Canna fumaria, ecco quando occorre il permesso a costruire

L'installazione della canna fumaria richiede il rispetto di regole ferree. Ma si può costruire senza permesso? Ecco cosa dice la sentenza del TAR Umbria.

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Il Tar Umbria ha fatto chiarezza sul caso dei permessi relativi alla costruzione di una canna fumaria. Il dubbio - oggetto della causa - era se l'installazione in questione necessitasse di procedure speciali.

Partiamo da un'attenta analisi del processo di costruzione del comignolo piuttosto complessa. Infatti, la sua installazione necessita dell'intervento tecnico di alcuni specialisti del settore. Pertanto, i lavori non possono essere delegati a terzi né possono essere svolti in modo autonomo da parte del titolare.

L'installazione va eseguita in modo corretto perché altrimenti si rischia di compromettere due fattori di rilievo:

  1. 1.

    la sicurezza dell'abitazione;

  2. 2.

    l'efficienza energetica.

Altro aspetto di rilievo riguarda il materiale da utilizzare per la realizzazione del comignolo. Il materiale costruttivo deve essere molto resistente alle temperature elevate generate dal fuoco. Tra i più consigliati ci sono la ghisa, l'acciaio inox, il cementizio e il fibrocemento.

Inoltre, la canna fumaria deve essere installata verticalmente, la presenza di curve - dove non è possibile evitarle - deve essere ridotta a minimo. Infine, la sua angolazione deve rientrare tra i 30 oppure 45 gradi.

Ma quando occorre il permesso a costruire? Ecco cosa ha stabilito il TAR di Perugia nella sentenza del 2020.

Quando occorre il permesso a costruire una canna fumaria

A chiarire quando occorre il permesso a costruire un comignolo ci ha pensato il Tar Umbria. Con la sentenza n. 40 del 2020 si è sottolineata la differenza tra attività di installazione di edilizia libera e intervento con permesso di costruire una canna fumaria.

La prima indica che i lavori non necessitano di nessun permesso. Rientrano nell'installazione edilizia libera il rifacimento dei pavimenti esterni e interni, il rinnovamento della lattoneria, ma anche la stessa canna fumaria.

Mentre, l'intervento con permesso di costruzione si riferisce ad esempio al ripristino degli elementi costitutivi dell'abitazione, all'inserimento oppure all'eliminazione di alcuni elementi.

Il caso specifico del ricorso dei proprietari dell'abitazione

Nel caso specifico, i proprietari di un'abitazione avevano presentato ricorso contro il Comune. Nel documento richiedevano l’annullamento di un atto con il quale l'amministrazione comunale aveva considerato illegittimi i titoli abilitativi per la realizzazione di una canna fumaria esterna sul tetto.

Il Comune aveva tentato, tra l'altro, di impedire un abuso edilizio a rischio demolizione. Ma a chi ha dato ragione il Tar Umbria?

La sentenza n. 40 del 2020 emessa dal Tar Umbria

La situazione con oggetto i lavori della canna fumaria è stata presa in carico dal Tar Perugia il quale ha sottolineato quanto segue:

il comignolo di norma deve essere considerato sia come un volume tecnico che come un lavoro privo di autonoma rilevanza di tipo urbanistico-funzionale; pertanto, per la sua realizzazione non ci vuole il permesso di costruire, senza essere logicamente soggetta alla pena dell'abbattimento (T.A.R. Campania, 15 dicembre 2010, n. 27380).

L'unica eccezione è fatta per opere notevolmente evidenti rispetto alla costruzione dell'abitazione. Infatti, solo in tal caso occorre il cosiddetto permesso di costruire (T.A.R. Abruzzo, 7 aprile 2016, n. 209).

Dunque la canna fumaria in questione ha dimensioni e caratteristiche tecniche irrilevanti rispetto al sedimento e alla forma dell’abitazione e, quindi, non necessitano del permesso a costruire.