Sei a fine carriera? Scopri se hai diritto al TFR o al TFS

Sei a fine carriera? Scopri se hai diritto al TFR o al TFS. Leggi l'articolo per capire quale sarà la tua liquidazione alla fine della tua attività lavorativa

Una delle più importanti tutele che riguardano il lavoratore dipendente si ha all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ed è inerente alla sua liquidazione.

Ricordiamo che la liquidazione altro non è che un ammontare di denaro che verrà corrisposto dal datore di lavoro al proprio dipendente nel momento in cui si ha la cessazione del rapporto di collaborazione per pensionamento o per qualunque altro motivo.

È evidente dunque, che la liquidazione in quanto somma di denaro che spetta al lavoratore in un momento futuro, dipenderà nel suo ammontare da diverse variabili quali il tipo di contratto di lavoro sottoscritto, l’anzianità di servizio e il ruolo ricoperto all’interno dell’azienda.

È una somma che spetta a tutti i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, anche se viene indicata con due differenti terminologie. Si parla infatti tipicamente di TFR e di TFS.

Scopo di questo articolo sarà di stabilire cosa sono questi due trattamenti, chi sono i destinatari, le modalità di calcolo e di tassazione, il tutto per avere un quadro più possibile completo di quello che ciascun lavoratore può ragionevolmente attendersi alla fine della propria attività lavorativa.

TFR e TFS: cosa sono

Sia il TFR che il TFS sono di base, il risultato di uno specifico accumulo annuo di denaro da parte del dipendente e hanno la medesima funzione, ovvero consentire la liquidazione di una somma di denaro a favore del dipendente stesso nel momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il TFR, o Trattamento di Fine Rapporto, è un’indennità economica, una retribuzione differita, che viene erogata a tutti i dipendenti sia pubblici che privati che siano stati assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato, successivamente al 31 dicembre 2000.

Il TFR viene erogato abbiamo detto, quando si ha la cessazione del rapporto di lavoro sia in caso di pensionamento che prima del momento del pensionamento a seguito di licenziamento o dimissioni volontarie del lavoratore stesso.

Sostanzialmente il TFR è appunto una retribuzione differita nel tempo perché corrisponde ad una parte di salario che annualmente non viene corrisposto al lavoratore ma che viene accantonato e periodicamente rivalutato e pagato come liquidazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il TFS invece, è un ammontare di denaro corrisposto sempre al termine del rapporto di lavoro di cui beneficiano però, esclusivamente i dipendenti pubblici e statali che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che non abbiano deciso di aderire al Fondo Pensione Complementare di categoria Espero per i dipendenti del comparto Scuola, oppure al Fondo AFAM e Perseo Sirio per tutti i dipendenti degli altri comparti.

Bisogna però dire che seppure similari nelle finalità, queste due liquidazioni presentano delle differenze sostanziali. La prima l’abbiamo già menzionata, riguarda i destinatari dei due tipi di prestazioni, le altre le andiamo di seguito a specificare.

Per aprofondire l’argomento riportiamo il seguente video tratto dal canale (656) Daniele Stroppiana – YouTube.

TFR e TSF: che tipi di prestazioni sono

Abbiamo parlato di TFR e TFS come delle prestazioni che spettano ai lavoratori al momento della cessazione del rapporto di lavoro, tuttavia, mentre il TFR è di fatto configurabile come un unico trattamento, nel TFS sono di fatto, comprese tre differenti forme di liquidazione.

Si parla infatti di IBU, Indennità di Buona Uscita, di IPS, Indennità di Premio Servizio e di IA ossia Indennità di Anzianità che si differenziano oltre che per le modalità di calcolo, che specificheremo in seguito, anche per i destinatari di questi trattamenti.

L’IBU spetta infatti ai dipendenti dello stato in senso stretto, quali i dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dell’AFAM e dell’Università; l’IPS spetta invece a tutti i dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale. Infine, l’IA spetta a tutti i dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio.

TFR e TFS: tempi di erogazione della prestazione

Innanzitutto bisogna dire che le due prestazioni sono molto differenti nella velocità con la quale vengono ad essere liquidate ai vari dipendenti. Molto più veloce è la procedura nel settore privato, decisamente più lunga la procedura nel settore pubblico.

Nello specifico, nel settore privato è previsto che nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. il datore di lavoro, oltre a corrispondere la retribuzione di riferimento, tutte le ferie maturate e non godute, i permessi non fruiti, è tenuto a corrispondere anche il TFR.

Questo equivale a dire che, nel settore privato, il TFR è pagato dal datore di lavoro insieme al pagamento dell’ultima busta paga, salvo che termini di liquidazione differenti del TFR, non siano espressamente stabiliti dai CCNL.

Per quanto riguarda invece la corresponsione della liquidazione nel settore pubblico, se è vero che il dipendente non è tenuto a fare per questo nessuna istanza particolare perché viene ad essere corrisposta d’ufficio, completamente differenti sono i termini di liquidazione che dipendono invece, direttamente dalla causa per la quale il rapporto di lavoro è terminato.

Ad esempio, se il rapporto di lavoro è terminato a seguito del decesso o di inabilità del lavoratore, allora il TFS viene liquidato entro 105 giorni corrispondendo interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo, rispetto a questo termine pattuito.

Il TFS è pagato dopo 12 mesi se il rapporto di lavoro è terminato per raggiunti limiti di età, per scadenza del contratto a tempo determinato o perché si sono raggiunti i requisiti per il pensionamento anticipato.

Dopo che sono passati i 12 mesi, l’Inps se non avesse ancora provveduto, ha tempo altri tre mesi per pagare la liquidazione, in caso contrario, per ogni giorno di ritardo si pagheranno interessi al tasso legale

In tutte le altre ipotesi, come ad esempio le dimissioni volontarie, si deve provvedere a liquidare il TFS entro 24 mesi.

Per ciò che attiene poi tutti i lavoratori che andranno in pensione utilizzando Quota 102, si applicheranno regole analoghe a quelle già previste per Quota 100. Il TFS sarà pagato quindi “non dal collocamento a riposo, ma dalla data in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico” pieno.

È da questo momento che si iniziano a contare i 12 o i 24 mesi a seconda che il lavoratore abbia diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata.

TFR e TFS: modalità di pagamento

Abbiamo detto che normalmente il TFR viene corrisposto dal datore di lavoro all’interno dell’ultima busta paga, quindi viene erogato tutto in un’unica soluzione.

Per quanto riguarda il TFS invece, esistono differenti modalità di corresponsione. Questo verrà liquidato in un unico ammontare se il totale della liquidazione non supera i 50 mila euro.

Il TFS viene corrisposto in due rate annuali se il totale della liquidazione è compreso tra i 50 mila e i 100 mila euro. Di queste due rate, la prima avrà sempre importo pari a 50 mila euro, la seconda sarà pari alla parte restante della liquidazione da erogare.

Il TFS sarà infine erogato in tre rate annue se il suo importo è superiore ai 100 mila euro. In questo caso la prima e la seconda rata saranno entrambe di 50 mila euro, la terza corrisponderà alla parte restante.

Bisogna dire che il pagamento della seconda e della terza rata avverranno rispettivamente 12 e 24 mesi dopo che è stata pagata la prima rata.

TFR e TFS: modalità di calcolo

Va ribadito che il TFR è di fatto una retribuzione differita la cui erogazione viene procrastinata nel tempo, opportunamente rivalutata al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

I vari TFS hanno natura previdenziale, infatti prevedono nel loro calcolo tanto contributi del datore di lavoro, che del lavoratore stesso, fatta eccezione per l’Indennità di Anzianità. Vediamo pertanto le differenti modalità di calcolo.

Per quanto riguarda il TFR lasciato in azienda, ricordiamo che annualmente viene accantonata una percentuale pari al 6,91% della retribuzione che viene rivalutata sulla base di un tasso che prevede una componente fissa pari all’1,5%, più una componente variabile pari al 75% del tasso di inflazione attesa.

Decisamente più complessa è la modalità di calcolo del TFS che si differenzia a seconda del tipo di liquidazione considerata.

Per ottenere l’IBU si deve versare annualmente una quota contributiva all’Inps che grava per il 7,10% sul datore di lavoro e per il 2,5% sul lavoratore stesso, per un totale complessivo del 9,60%. Questa quota del 9,60% si calcola sull’80% delle “voci retributive fisse e continuative”. Nello specifico poi l’IBU si ottiene dividendo per 12, l’80% dell’ultima retribuzione.

L’IPS invece, si ottiene come aliquota contributiva che grava per il 3,60% sul datore di lavoro, per il 2,5% sul lavoratore stesso, sempre da calcolare all’80% delle “voci retributive fisse e continuative”. Il calcolo poi dell’IBU si ottiene dividendo per 15, l’80% dell’ultima retribuzione.

Infine l’IA è solamente a carico del datore di lavoro e si ottiene dividendo per 12, il totale delle “voci utili per gli anni di servizio”.

TFR e TFS: tassazione

Totalmente differente poi è la tassazione dei due tipi di trattamenti.

L’indennità di buonuscita dei dipendenti statali ha una tassazione agevolata. La base imponibile su cui determinare l’aliquota, infatti, è abbattuta di una quota percentuale pari al 26,04%. Una volta determinata la base imponibile, inoltre, viene ulteriormente ridotta di 309,87 euro per ogni anno di servizio.

Anche l’IPS ha una tassazione agevolata; la sua base imponibile su cui calcolare l’aliquota è anch’essa abbattuta ma di una quota percentuale più alta rispetto all’IBU pari al 40,98%. Anche in questo caso poi, come per l’IBU, una volta che la base imponile è stata calcolata, si provvede ad una ulteriore riduzione di 309,87 euro annui, per ogni anno di servizio.

Infine per quanto riguarda l’Indennità di Anzianità, gode solo della riduzione dei 309,87 euro annui, per ogni anno di servizio.

In aggiunta, per i tutti i dipendenti pubblici, solo sui primi 50 mila euro di TFS erogati, si aggiunge un’ulteriore detassazione in base al momento in cui viene pagata la prima parte della liquidazione.

Nello specifico queste aliquote di detassazione corrispondono all’1,5%, al 3%, al 4,5%, al 6%, al 7,5% a seconda del fatto che il pensionato abbia dovuto attendere 12, 24, 36, 48, 60 mesi prima di avere la liquidazione del TFS.

Per ciò che attiene al TFR invece, questo è soggetto a tassazione separata sulla base di un’aliquota media degli ultimi cinque anni d’imposta.

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