Chi sono gli eredi di una polizza a vita? Cosa dice la legge

Come va diviso il capitale di una polizza vita tra gli eredi se c'è la morte dell'assicurato?

La polizza vita è un prodotto che ha sempre trovato molto gradimento da parte delle famiglie italiane.

Nonostante si presenti come un prodotto strutturato in modo piuttosto semplice, comunque si presta ad esigenze molteplici e trasversali che lo hanno reso da sempre appetibile e, che come sembrano confermare i dati non conosce periodi di crisi. Anche durante la pandemia il loro successo non sembra essere appannato tanto che i dati dell’Ania relativi alla raccolta premi delle assicurazioni sulla vita dell’ultimo decennio ci dicono che è aumentata progressivamente arrivando a toccare i 106 miliardi di euro, che conferma un trend in salita con percentuali che superano il 30% arrivando ad avere un peso sul nostro Pil del 6%. Ma sappiamo davvero tutto di questo prodotto? Sappiamo chi possono esserne i beneficiari, chi sono coloro che vengono indicati genericamente con la locuzione “eredi legittimi”? Infine, sappiamo quali sono le regole con cui vengono ripartite le somme assicurate?

A tutte queste domande, e molte altre, daremo una risposta dettagliata nel nostro articolo. 

Polizza vita, considerazioni generali

Quando si ha come obiettivo quello di proteggere i propri familiari, la polizza vita è lo strumento che meglio si adatta a questa situazione. Questa consente la formazione di capitale per proteggere i propri cari in ipotesi di premorienza, assicurandogli un tenore di vita soddisfacente, al tempo stesso può essere una vera e propria forma di investimento fatta per formale un certo capitale ad una determinata epoca futura potendo contare su rendimenti comunque appetibili.

Per questa sua versatilità quindi, questo strumento si adatta alle esigenze di tantissime persone che per questo lo scelgono con frequenza elevata, specie in situazioni crisi come quelle che stiamo vivendo. Ricordiamo si tratta di un contratto in virtù del quale il contraente dietro il pagamento di un premio si assicura, per sé o per altri beneficiari, il pagamento di un capitale o di una rendita al verificarsi di determinati eventi connessi alla durata di vita umana dell’assicurato. Ci sono quindi diversi soggetti interessati. Abbiamo l’assicuratore, ovvero il soggetto che dietro il pagamento del premio si obbliga a pagare il capitale o la rendita, il contraente che è colui che materialmente stipula il contratto, l’assicurato che è il soggetto alla cui durata di vita sono legate le prestazioni oggetto del contratto ed infine abbiamo il beneficiario che è colui al quale verrà pagata la somma assicurata.

Può accadere che tali figure coincidano in un unico soggetto, può essere invece che assicurato e contraente coincidano e che il beneficiario risulti una persona differente.

Tipi di contratti

In dettaglio poi in quello che è il Ramo I che riferisce genericamente alle assicurazioni sulla durata di vita, abbiamo diversi tipi di contratti:

  • caso vita, pagano una somma di denaro o una rendita in ipotesi di sopravvivenza dell’assicurato ad una certa epoca futura;
  • caso morte, pagano un capitale qualora si abbia il decesso dell’assicurato;
  • miste che sono combinazioni di polizza caso vita e caso morte, costruite perché la compagnia vada ad effettuare almeno un pagamento alla scadenza contrattuale;
  • a prevalente contenuto finanziario, con spiccata finalità di risparmio, pagano a scadenza oltre che il capitale anche una somma a titolo di interessi maturati;
  • a favore di un terzo in cui di solito il beneficiario è una persona differente dal contraente-assicurato, a cui l’assicuratore dovrà pagare le prestazioni del contratto.

Il problema degli eredi legittimi

Nel contratto a favore di un terzo, il beneficiario acquisisce il diritto ad avere la somma assicurata in virtù della sola stipula del contratto e non anche perché risulta essere erede del soggetto assicurato, il che ci porta implicitamente a dire che la polizza vita non rientra nell’asse ereditario. Tuttavia relativamente a questo punto sono sorti non pochi problemi di tipo interpretativo, allorquando il contratto riporti semplicemente che “l’indennizzo deve essere versato in favore degli eredi”.

La questione e il dibattito è sorto tutto su chi debbano essere questi eredi, su come individuali, e su quale sia di fatto, la quota ad essi spettante.

Diciamo già da subito che sul tema è dovuta intervenire più volte la Corte di Cassazione che infine ha stabilito che se ci sono più eredi indicati, l’indennizzo deve essere diviso tra tutti in parti uguali a meno che non vi sia stata una diversa disposizione in sede testamentaria da parte del contraente.

Beneficiari polizza vita: sono tutti eredi?

Vediamo a questo punto chi possono essere i beneficiari di una polizza vita, se possono esser solo soggetti familiari oppure anche soggetti estranei al proprio nucleo.

Ovviamente vale la seconda impostazione per cui il beneficiario può essere chiunque non necessariamente un familiare, ma anche un convivente o altra persona fisica, o una persona giuridica oppure un ente. Può inoltre essere beneficiario una persona che non sia ancora nata, così come un minorenne o un incapace. Inoltre può essere indicato immediatamente al momento di stipula del contratto, oppure può essere individuato successivamente dandone comunicazione alla compagnia, oppure può essere nominato all’interno di un testamento, l’importante che si vadano a dare tutte le informazioni che siano in grado di identificarlo in modo preciso.

Si può cambiare il beneficiario?

Anche se il contraente ha individuato il beneficiario di una polizza, la sua scelta è sempre revocabile. Questo perché può accadere che tra il momento in cui si stipula il contratto e quello in cui le somme assicurate siano effettivamente pagate, possono passare molti anni, quindi anche molti altri aspetti legati alla sfera personale e familiare del contraente stesso possono modificarsi, ragion per cui sarà sempre possibile cambiarlo. Questo a patto che il contraente non abbia espressamente messo per iscritto la volontà di rinunciare al diritto di revoca e questa volontà sia stata effettivamente poi accettata dallo stesso beneficiario.

È sempre possibile cambiarlo, e autorizzato a farlo, è solo il contraente seguendo degli step ben precisi:

  • dandone tempestiva comunicazione alla compagnia indicando sia il numero della polizza di riferimento, sia tutte le informazioni necessarie ad individuare in modo univoco il nuovo beneficiario;
  • attraverso testamento avendo cura di avere le stesse attenzioni del caso precedente.

Quando non si può cambiare beneficiario

In generale dunque cambiare il beneficiario di una polizza vita è sempre possibile a meno che non ricorra una di queste tre situazioni, ossia:

  • il contraente abbia espressamente rinunciato alla facoltà di revoca dandone comunicazione alla compagnia con la relativa accettazione da parte del beneficiario;
  • dopo il decesso del contraente;
  • dopo che ci sia stato il decesso dell’assicurato e la persona indicata abbia dato comunicazione in forma scritta alla compagnia di volersi avvalere del beneficio.

La polizza vita e asse ereditario

Sul dibattito poi tra polizza vita ed eredità, è vero che mai questa rientra nel patrimonio ereditario del contraente e/o assicurato. La stessa situazione è stata confermata dai giudici della Corte di Cassazione i quali, in una recente sentenza, hanno stabilito che il beneficiario caso morte ha l’origine del suo diritto direttamente nel contratto e che come tale non segue le regole della successione legittima.

Questo porta implicitamente a dire cha mai gli eredi, se non sono stati espressamente designati come beneficiari possono, in caso di morte del contraente, vantare dei diritti sul capitale assicurato a meno che non sia accaduto che, all’interno del testamento, il de cuius abbia provveduto a revocare i precedenti beneficiari nominandone gli eredi come nuovi.

Bisogna dire poi che quando all’interno della polizza il contraente non abbia individuato un beneficiario specifico ma abbia lasciato semplicemente scritto che il capitale assicurato sia destinato agli “eredi legittimi”, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’indennizzo verrà diviso in parti uguali e non, appunto, in proporzione delle quote ereditarie.

Può accadere poi l’eventualità che la persona indicata dal contraente muoia prima della scadenza del contratto assicurativo. In questo caso se il contraente non ha disposto diversamente il capitale assicurato viene diviso tra gli eredi del premorto in base alla quota che gli sarebbe spettata.

Polizze vita e quota di legittima

Infine la polizza vita caso morte può configurarsi come una donazione indiretta il cui oggetto sono i premi versati sempre in favore del beneficiario. Anche con le polizze vita si può correre il pericolo di andare a ledere la legittima nel caso in cui degli eredi vadano a ricevere una quota di eredità più bassa rispetto a quella minima loro spettante stabilita per legge. In questa eventualità essi possono sempre agire in giudizio nei confronti del beneficiario per recuperare le somme dovute.

Leggi anche: Donazione o successione: quale conviene e perché

La rinuncia all’eredità

Per quanto riguarda l’eredità, sappiamo che ogni individuo che la riceve può sia accettarla che rifiutarla. Ma se siamo gli eredi di una polizza vita allora le cose cambiano decisamente, le regole in tema di eredità e di assicurazione infatti, sono completamente differenti. Questo perché il diritto di ricevere il pagamento di un capitale assicurato, è a tutti gli effetti un diritto autonomo rispetto a quanto previsto per la successione. Il contratto di assicurazione infatti è un atto tra vivi estraneo quindi alla successione, pertanto può accadere che gli eredi legittimi possano rinunciare all’eredità.

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