Ki Group cede OFR in liquidazione

Ki Group Holding, società quotata su AIM-Italia e attiva per il tramite delle proprie controllate e partecipate nel settore della distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali, facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 15 aprile 2021, rende noto che in data odierna si è perfezionato l'atto di cessione totalitaria della partecipazione detenuta dal Gruppo in Organic Food Retail S.

Ki Group Holding, società quotata su AIM-Italia e attiva per il tramite delle proprie controllate e partecipate nel settore della distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali, facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 15 aprile 2021, rende noto che in data odierna si è perfezionato l'atto di cessione totalitaria della partecipazione detenuta dal Gruppo in Organic Food Retail S.r.l. in liquidazione ("OFR").

Al 31 dicembre 2020 OFR presentava un valore del patrimonio netto negativo per Euro 0,2 milioni e, di fatto, nessuna attività operativa; al bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppo Ki, OFR ha contribuito con ricavi pari a zero (Euro 0,1 milioni al 31 dicembre 2019), un EBITDA negativo per Euro 0,1 milioni (nullo nell'esercizio 2019) ed una PFN pari ad Euro 0,1 milioni (Euro 0,1 milioni al 31 dicembre 2019).

L'operazione, a favore di Umbria S.r.l. (parte correlata al Gruppo, ancorché esterna allo stesso), era stata approvata dal consiglio di amministrazione della Società dello scorso 15 aprile, tenuto conto dello stato di liquidazione di OFR e dei dati economico/patrimoniali della stessa al 31 dicembre 2020, per un controvalore - simbolico - di Euro 1,0.

L'operazione non si prevede genererà alcuna plusvalenza/minusvalenza significativa per il Gruppo.

L'operazione si configura quale "operazione esigua" ai sensi della vigente Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società, e pertanto esente dall'applicazione della procedura medesima. L'operazione non comporta il superamento di alcuno degli indici di rilevanza di cui agli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento Aim Italia.

(GD - www.ftaonline.com)