Dubbi sul DL antifrode sui bonus? Ecco il vademecum

Agenzai delle Entrate ha messo online un vademecum, rispondendo ad alcune delle domande più frequenti dei contribuenti. Da quali lavori rientrano nella nuova normativa a quali documenti devono essere presentati.

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Entrato in vigore da meno di due settimane, ma già solleva parecchi dubbi sia tra i contribuenti che tra i professionisti che li devono assistere il nuovo decreto legge antifrode voluto da Mario Draghi, che fissa regole più restrittive per chi voglia accedere alle detrazioni concesse per il superbonus e per gli altri bonus edilizi. 

Ci pensa Agenzia delle Entrate pubblicando sul proprio sito le risposte alle domande più frequenti a fornire le prime indicazioni e a sciogliere alcuni dei dubbi sollevati.

All’agenzia infatti è stato affidato il compito di fare dei controlli preliminari su tutte le richieste che siano state inviate sia in termini di regolarità della documentazione presentata, sia in termini di logicità con altre informazioni in possesso della stessa. Possibile anche una sospensione della domanda in attesa di ulteriori approfondimenti. Si occuperò poi del recupero di eventuali crediti.

Si attente in tanto che la nuova procedura diventi effettiva, con la messa a disposizione degli utenti della piattaforma online dove dovranno essere comunicate le richieste di bonus tramite cessione del credito o sconto in fattura. 

Il portale sarà a disposizione a partire dal 26 di novembre, e riguarderà tutte le operazioni che siano state fatte dopo il 12 novembre, data da cui hanno iniziato a decorrere le norma del decreto antifrode.

Perché una legge antifrode sui bonus

Nella premessa il Decreto Legge numero 157 del 2021 parla di straordinaria necessità e urgenza di disporre delle misure che contrastino i comportamenti fraudolenti. Inoltre di incrementare gli strumenti che vigilano sulla corretta fruizione dei bonus edilizi e de superbonus.

In concreto il problema è venuto alla luce in tutta la sua gravità a seguito di una indagine svolta da Agenzia delle Entrate che ha stimato che ci siano state richieste di rimborsi per spese mai effettuate pari a 800 milioni di euro. 

Le tattiche usate sono piuttosto semplici: la prima è quella di non effettuare nessun tipo di lavoro e poi spartirsi tra proprietario dell’immobile e chi ha finto di fare gli interventi il bonus. A questo scopo sono sorte nuove imprese che nessuna attività hanno mai iniziato se non quella di truffare lo stato.

La seconda frode è quella che consiste nel fare i lavori, ma nel gonfiarne i costi così da avere un credito d’imposta superiore a quello a cui effettivamente si aveva diritto. 

Più documenti da presentare per avere i bonus edilizi

La prima novità è stata introdotta con l’articolo 1 del DL numero 157 del 2021 che

chiede che il visto di conformità debba essere sempre presentato nel caso in cui si chieda lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per tutti i tipi di bonus edilizio. 

Solo per il superbonus questo documento dovrà essere allegato anche a chi scelga la detrazione sulla dichiarazione dei redditi. Escluso questo obbligo solo per chi decide di avvalersi della precompilata, che visto che è stata già verificata in precedenza secondo il governo è meno a rischio di frode.

Con dichiarazione di conformità si intende l’attestazione fatta da un professionista: commercialista, revisore contabile, centro di assistenza fiscale e simile, che confermi la regolarità dei documenti presentati.

Qui non si parla del fatto che i lavori siano effettivamente stati fatti e che siano stati fatti nel rispetto delle regole di tipo tecnico, ma solo che sono regolari i documenti che sono sati presentati a sostegno della richiesta del bonus.

Altro documento da presentare sarà quello che attesti la congruità delle spese effettuate. Basta, in questo modo, a spese gonfiate col solo scopo di avere un credito di imposta più alto. Facendo riferimento a un tariffario che sarà elaborato dal Ministero della Transizione Ecologica un tecnico dovrà certificare che i costi dichiarati per quel tipo di lavoro sono quelli reali.

A chi sono affidati i controlli antifrode sui bonus

Titolare delle verifiche preliminare all’accoglimento del superbonus è Agenzai delle Entrate, che ha predisposto un portale dove dovranno essere inviate solo per via telematica tutte le richieste che riguardino la cessione del credito o lo sconto in fattura.

I primi controlli sono fatti al momento dell’inserimento della domanda: entro cinque giorni dalla dichiarazione della cessione del credito l’agenzia la può sospendere per fare ulteriori verifiche. Le verifiche dovranno essere fatte entro tenta giorni e solo se ci si trovi in una delle condizioni di rischio ipotizzate dal decreto legge.

Si tratta dei casi in cui vi sia incoerenza tra i dati e i documenti presentati e le informazioni in possesso dell’agenzia sia con riferimento al contribuente che agli altri soggetti coinvolti e ad altre cessioni di credito già richieste o ottenute. Entro il termine di un mese se i dubbi siano confermati la domanda sarà rigettata, salvo la possibilità di presentare ricorso.

Recupero dei bonus non dovuti entro cinque anni

Con riferimento a questi e a tutti gli altri bonus che sono stati introdotti a seguito dell’emergenza da covid 19 all’Agenzia delle Entrate sono affidati anche i poteri di controllo successivo alla concessione del beneficio. Li potrà esercita con le regole previste dalla norma generale sul recupero dei crediti.

L’articolo 3, comma 4 del Decreto Legge numero 157 del 2021 stabilisce che

salvo la presenza di norme speciali il recupero deve avvenire a pena di decadenza, cioè oltre quella data non è più contestabile, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è verificata l’irregolarità contestata.

Come di consueto oltre al recupero del credito di imposta, saranno chieste anche le sanzioni previste dalle leggi in vigore in quel momento e saranno applicati gli interessi legali sulle somme dovute.

A quali lavori si applica la legge antifrode sui bonus

L’agenzia delle entrate spiega che

il nuovo decreto è entrato in vigore a partire dal 12 novembre, e da quella data è partita la nuova procedura. Il visto di conformità, quindi sarà necessario su tutte le pratiche che siano state inviate per via telematica a partire da quella data.

Come specificato nelle faq, però l’agenzia ha adottato la linea di  considerare in buona fede il contribuente che abbia svolto tutte le pratiche precedenti all’invio telematico della domanda prima che entrasse in vigore il decreto legge numero 157 del 2021.

In sostanza se il contribuente prima di quella data è già entrato in possesso delle fatture emesse dai propri fornitori o costruttori, ha provveduto a saldare i conti a proprio carico ed inoltre ha già espresso l’intenzione di cedere il credito concludendo anche l’accordo con il cessionario, oppure ha scelto lo sconto in fattura provvedendo alla relativa annotazione l’obbligo del visto di conformità è escluso.

Tutte le fatture che siano già state inviate ed accettate da Agenzia delle Entrate anteriormente all’11 novembre e che sono già state accolte non saranno gravate né dall’obbligo del visto di conformità e neppure dal vincolo della congruità delle spese. Non lo saranno neppure se dopo questa data ci dovessero essere cessioni del credito successive alla prima.

In attesa del decreto come si valuta la congruità delle spese per avere il bonus edilizio

Altro problema è che le spese per le quali si voglia ottenere il bonus edilizio dovranno essere congrue. Il Governo vuole evitare che le fatture siano gonfiate al solo scopo di ottenere un bonus più elevato, che poi sarà spartito tra le due parti in causa.

Nei primi mesi di applicazione del decreto il problema è che non c’è un riferimento preciso sul quale basarsi per valutare come adeguate le spese dichiarate. Si dovrà attendere per averlo un decreto da parte del Ministero della Transizione Ecologica che fissi i criteri precisi da adottare.

Agenzia delle Entrate spiega che fino a quel momento il riferimento potrà essere il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, che si occupa dei requisiti tecnici per l’accesso all’ecobonus.  Si tratta di una norma ancora in vigore e quindi alla quale è legittimo fare riferimento.

Il fisco richiama poi l’articolo 119 del DL numero 23 del 2020 secondo il quale

in attesa che il decreto del MITE sia emanato il riferimento per la congruità delle spese devono essere i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome. Inoltre i listini curati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.  In mancanza di quanto sopra il riferimento saranno i prezzi di mercato del luogo dove sono stati fatti i lavori oggetto di bonus edilizio.

I bonus edilizi non devono avere la dichiarazione tecnica

Altro dubbio prospettato dai contribuenti è quello del modo in cui leggere l’articolo 121 del DL 34 del 2020 con riferimento ai bonus edilizi diversi dal superbonus.  In particolare ci si chiede se debba essere inteso nel senso che il decreto antifrode estende anche a questo tipo di interventi l’obbligo di presentare la dichiarazione tecnica di un professionista che certifichi sia l’esecuzione dell’intervento che il possesso dei requisiti tecnici.

Agenzia delle Entrate spiega che il riferimento normativo è per questo tipo di bonus solo alla congruità delle spese, e quindi solo quello è l’onere richiesto per essere in regola con la domanda. Rimangono, però ferme tutte le disposizioni specifiche stabilite per tipo di bonus o di intervento.

Visto di conformità per il bonus su quali documenti

Il decreto legge numero 157 del 2021 ha stabilito che il visto di conformità sui documenti allegati per accedere ai bonus edilizi o al superbonus debba essere chiesto anche nelle ipotesi in cui si decide di chiedere la detrazione sulle successive dichiarazioni dei redditi. Unica eccezione è il caso in cui il contribuente scelta la precompilata, per la quale, visto che ci sono stati già controlli preventivi non è imposto questo onere.

Il dubbio da parte dei contribuenti è se in questo caso il visto di conformità debba riguardare tutta la dichiarazione dei redditi presentata, o solo i documenti che si riferiscono alla richiesta del bonus. Ci spiega Agenzia delle Entrate che il disposto di legge intende riferirsi solo ai documenti a supporto della richiesta di detrazione.