Le criptovalute tornano protagoniste della scena per un tema molto sentito: tassazione e fisco. Anche in rapporto alla Partita Iva, sembra che ancora manchino molte precisazioni legislative che aiutino a far chiarezza. Con questo contenuto, oggi, vogliamo puntare l’attenzione sull’aspetto fiscalità in rapporto alla detenzione di Bitcoin ed altre criptovalute.
Com’è noto, le plusvalenze in genere vanno dichiarate ma, per i redditi derivanti dai cripto asset, le attuali statuizioni governative non sembrano ancora essere del tutto chiare. Molti dubbi nascono ai titolari di P. Iva, ecco perché abbiamo deciso di raccogliere le domande più frequenti e rispondere ad esse, grazie all’intervista condotta dall’esperto Tiziano Tridico a Carolina Casolo di Fiscozen, esperta in consulenza fiscale.
Bitcoin e P. Iva: quando si compila il quadro RW?
Chi possiede Bitcoin e altre criptovalute potrebbe ritrovarsi a dover compilare il quadro RW della propria dichiarazione dei redditi. In quali casi bisogna farlo? Come spiega il dott. Migliorini su Fiscomania.com:
"Il quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche (o ENC) è dedicato al monitoraggio annuale delle attività finanziarie e degli investimenti patrimoniali detenuti all’estero da parte di persone fisiche residenti in Italia, nonché per la determinazione delle due relative imposte patrimoniali:
- IVIE– Imposta sugli immobili detenuti all’estero;
- IVAFE– Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero.
L’articolo 4 del D.L. n. 167/90 prevede l’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi:
- degli investimenti all’estero, ovvero
- delle attività estere di natura finanziaria.
Questo tipo di indicazione deve essere effettuata nel quadro RW del modello Redditi. I contribuenti residenti in Italia interessati alla normativa sul monitoraggio fiscale sono:
- le persone fisiche;
- le società semplici (e le associazioni equiparate)
- gli enti non commerciali".
Sul tema scottante delle criptovalute da dichiarare nel riquadro RW risponde Carolina Casolo di Fiscozen, dicendo che risulta necessario, ai fini della sopracitata trasparenza bancaria, compilare sempre questa sezione nel proprio modello dei redditi anche in caso di possesso di una sola criptovaluta o parte irrisoria di essa.
In questo caso si tratterebbe però di una sola dichiarazione ai fini di trasparenza bancaria e monitoraggio fiscale. La funzione della compilazione della sezione RW, precisa l’esperta, infatti è duplice:
non soltanto mira alla trasparenza bancaria per agevolare le operazioni di monitoraggio da parte delle autorità di credito, ma permette di poter stabilire se e quante plusvalenze ci sono state ai fini dell’applicazione della relativa tassazione del 26% attuale in Italia.
L’utente si ritroverà, dunque, a pagare questa imposizione fiscale soltanto se ha venduto le sue criptovalute o le ha tramutate in euro, ottenendo quindi una plusvalenza da queste operazioni.
A questo riguardo, Lorenza Borgia di Tg24Sky.it sottolinea che:
“(…) Con la contraddizione che in realtà, secondo l’Ocse, il Bitcoin difficilmente può rientrare nella categoria di moneta. Raramente viene infatti utilizzato come unità di conto, ha una diffusione come mezzo di pagamento ancora molto circoscritta e la sua funzione come riserva di valore è limitata dalla sua elevata volatilità.
Per questo sono solo quattro i Paesi che trattano dal punto di vista fiscale le criptovalute come moneta tradizionale: il Belgio, la Polonia, la Costa d’Avorio e appunto l’Italia. Altri Paesi invece la trattano, per quanto riguarda le imposte, come un qualunque altro asset finanziario, mentre altri ancora hanno creato una definizione ad hoc”.
Ricapitolando: la semplice detenzione di criptovaluta su wallet digitale, o hardware wallet, genera l’obbligo di compilare il riquadro RW soltanto ai fini del monitoraggio fiscale; ma nel momento in cui si cambia il valore della criptovaluta nel corrispondente in Euro, oppure si la si vende a terzi, è necessario compilare questa sezione. Poi, se si è raggiunta la soglia di circa 51.000 € per almeno 7 giorni consecutivi bisognerà pagare la tassa prevista del 26%.
Cosa succede se detengo tutti i miei averi in critpovalute su un exchange italiano?
Come abbiamo avuto modo di notare, il riquadro RW nasce principalmente per dichiarare redditi esteri. Ma cosa accade se detengo tutto ciò che ho in criptovalute su un exchange italiano? La dott.ssa Casolo risponde dicendo che anche in questo caso è necessario procedere alla compilazione del riquadro RW nel modello dichiarativo.
Questa scelta è data dal fatto che sebbene si trovino su un exchange del territorio italiano, le croptovalute vengono considerate valute estere. L’aspetto agevolativo nel caso in cui si abbia un conto su un exchange italiano è legato al fatto che l’ente fornisce già tutti i dati dei correntisti iscritti.
In questo caso non bisogna fare altro che richiedere il modello RW già precompilato dal proprio exchange e fornirlo al proprio consulente fiscale.
Criptovalute in wallet non custodial: vanno dichiarate?
Come già anticipato in risposta alla prima domanda, Carolina Casolo afferma che il possedimento di criptovalute presso un proprio wallet personale (non derivante da un exchange) impone l’obbligo di dichiarare i propri redditi compilando la sezione RW. Questa compilazione permette più obiettivi:
- agevolare la trasparenza bancaria e il monitoraggio fiscale;
- consentire i calcoli per l’attribuzione dell’eventuale tassa IVAFE, che si applica a partire da un controvalore di 5000€ su base annua, in rapporto al saldo del proprio conto e relativa giacenza media;
- permette di verificare che le criptovalute in nostro possesso non abbiano raggiunto un valore che supera i 51.000 € per più di 7 giorni consecutivi, perché in questo caso saremmo soggetti alla tassazione prevista.
L’obbligo di compilazione scaturisce, dunque, dal possesso stesso della criptovaluta a prescindere dalla sua vendita o dal cambio di essa in euro.
“Diciamo subito che esiste una grande incertezza normativa perché le criptovalute sono a-territoriali e questo fa venire meno uno dei principi su cui si basa l’imposizione fiscale”, spiega a Wired Gianluca Massini Rosati, esperto di tasse e di fiscalità delle criptovalute. Il ragionamento dell’esperto parte dal presupposto che l’imposizione fiscale si basa sul concetto di residenza di chi produce reddito e sul concetto di territorio nel quale tale reddito è prodotto.
Le circolari dell’Agenzia delle entrate e l’attuale buco normativo
Sebbene sembri che l’aspetto fiscale delle criptovalute sia in qualche modo regolamentato, in verità, sostiene l’esperta Casolo, esiste ancora un buco normativo non indifferente che porta gli esperti commercialisti a produrre interpelli ad hoc al Fisco.
In effetti, in tema di criptovalute, l’Agenzia delle Entrate si era espressa con la Circolare n. 72. La stessa, però, è stata sostituita da un successivo documento, la Circolare n. 107, che rimanda di fatto alla precedente. Eppure della precedente statuizione non v’è più traccia.
Questo genera costantemente caos e dubbi, i quali vengono cristallizzati in domande specifiche sui casi in essere, che però non trovano immediata risposta nella maggioranza dei casi. Questo comporta il fatto di poter incappare in errori di compilazione della propria dichiarazione con la conseguenza di poter incorrere in pesanti sanzioni.
Detenere criptovalute nell’hardware wallet è differente ai fini fiscali?
Non vi sono differenze concrete ai fini dell’applicazione delle chiare norme fiscali che in questo momento riusciamo ad applicare alle criptovalute. Questo è quanto emerge dall’intervista di cui stiamo raccontando.
Va detto però che ai fini della determinazione tecnica dei propri possedimenti cripto, la loro esatta ricostruzione risulta più difficile, posto che non vi sono attestazioni ufficiali che ricostruiscono il proprio profilo fiscale tra acquisto o deposito ed eventuali maturazioni di valore.
Ad oggi i wallet vengono equiparati, per via indiretta, ai conti esteri proprio per poter trovare dei punti fermi minimi da poter applicare in caso di possedimenti in criptovalute. La casistica però è ricca di circostanze peculiari che restano attualmente fuori da tali determinazioni.
Cosa accade a chi non sapeva di dover dichiarare le proprie criptovalute?
Passiamo adesso al caso in cui un utente non sapesse di dover dichiarare i propri possedimenti cripto o non avesse voluto farlo. Cosa accade in questo caso, è possibile sanare le omissioni? L’esperta Casolo spiega che l’omessa dichiarazione dei redditi può riversarsi in due differenti circostanze.
La prima attiene al fatto di voler sanare la propria omissione entro i 90 giorni dalla naturale scadenza dell’obbligo di dichiarazione. Se ci si ravvede entro questo termine, è possibile sanare la propria situazione fiscale pagando un F24 con l’importo della multa calcolata dal Fisco.
Quando però si oltrepassano i 90 giorni, non è più possibile sanare la propria posizione fiscale, perché si rientra nella casistica della “omessa dichiarazione” considerata ben più grave della ipotesi precedente più correttamente configurabile come “dichiarazione tardiva”.
In caso di omessa dichiarazione infatti non soltanto si sarà costretti a pagare una sanzione pecuniaria molto più elevata, ma si subirà anche il raddoppio della stessa a titolo di interessi.
Diversa è l’ipotesi di "errata dichiarazione" dei redditi. Se ad esempio l’utente ha effettuato la sua regolare dichiarazione reddituale ma ha omesso, oppure ha sbagliato, di compilare il quadro RW in questo caso si può procedere con una dichiarazione integrativa in un tempo di 4 anni successivi alla produzione dell’errore o omissione. Ovviamente, oltre all’importo originale si pagheranno le tasse da ritardo.
Per approfondire adeguatamente l’argomento, vi consigliamo di prendere visione del video allegato a questo articolo, nel quale potrete avere ancora più risposte di quelle che vi abbiamo già fornito. Quanto al resto, attendiamo che il tempo faccia il suo corso e che l’Italia trovi un quadro normativo di riferimento più chiaro e concreto di quello attuale.