Il bonus facciate può essere goduto anche da soggetti non residenti in Italia?
La risposta a questa domanda è arrivata pochi giorni fa, il 7 novembre 2022, con la risposta n. 550 dell’Agenzia delle Entrate.
Come si legge nel documento, è una società di diritto estero a richiedere chiarimenti in merito alla possibilità di godere dell’agevolazione fiscale sull’immobile utilizzato come “casa vacanze”.
Inoltre, la stessa società chiede anche se sia possibile usufruire del Sismabonus per gli interventi antisismici sul medesimo immobile, anche se il proprietario risiede all’estero e non risulta essere titolare di alcun reddito prodotto in Italia, fatta eccezione per il reddito fondiario che deriva dal possesso dell’immobile.
Si tratta di uno degli ultimi chiarimenti sul bonus facciate: l’agevolazione, infatti, vedrà la scadenza al termine del 2022, sempre che il nuovo governo non decida di prorogarla anche per il prossimo anno.
Bonus facciate al 60%: requisiti per ottenere l’agevolazione nel 2022
Prima di analizzare la risposta dell’Agenzia delle Entrate, facciamo un passo indietro e ricapitoliamo quali sono i requisiti per beneficiare dell’agevolazione.
Prima di tutto, va detto che il bonus facciate consiste in una detrazione riconosciuta ai proprietari di immobili (persone fisiche, enti pubblici, imprese private) sulle spese sostenute per il recupero o il restauro della facciata esterna di edifici esistenti e ubicati nelle zone A e B.
È anche importante ricordare che la detrazione è pari al 90% per i lavori sostenuti nel 2021, mentre scende al 60% per i lavori effettuati nel 2022.
Non tutti i lavori sono ammessi. Il bonus facciate, infatti, può essere goduto qualora si siano sostenute le spese per lavori di pulitura o tinteggiatura degli edifici, per interventi su balconi od ornamenti.
In sostanza, i lavori devono interessare la parte esterna e visibile dell’immobile.
Bonus facciate al 60% per i non residenti in Italia: ultimi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
Il quesito al quale risponde l’Agenzia delle Entrate viene posto da una società estera che detiene un immobile unifamiliare di categoria catastale A/8.
Il proprietario precisa che l’immobile non è locato e di non essere titolare di redditi in Italia, con la sola eccezione del reddito fondiario che deriva dall’immobile in questione.
Fatte queste premesse, la società chiede all’AdE se c’è la possibilità di godere sia del Sismabonus sia del bonus facciate (per gli interventi di restauro delle facciate esterne).
Per il primo caso, l’AdE riconosce il diritto a beneficiare del Sismabonus, ricordando che è necessario che dall’intervento edilizio derivi una riduzione del rischio sismico di due classi. Inoltre, come già chiarito in passato dalla stessa Agenzia, il Superbonus può essere goduto anche dai residenti all’estero, proprietari di un immobile in Italia, che risultino titolari del reddito fondiario relativo all’immobile in questione.
Per quanto riguarda il bonus facciate, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che né la residenza in Italia né la tipologia di reddito di cui i proprietari sono titolari rappresentino requisiti essenziali per godere dell’agevolazione fiscale.
L’Agenzia, infatti, evidenzia che la norma non fa riferimento a specifiche categorie di contribuenti, siano essi residenti o non residenti.
Leggi anche: Bonus Facciate, mai più proroga e detrazione 60% dal 2023
Bonus facciate anche per i non residenti in Italia: sconto in fattura e cessione del credito
In sostanza, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che non vi sono limitazioni riguardo alla residenza o al reddito per i proprietari di immobili che non risiedono in Italia. Pertanto, posto che sia necessario possedere tutti i requisiti fondamentali stabiliti dalla norma, anche in questi casi è possibile godere del bonus facciate.
Inoltre, l’AdE specifica anche che, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, vi sono alcuni soggetti che non possono utilizzare la detrazione al 90% o al 60%. È il caso, per esempio, di coloro che:
•
possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva
•
rientrano nella cosiddetta “no tax area”.
Nonostante ciò, l’Agenzia ricorda che per questi soggetti rimane possibile godere del bonus facciate optando per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Bonus facciate, ancora pochi mesi per godere della detrazione al 60%
Quest’ulteriore chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate arriva a pochi mesi dalla scomparsa del bonus facciate.
L’agevolazione fiscale in questione, infatti, scadrà il 31 dicembre 2022, a meno che il nuovo governo non decida di prorogare la misura anche per il prossimo anno. Considerando, però, che le risorse per la Legge di Bilancio 2023 sembrano non bastare per tutti gli interventi, urgenti e strutturali, che servirebbero al nostro Paese, la possibilità di una proroga è tutt’altro che certa.
Qualora il bonus facciate dovesse sparire nel 2023, si potrà sempre godere di altre detrazioni, per esempio l’ecobonus o il bonus ristrutturazione. Queste misure, infatti, verranno riconosciute fino a dicembre 2024.
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