Bici elettrica: cosa sapere su patente e assicurazione

Ci sono diverse tipologie di bici elettrica e a seconda di queste potrebbero essere richieste la patente e l'assicurazione.

Cosa serve per poter guidare una bici elettrica? La risposta a questa domanda è: dipende. Ma da che cosa? In particolare, dalla tipologia di bicicletta elettrica che si guida.

Infatti, le regole saranno diverse a seconda che si conduca una Pedelec oppure una S-Pedelec, un velocipede oppure un ciclomotore. Ecco in quali casi servono la patente e l’assicurazione.

Bici elettrica: quando servono la patente e l’assicurazione

Prima di andare a trattare la tematica che riguarda le biciclette elettriche e, in particolare, tutto quello che concerne le due principali tipologie che sono attualmente presenti sul mercato, è opportuno fare un cenno alla patente e all’assicurazione riguardo a questa particolare tipologia di ciclomotore. A tal proposito la legge opera una distinzione all’interno della categoria delle biciclette elettriche, le quali, in alcuni casi possono essere considerate dei ciclomotori, mentre in altri vengono considerate dei velocipedi.

In particolare, la normativa nazionale provvede dei limiti che devono essere necessariamente rispettati per poter considerate una bici elettrica come un velocipede. Nello specifico, la legge prevede che per rientrare all’interno della categoria dei velocipedi, una bicicletta con pedalata assistita non deve:

  • avere come limite massimo una velocità superiore rispetto a quella di 25 km/h;
  • avere una potenza nominale continua superiore rispetto ai 250 Watt.

Logicamente qualora la bici elettrica abbia un motore ed una velocità massima molto potenti e prestanti, quest’ultima avrà più obblighi da adempiere e da rispettare, secondo quanto viene disciplinato dalla legge, come ad esempio quello di stipulare un’assicurazione oppure di dover prendere la patente per poter guidare quel determinato mezzo di trasporto.

In sostanza, mentre per i velocipedi non è richiesto che il relativo proprietario abba la patente e un’assicurazione, per quanto riguarda i ciclomotori, invece, colui che ne risulta il proprietario, dovrà provvedere a rispettare questi due obblighi sanciti dalla legge.

Se, però, tu fossi interessato a scoprire questa differenza e a conoscere quali sono le differenze che intercorrono tra queste due differenti tipologie di mezzo di trasporto in ambito europeo, invece che all’interno del territorio italiano, anziché andare ad osservare  quanto viene disciplinato all’interno del Codice della Strada, dovrai andare a vedere quali sono le regole ed i limiti che vengono posti alle biciclette elettriche dalle disposizioni presente all’interno dei regolamenti europei.

A questo proposito, infatti, ecco i limiti che deve rispettare una bicicletta elettrica con pedalata assistita per essere consideratanella categoria dei velocipedi, secondo quanto viene disciplinato all’interno del Regolamento UE n. 168 del 15 gennaio 2013.

In particolare, secondo quanto disposto da questo specifico regolamento europeo, i velocipedi non devono avere una potenza nominale continua superiore rispetto ai 1.000 Watt a differenza di quanto viene previsto all’interno del Codice della Strada, il quale, per l’appunto, prevede un limite massimo estremamente inferiore, ovvero pari a 250 Watt.

Bici elettrica: quante e quali tipologie ne esistono

Come avrete già avuto modo di capire, le biciclette elettriche non sono tutte uguali e, sicuramente, non sono tutte uguali soprattutto per quanto riguarda l’ordinamento giuridico, sia nazionale che al di fuori del nostro territorio interno.

Infatti, a questo proposito, ecco quali sono le due differenti tipologie di bici elettriche:

  • la bici elettrica Pedelec;
  • la bici elettrica S-Pedelec.

Queste due tipologie di bici elettriche hanno praticamente tutte le caratteristiche diverse, per ciò che concerne il relativo motore, la velocità massima alla quale possono arrivare e la rispettiva potenza della quale dispongono.

Per questo motivo, bisogna necessariamente andare ad operare questa differenza tra di esse, in modo da comprendere il perché presentano delle diverse disposizioni normative e, dunque, andare a capire se servono la patente e l’assicurazione per ognuno di questi due mezzi di trasporto.

Bici elettrica Pedelec: servono la patente e l’assicurazione?

La bici elettrica Pedelec (pedal electric cycle), che nella lingua italiana viene denominata anche “bici a pedalata assistita”, è la tipologia di bicicletta elettrica maggiormente acquistata ed utilizzata in tutto il mondo.

Questo mezzo di trasporto è munito di un motore elettrico, grazie al quale il conducente del mezzo può fare meno fatica mentre guida, dal momento che quest’ultimo si attiva nel momento in cui il conducente inizia a pedalare ed, invece, cessa di funzionare quando quest’ultimo smette di utilizzare i pedali.

Attraverso questo sistema, quando il conducente pedalerà utilizzando maggiore forza, il motore della bicicletta elettrica darà a quest’ultima una spinta maggiore, fino ad arrivare alla velocità massima prevista dalla legge, la quale si attesta ai 25 km/h. Infatti, per questa motivazione, tali mezzi di trasporto vengono anche chiamati “pedelec-25” oppure “e-bike 25”.

Per queste tipologie di bici elettriche, in particolare, essendo assimilabili a delle biciclette di tipo tradizionale:

  • non serve prendere la patente;
  • non serve stipulare un’assicurazione.

L’unico requisito richiesto, però, per poter guidare le Pedelec è che il conducente abbia un’età anagrafica di almeno 14 anni.

Bici elettrica S-Pedelec: servono la patente e l’assicurazione?

La bici elettrica S-Pedelec (speed pedelec) presenta ed è dotata di una potenza superiore e può arrivare ad una velocità massima maggiormente elevata rispetto alle Pedelec e, perciò, è categorizzata come un vero e proprio ciclomotore.

Anche questo mezzo di trasporto risulta essere a pedalata assistita ed è munito di un motore elettrico, grazie al quale il conducente del mezzo può fare meno fatica mentre guida, dal momento che quest’ultimo si attiva nel momento in cui il conducente inizia a pedalare ed, invece, cessa di funzionare quando quest’ultimo smette di utilizzare i pedali.

Solamente che, attraverso questo sistema, quando il conducente pedalerà utilizzando maggiore forza, il motore della bicicletta elettrica darà a quest’ultima una spinta maggiore, fino ad arrivare alla velocità massima prevista dalla legge, la quale si attesta ai 45 km/h. Infatti, per questa motivazione, tali mezzi di trasporto vengono anche chiamati “pedelec-45”.

Perciò le biciclette elettriche S-Pedelec sono dotate di telai maggiormente resistenti e stabili e anche di freni maggiormente potenti, grazie ai quali si può ottenere un livello di sicurezza superiore, in modo da fronteggiare le velocità e la potenza superiori di questi ciclomotori, così da non dover correre alcun rischio.

Per queste tipologie di bici elettriche, in particolare, essendo essendo maggiormente veloci e potenti rispetto alle biciclette di tipo tradizionale e alle bici elettriche Pedelec:

  • è necessario prendere la patente (per la precisione, va bene anche il patentino);
  • è necessario stipulare un’assicurazione.

Gli altri requisiti richiesti, però, che vengono richiesti per poter guidare le S-Pedelec sono:

  • che il conducente abbia un’età anagrafica di almeno 16 anni;
  • che il mezzo di trasporto venga correttamente immatricolato;
  • che il mezzo di trasporto sia omologato;
  • che il conducente indossi sempre il casco, in quanto previsto in maniera obbligatoria dalla legge;
  • che il mezzo di trasporto abbia lo specchietto retrovisore;
  • che il mezzo di trasporto abbia il clacson;
  • che il mezzo di trasporto abbia il cavalletto;
  • che il mezzo di trasporto deve essere dotato di una targa.

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Scooter e motocicli elettrici: servono la patente e l’assicurazione?

Lo scooter elettrico appartiene alla categoria dei ciclomotori, in quanto può arrivare alla velocità massima di 45 km/h ed in quanto dispone di una potenza nominale continua pari a 4.000 Watt.

Per queste tipologie di ciclomotori, in particolare:

  • è necessario prendere la patente;
  • è necessario stipulare un’assicurazione.

Per quanto riguarda la patente, però, bisogna andare ad operare una distinzione, a seconda della potenza della quale dispongono gli scooter elettrici. Nello specifico:

  • se lo scooter elettrico ha una potenza nominale continua uguale o inferiore ai 4.000 Watt, allora il conducente deve possedere la patente AM, comunemente nota come patentino;
  • se lo scooter elettrico ha una potenza nominale continua compresa tra i 4.000 Watt e gli 11.000 Watt, allora il conducente deve possedere la patente A1;
  • se lo scooter elettrico ha una potenza nominale continua compresa tra gli 11.000 Watt ed i 35.000 Watt, allora il conducente deve possedere la patente A2;
  • se lo scooter elettrico ha una potenza nominale continua superiore ai 35.000 Watt, allora il conducente deve possedere la patente A.

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Quali sono le differenze tecniche tra una bici elettrica ed uno scooter elettrico

Oltre alle diverse tipologie che abbiamo visto nei precedenti paragrafi, passiamo a delineare quali sono le differenze tecniche mediante le quali si può riconoscere se un determinato mezzo di trasporto è una bici elettrica oppure uno scooter elettrico.

In particolare, le biciclette elettriche per essere considerate tali devono necessariamente presentare le seguenti caratteristiche:

  • la funzione del motore elettrico diminuisce, in maniera graduale, fino a cessare di entrare in azione nel momento in cui vengono raggiunti i 25 km/h;
  • avere un motore elettrico ausiliario;
  • senza la forza che viene azionata dai pedali, il motore elettrico non deve superare la velocità massima dei 6 km/h.

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