CID quando conviene e quando, invece, evitarlo? Qui un approfondimento

Ogni volta che si verifica un sinistro la tua assicurazione ne deve essere tempestivamente informata. Il modo più veloce per farlo è attraverso la compilazione del modello CID. In quali casi non conviene e perché.

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Diverse sono le cause che possono provocare un sinistro stradale e sia che questo accada o meno con colpa del conducente, se ne deve dare sempre comunicazione scritta alla compagnia di assicurazione. Il modo più veloce per farlo è attraverso la compilazione del modello CID, ossia la Convenzione Indennizzo Diretto meglio nota come la constatazione amichevole del danno.  Tuttavia sappiamo davvero tutti come funziona? È obbligatorio o no compilarla? A tutte queste domande daremo risposta all’interno di questo articolo.

Sinistro e comunicazioni alla compagnia

Ogni qual volta si rimane coinvolti in un incidente, causato o subito non fa differenza in questo caso, la compagnia secondo quanto stabilisce il nostro Codice Civile, ne deve essere informata per iscritto. Di solito se si è responsabili tale comunicazione deve essere fatta sempre entro 3 giorni dall’avvenimento del fatto, tuttavia anche nel caso in cui non ci si ritenga responsabili dell’incidente è sempre bene darne tempestiva comunicazione con una denuncia fatta prevalentemente a scopo cautelativo.

In mancanza di questa infatti, il giudizio dell’assicuratore si forma sollo sulla base delle prove e delle dichiarazioni fornite dalla controparte.

CID, che cosa è

Il modo più rapido e pratico per poter comunicare con la compagnia e richiedere alla stessa il risarcimento dei danni, è come abbimao anticipato attraverso il CID.  È un modulo che deve essere opportunamente compilato in tutte le sue parti e controfirmato da entrambi i conducenti e che consente all’assicurato che abbia ragione, di ottenere il risarcimento del pregiudizio immediatamente dal proprio assicuratore.

A tal fine però è necessario che entrambe le compagnie abbiano aderito alla convenzione.

Indennizzo diretto e CID

Il CID è bene ricordarlo che è l’unico documento di denuncia che la legge riconosce in modo ufficiale. Allo stesso tempo però è un documento che non è obbligatorio tenere a bordo del proprio veicolo, anche se ricordiamo ogni compagnia dovrebbe sempre consegnarne una copia ad ogni cliente al momento di stipula della polizza. In mancanza è sempre possibile richiederlo a posteriori. È importante dire che non solo è l’unico documento di denuncia riconosciuto ufficialmente, ma dalla fine del 2002 si può usare non solo per denunciare i danni alle cose, ma anche per segnalare quelli riportate alle persone coinvolte nel sinistro stesso.

Tempi del risarcimento

Il modulo CID dunque consente di abbreviare e di molto anche i tempi del risarcimento in quanto le compagnie una volta ricevuto questo modulo si impegnano ad indennizzare i danni alle cose entro 30 giorni e quelli alle persone entro 45 giorni, accorciando i tempi normalmente previsti che sono invece di 60 e 90 giorni, rispettivamente.

Cosa succede se una delle parti non firma la constatazione

Se una delle due parti coinvolte nel sinistro non vuole firmare il documento questo può essere comunque inviato all’assicurazione per denunciare il sinistro avvenuto. Tuttavia per ottenere il risarcimento in questo caso si dovrà farne specifica richiesta alla compagnia della controparte compilando un apposito modulo consegnato alla stipula del contratto.

In questo modulo devono essere fornite tutte le informazioni necessarie ad individuare, il giorno e il luogo del sinistro, le parti ed i veicoli coinvolti, gli eventuali passeggeri presenti, le compagnie interessate, la dinamica dell’incidente e i danni riportati.

Quando non coinvolgere la compagnia in caso di sinistro

Se è vero che se si verifica un incidente se ne deve dare tempestiva comunicazione alla compagnia, è anche vero che in alcuni casi, quando vi è accordo tra i conducenti, è possibile non coinvolgere l’assicurazione.

Ricordiamo infatti che il verificarsi di un sinistro con attribuzione di responsabilità par al 51%, è condizione necessaria affinché venga attribuito un malus e come tale che peggiori la nostra classe di merito avendo un aumento del premio.

D’altro canto è bene ricordare che l’aumento del premio e l’entità dell’indennizzo pagato in caso di sinistro non sono minimamente correlati, per cui può accadere in alcuni casi che l’aumento dell’assicurazione costi di più del danno pagato per il sinistro.

Sinistri di piccola entità

Ecco perché in alcuni casi, anche quando si è responsabili per un sinistro è bene, se entrambe le parti coinvolte nell’incidente sono d’accordo, optare per rimborsare direttamente di tasca propria il danno senza passare attraverso la compagnia evitando così che venga applicato un malus.

Ovvio che questo richiede oltre l’accordo tra le parti, anche che il veicolo sia fatto vedere da un carrozziere di fiducia e che la controparte che ha subito il danno sia disposta a ricevere la proposta di risarcimento avanzata.

In generale si deve dire che questo conviene soprattutto per i piccoli incidenti quelli per i quali di solito l’ammontare del danno non superi un valore di 300-400 euro.

Ad ogni modo è bene sempre essere prudenti in questi casi e farsi rilasciare una liberatoria scritta dalla controparte dove si riportino gli estremi del sinistro e l’importo pagato titolo di risarcimento, nel caso il soggetto decidesse per una successiva denuncia alla compagnia.

Si può eliminare il Malus?

Bisogna dire poi che è anche possibile eliminare l’eventuale malus avuto a seguito di un sinistro anche se di fatto c’è stata la compilazione del CID e quindi l’intervento dell’assicuratore.

Questo perché alcune compagnie danno la possibilità ai propri clienti alla scadenza annuale della polizza di poter pagare direttamente alla propria compagnia i danni che la stessa abbia eventualmente liquidato alla controparte.

In questo modo quindi è come se di fatto l’assicurato avesse pagato personalmente i danni evitando così di vedere riportato l’incidente sul proprio attestato di rischio schivando quindi l’applicazione del malus.