La bestemmia è reato? Dipende, ecco quando e perché

Che cosa si intende nel nostro ordinamento con il termine bestemmia, quali sono le divinità protette da questo illecito e quando si sconfina nel reato.

Sono quasi tutti concordi nel dire che una bestemmia costituisca sempre qualcosa di sgradevole da sentire e al quale vada attribuito un certo disvalore di carattere sociale. Diffusa un tempo, soprattutto in certi ambienti e in alcuni contesti lavorativi, oggi è sempre meno frequente, magari perché sostituita da altri tipi di imprecazioni o dal turpiloquio. Eppure, già da oltre un ventennio non è più un reato.

Precisiamolo subito, non si tratta di qualcosa a cui si è dato il via libera e che è stato sdoganato dal Codice Penale. Usare questo linguaggio continua ad essere stigmatizzato, ma è stato declassato, diventando un illecito punibile con una sanzione amministrativa. Per intenderci con una multa.

Attenzione poi a dove ci troviamo, quando ci lanciamo in epiteti sgradevoli verso una divinità, via libera dentro le mura di casa nostra, alt invece in pubblico, perché la possibilità di cadere nel vilipendio alla religione esiste!

Bestemmia come è passata da reato a illecito amministrativo

La bestemmia, in Italia, per molti anni è stata considerata come un reato. Introdotta nel 1930 dal codice Rocco di ispirazione fascista la norma che la prevedeva puniva con l’ammenda fino a seicentomila lire chiunque pronunciava parole oltraggiose contro le divinità di stato o contro i defunti. La norma è stata nel 1999 depenalizzata continuando a prevedere una sanzione costituita da una somma da versare allo stato, ma a titolo di sanzione amministrativa e non di ammenda.

E per il futuro che cosa ci aspetta? In Italia, per il momento oltraggiare una religione continua ad essere qualcosa di guardato con una certa riprovazione, tanto è vero che un intervento della Corte Costituzionale ha stabilito che la norma non fosse applicabile solo nel caso della religione cattolica, ma di una qualsiasi. Dall’esterno però arrivano pressioni perché si cambi indirizzo. In particolare, l’ONU nel 2014 si è espresso nel senso che si tratti di un tipo di sanzione anacronistica che dovrebbe essere superata.

E nel resto del mondo? In realtà si procede in ordine sparso, con paesi sostanzialmente disinteressati a comportamenti di questo tipo, altri grosso modo sulla posizione dell’Italia, e infine soprattutto in paesi di cultura mussulmana con una severità, che nei casi più gravi, autorizza a infliggere anche la pena di morte.

Che cosa si intende per bestemmia

L’attuale formulazione dell’articolo numero 724 del Codice Penale dice che:

”Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose contro le divinità è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra un minimo di 51 fino a un massimo di 309 euro. La stessa sanzione è applicabile anche a chi oltraggi i defunti.”

Questa norma ci dice che la punibilità di questo comportamento è prevista solo per chi usi queste espressioni oltraggiose in pubblico. Si intende con questo o un locale, pubblico per definizione, o la pubblica via, oppure un ambiente privato, ma accessibile a tutti. Rimaniamo liberi, di esprimerci al nostro peggio, solo in casa nostra. Possiamo ricorrere a degli esempi concreti, con casi che sono stati decisi dalla Corte di Cassazione, che più volte ha esaminato la questione in passato. 

Si ì detto che perché il fatto sia avvenuto in pubblico è necessario che siano presenti almeno due persone, non applicabile invece nel caso in cui aveva sentito le parole pronunciate solo il vigile che aveva redatto il verbale. Escluso quindi che il comportamento sia, come sostenuto da alcuni, riprovevole solo se avvenuto a portata di orecchio di una moltitudine.

A proposito poi di un caso avvenuto in una scuola si è detto che mentre sono pubblici i locali e gli uffici a cui tutti possono accedere in modo abbastanza libero non lo è l’ufficio di presidenza. In questo, infatti entra solo chi abbia una autorizzazione, quindi è assimilabile a un locale privato.

Leggi anche: Diffamazione: che significa, esempi e come fare querela

C’è bestemmia se si offendono le divinità di tutte le religioni

Fino al 1995, nel nostro Codice Penale ha continuato ad essere presente una formulazione della legge che dava luogo a un grave disparità tra le diverse religioni. La norma infatti faceva riferimento alla religione di Stato, che fino al rinnovo dei patti Lateranensi del 1984 era il modo con cui ci si riferiva alla religione cattolica. Nonostante da quella data, la clausola dei patti che riconosce questo status sia stata abolita, il Parlamento non è stato celere nell’adeguare anche la normativa.

Ha provveduto in questo senso la Corte Costituzionale che con la sentenza numero 440 del 1995 ha stabilito che:

” È illegittimo l’uso dei termini: i simboli e le persone venerate dalla religione di Stato, mentre va mantenuto quello a divinità, applicabile in modo generico a qualsiasi religione.” 

Ne conseguono che oggi possono venire sanzionati tutti quelli che trovandosi nelle condizioni di essere in pubblico, offendano le divinità di una qualsiasi religione. Non importa che chi pronunci quelle parole non avesse l’intenzione effettiva di offendere o oltraggiare. Il giudice non sarà mai chiamato a indagare sul dolo o sulla colpa, perché questo comportamento viene valutato come doloso per sua natura.

Tra le varie tesi utilizzate per difendersi c’è stata anche quella che si tratti di una espressione del diritto di parola e di pensiero costituzionalmente garantito. A questo proposito si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza numero 7979 del 1992 ha stabilito che qui non ci trovi di fronte a una manifestazione di pensiero, ma di pubblica volgarità, espressamente vietata dalla Costituzione che all’articolo 21 pone come limite al diritto di espressione le manifestazioni contrarie al buon costume.

Se si bestemmiano Santi e Profeti nessuna sanzione

Fino al 1995, prima che intervenisse la Corte Costituzionale, come detto commetteva bestemmia solo chi offendeva la religione cattolica e i defunti. Fermo restando il divieto di toccare questi ultimi, la nuova formulazione della legge, ha sì lasciato il giusto spazio alla tutela di tutte le religioni, ma in modo più limitato di prima. Oggi l’articolo parla di offesa alle divinità e non più come prima anche ai simboli e alle persone venerate.

Fermo restando che si tratta di una materia estremamente delicata, dove è molto facile offendere la sensibilità personale, i giudici dovevano comunque trovare un criterio per interpretare la nuova formulazione della legge. Le sentenze che hanno toccato l’argomento si sono orientate nel senso di considerare come bestemmia solo quella fatta nel confronto delle divinità. Non invece, per il caso della religione cattolica verso la Madonna o i Santi, e per altre religioni contro i Profeti, o altre figure venerate, ma non divine.

Cosa si rischia a bestemmiare sui Social

Per chi è tra quelli che continuano a faticare a capire che postare un video o una frase sui social non equivale a dire la stessa cosa al chiuso della propria cameretta è il caso di ricordare che non è affatto così. Innanzitutto, i Social network, in quanto potenzialmente raggiungibili da un numero infinito di persone, possono essere assimilati a un luogo pubblico. Quindi se decidiamo di pubblicare un post con una bestemmia siamo trattati allo stesso modo, che se la avessimo urlata a squarciagola in mezzo alla pubblica via, durante l’ora di punta.

Attenzione poi, perché se ci dovesse venire anche la malaugurata idea di invitare altri ad imitarci potremmo finire veramente nei guai, Il nostro Codice Penale infatti contiene un articolo: il numero 415 che punisce con la reclusione fino a cinque anni chi istiga altri a disobbedire alla legge. 

Quando la bestemmia diventa vilipendio alla religione

Attenzione, quando ci si lascia andare senza controllo alle imprecazioni. Si potrebbe infatti facilmente sconfinare dalla bestemmia nel vilipendio. Si tratta di un reato, non di una semplice violazione amministrativa che viene sanzionato dall’articolo numero 403 del Codice Penale, per il quale:

“Chiunque offende pubblicamente una confessione religiosa attraverso il vilipendio di chi la professa è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro. La norma eleva la sanzione fino al massimo di 6.000 euro se oggetto del vilipendio è un ministro del culto.”

Col termine di vilipendio si intende qualcosa che va al di là delle sole parole, per quanto possano essere sgradevoli e offensive. Devono essere presenti anche degli atti oltraggiosi, che abbiano lo scopo di disprezzare e togliere valore etico e sociale a una istituzione, nel nostro caso la religione. Si tratta, come si può immaginare, di un argomento piuttosto discussa anche per la interpretazione, a volte molto ampia che è stata data dalla giurisprudenza. Qui in gioco c’è la libertà di pensiero, che se evidentemente non è prevalente nei casi più eclatanti, in altri casi è quantomeno da valutare con attenzione.

E se invece di bestemmia fosse turpiloquio?

Come detto non tutte le imprecazioni possono rientrare nella definizione di bestemmia. Non è detto, però che non possano configurare un diverso illecito.  Per esempio, quello di offesa alla pubblica decenza. Oggi la legge non parla più espressamente di turpiloquio, ma le parolacce, imprecazioni, o comunque siano chiamate pur non essendo più reati non hanno ricevuto il via libera. Con offesa alla decenza si intendono quei comportamenti, costituiti da fatti o parole, che la morale comune considera come riprovevoli, pur non essendo tanto gravi da integrare un reato. 

A seguito della depenalizzazione il legislatore ha ritenuto di applicare la sanzione pecuniaria compresa tra 5.000 e 10.000 euro. Visto il peso della sanzione è stata investita della questione, la Corte Costituzionale che con la sentenza numero del 14 aprile del 2022 ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui prevede una multa sproporzionata rispetto a comportamenti anche più gravi. Oggi quindi, chi sarà pizzicato a dire parolacce in pubblico pagherà solo, si fa per dire, una sanzione compresa tra 51 e 309 euro.

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