Amnistia e indulto: cosa sono, differenze e significato

Grazie all'amnistia il reato è estinto, mentre l'indulto estingue la pena. Iniziamo con fare questa netta contrapposizione.

Grazie all’amnistia il reato è estinto, mentre l’indulto estingue la pena. Iniziamo con fare questa netta contrapposizione. Nel momento in cui si parla di amnistia, lo Stato sostanzialmente ha deciso di non applicare alcuna pena; mentre con l’indulto si vuole unicamente condonare – in parte o totalmente – la pena. Ma il reato non viene cancellato.

Come molti nostri lettori avranno ben capito tra indulto ed amnistia ci sono alcune differenze, che sono normate all’interno del Codice Penale. Proviamo a scoprire nel dettaglio quali sono le differenze e cosa comportano ai fini pratici.

Amnistia ed indulto: quali sono le differenze

A disciplinare l’istituto dell’indulto è l’articolo 174 del Codice Penale. Questa misura condona la pena che viene inflitta o provvede a commutarne in una pena diversa stabilita dalla legge. Questo significa che con l’indulto non vengono estinte le pene accessorie, sempre che il decreto non disponga diversamente. Ma soprattutto non estingue gli effetti penali della condanna.

Altro discorso, invece, è quello relativo all’amnistia. Questa misura è stata disciplinata con l’articolo 151 del Codice Penale e dall’articolo 79 della Costituzione. In questo caso ci troviamo davanti ad una misura che provvede ad annullare il reato ed eventualmente una condanna, nel caso in cui questa sia già stata inflitta. Su questo punto, la voce più importante è proprio l’articolo 151 del Codice Penale, che prevede che l’amnistia possa estinguere completamente il reato e faccia cessare l’esecuzione della condanna e le eventuali pene accessorie. Il motivo per il quale il legislatore ha introdotto la possibilità di concedere l’amnistia è la necessitò di alleggerire gli eventuali carichi del sistema giudiziario. Ma soprattutto è dettato dalla necessità di sfoltire la popolazione carceraria.

Forse a questo punto è meglio ribadire un po’ i concetti, in modo che tutto possa apparire più chiaro: con l’amnistia viene estinto il reato; l’indulto estingue unicamente la pena. Nel primo caso lo Stato decide di rinunciare ad applicare la pena, mentre con l’indulto questa viene condonata in tutto od in parte. Con l’indulto la persona giudicata colpevole di un reato, si vede condonata la pena o la sanzione inflitta con la condanna. In alternativa potrà esserci una pena diversa. L’amnistia cancella completamente il reato, facendo, di conseguenze, venire anche meno tutte le pene (principali od accessorie), le misure di sicurezza e le sanzioni sostitutive. Al contrario non si estinguono le eventuali obbligazioni civili che sono scaturite dal reato commesso, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 196 e 197, che costituiscono casi di responsabilità civile per fatto altrui.

Indulto: quando si applica

Generalmente l’indulto viene applicato dal giudice dell’esecuzione. Stiamo parlando del giudice che ha emesso la sentenza: l’ultima, quella che è diventata irrevocabile. Il beneficio, però, non si riferisce a questa sentenza. Il comma 2 dell’articolo 175 del Codice Penale prevede che, nel caso in cui ci sia un concorso di reati, l’indulto debba essere applicato una sola volta, dopo che il pubblico ministero abbia proceduto ad effettuare il cumulo delle pene inflitte, purché tutte siano condonabili. Il giudice avrà la facoltà di procedere con l’indulto anche d’ufficio, sempre ché il caso in esame non abbia come oggetto una pena che sia già stata parzialmente o integralmente espiata. O, sempre ché, non arrivi una richiesta diretta del condannato, supportata ad un concreto interesse giuridicamente apprezzabile.

Nel caso in cui il giudice applichi l’indulto in maniera errata, il suo provvedimento dovrà essere impugnato in maniera tempestiva. Se questo non dovesse avvenire, si potrebbe formare un giudicato esecutivo, che potrebbe impedire la revoca del provvedimento da parte dello stesso giudice.

Anche il giudice di cognizione ha la facoltà di applicare l’indulto. In questo caso, però il giudicato si forma unicamente sul diritto al beneficio e non sulle modalità concrete applicative o sulla sua misura, la quale può sempre essere emendata in sede esecutiva ed anche ridotta entro i limiti di legge qualora sia stata superata.

Amnistia: quando si applica

Articolo 79 della Costituzione e il Comma 3 dell’articolo 151 del Codice Penale prevedono che l’amnistia trovi applicazione per tutti i reati che sono stati commessi fino al giorno precedente rispetto a quello precedente nel quale si è presentato il disegno di legge. Sempre che, la stessa legge, non abbia individuato una data diversa, purché sia anteriore al provvedimento. Questo sostanzialmente significa che per i reati che siano di mera condotta, perché l’amnistia sia efficace si dovrà fare necessariamente riferimento alla data nella quale è stato commesso il reato. per i reati d’evento, invece, si dovrà fare riferimento alla data nella quale si è verificato l’evento.

Proviamo a fare un esempio: nel caso in cui ci sia un tentato delitto, sarà necessario fare riferimento al giorno in cui sono stati compiuti degli atti idonei e non equivoci che diretti alla commissione del delitto; per i reati permanenti al giorno di cessazione della permanenza; per il reato continuato, al momento della commissione dei singoli reati che lo compongono; per il reato abituale, alle condotte che siano già punibili autonomamente.

Così come succede per l’indulto, anche l’amnistia può essere propria, quindi pronunciata mentre c’è un procedimento penale in corso, o impropria, quindi pronunciata dopo che è arrivata la sentenza di condanna.

Pierpaolo Molinengo
Pierpaolo Molinengo
Giornalista. Ho una laurea in Materie Letterarie, conseguita presso l'Università degli Studi di Torino. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, fisco, tasse e tributi, diritto, economia e finanza.
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