ad esempio, non faccia parte del nostro nucleo familiare.

Questa si rivela dunque particolarmente adatta nella protezione e nella formazione di adeguata copertura per tutte le coppie di fatto e più in generale per tutte quelle realtà in cui si voglia andare a proteggere una persona che ci sia cara ma che sia esterna al nucleo familiare che altrimenti,  non potremmo proteggere e la cui sussistenza magari in alcuni casi, sarà particolarmente vincolata al capitale che riceverà dalla polizza in questione.

Solo persone fisiche?

Altra quesito a cui ci proponiamo di rispondere immediatamente è la seguente. Ma il destinatario di una polizza vita deve essere necessariamente una persona fisica?

Ovviamente la risposta è negativa perché i beneficiari delle polizze vita possono essere anche soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ad esempio, può accadere che il contraente decida di lasciare l’intero capitale assicurato oppure una parte dello stesso ad un’associazione oppure ad un ente no profit che persegua degli scopi benefici.

Può accadere infatti che già durante tutta la sua vita questa persona sostenesse queste associazioni con varie forme di aiuto e che al momento del decesso, abbia voluto concorrere al sostegno di queste organizzazioni o associazioni con un sostegno ancora più corposo.

Ancora, in altre situazioni può verificarsi che il beneficiario di una polizza vita anziché una persona fisica, sia invece una persona giuridica come nel caso di una società, questo perché ad esempio, con questa polizza si vuole garantire che comunque l’impresa ed i suoi affari non possano in alcun modo risentire della possibile premorienza dell’assicurato.

Può accadere dunque che questo capitale possa essere impiegato per superare situazioni momentanee di crisi aziendali, oppure di calo del fatturato legati proprio al possibile venir meno della persona assicurata che magari aveva un ruolo chiave all’interno dell’azienda stessa.

Si immagini ad esempio a quello che può succedere nel caso di un’azienda a conduzione familiare o una ditta individuale le cui sorti sono intrinsecamente legate a quelle del soggetto che dovesse eventualmente decedere.  

Infine, non è rara la situazione in cui come beneficiario di una polizza vita, venga designata una banca.

Questa particolare fattispecie prende il nome di vincolo e si realizza tutte le volte il cui la volontà del contraente è quella di proteggere ad esempio il proprio nucleo familiare, perché destina direttamente le somme assicurate al pagamento delle rate di un prestito ovvero al rimborso del mutuo ipotecario, che l’assicurato aveva contratto con lo stesso istituto di credito.

Assicurazione vita e beneficiario: quando sceglierlo

Dopo aver stabilito chi può essere il possibile destinatario di una polizza vita, adesso soffermiamo la nostra attenzione relativamente al momento in cui deve essere fatta la scelta riguardo il beneficiario di una polizza vita.

Iniziamo innanzitutto col dire che la scelta del soggetto o dei soggetti cui destinare il capitale assicurato e le modalità di ripartizione delle quote, può essere fatta da parte dall’assicurato in qualunque momento.

Vero è che di solito la compagnia richiede che la scelta del beneficiario o dei beneficiari venga fatta già nel momento in cui si stipula il contratto, anche se bisogna dire questa non risulta essere una scelta mai vincolante dato che in qualunque momento, è possibile procedere alla modifica dei beneficiari in precedenza individuati.

Questo perché la polizza viene stipulata per le esigenze di protezione del nucleo familiare e delle persone più care come tale deve necessariamente essere malleabile e dunque modificabile in relazione alle mutate esigenze che possono esserci all’interno di un nucleo o contesto familiare in senso più lato.

Che succede in caso di testamento

Infine si deve dire che tutti i beneficiari di una polizza vita possono essere anche direttamente indicati all’interno del testamento.

In questo caso al decesso del soggetto e all’avvenuta lettura delle sue decisioni testamentarie, ricorrendo un’ipotesi di questo tipo si intende in questa sede anche immediatamente avvisata la compagnia di assicurazione.

La particolarità è che non è mai necessario per l’assicurato informare i futuri beneficiari delle proprie decisioni anche se ovviamente in sede di redazione del testamento egli dovrà sempre dare tutte le indicazioni più precise possibili affinché questi possano essere correttamente individuati se si verifica l’evento rischioso oggetto della polizza.

La scelta dei beneficiari: quale capitale e quando

A questo esaminiamo un aspetto che è anche di molto interesse per coloro che vogliono stipulare una polizza vita, ma più in generale è vero che interessa tutti coloro che possono essere i possibili destinatari di una polizza vita.

In generale è vero che al beneficiario o ai beneficiari di una polizza vita spetterà la totalità o una quota parte del capitale assicurato.

In presenza di tale suddivisione in quote, l’ammontare del capitale liquidato dall’assicuratore potrà essere ripartito in quote eque, oppure secondo una diversa modalità che ha stabilito il contraente in sede di stipula.

Questa specificazione è importante soprattutto in relazione al tipo di polizza della quale si sta parlando, se si tratta cioè di polizze di puro rischio o di polizze che oltre alla componente di rischio abbiamo la componente dell’investimento.

Nel primo gruppo ricordiamo che rientrano le polizze per il caso di morte e tutte le polizze che proteggono nel caso di morte solo se questo accade per il fatto di infortunio.

Per queste polizze accade che, il capitale che viene liquidato dalla compagnia, viene liquidato integralmente perché ciò che ottiene il beneficiario, è l’intero capitale che risulta completamente esente da tasse, anche se si dovesse trattare di tasse di successione.

In aggiunta questo capitale liquidato non sarà mai né pignorabile, né sequestrabile.

Per il secondo tipo di polizze, ossia quelle che oltre alla componente di rischio hanno anche insita la componete di investimento, tipicamente le polizze per il caso di vita, il discorso cambia totalmente.

In effetti in queste polizze il capitale assicurato si forma progressivamente nel tempo in virtù del capitale iniziale e dei rendimenti di tutti gli investimenti che la compagnia ha potuto porre in essere in relazione agli strumenti di investimento strettamente legati alla polizza.

Per questo tipo di polizza il capitale che viene liquidato al beneficiario dipenderà da tutta un’altra serie di fattori oltre a quello che abbiamo appena menzionato, prima fra tutti dal tipo di polizza che si è stipulato, ossia se si stratta di una polizza caso vita, caso morte, se dal fatto che poi a scadenza sarà pagato un capitale o una rendita e così via.

Inoltre tra i due tipi di polizze, quello a puro rischio e quelle con anche la componente di investimento, cambia e di molto, anche il valore dell’imposizione fiscale, ecco perché il valore del capitale liquidato può essere ulteriormente differente tra polizze vita, polizza tcm o per decesso per il caso di infortunio.

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