Alcuni condomini decidono di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento per tagliare le spese. In realtà, come dimostra la legge, restano varie spese da sostenere tra le quali non rientrano il costo del combustibile e dell’energia. È chiaro quindi che i costi saranno minori.
Si consideri il fatto che l’impianto centralizzato è pur sempre un bene di proprietà comune. Per questo ogni condomino deve sempre contribuire a certe spese: come quelle per la sostituzione di pezzi danneggiati, manutenzione e conservazione. Inoltre esistono i cosiddetti “consumi involontari”. Si tratta di spese, inevitabili, che possono raggiungere 30% dell’ammontare che si pagava prima del distacco. Ma quali sono le altre spese che bisogna continuare a sostenere? Lo vedremo a breve.
Quando è ammesso il distacco dall’impianto centralizzato
La legge, con l’art. 1118 cc, riconosce a ogni condomino la possibilità di distaccarsi dall’impianto centralizzato – a condizione che ciò non influisca sul funzionamento e non generi l’aumento delle spese agli altri condomini – senza bisogno di richiedere l’autorizzazione dell’assemblea.
Quali sono le spese a carico del condomino che si distacca dall’impianto
Va precisato che nel regolamento condominiale, nel caso in cui uno dei condomini decida di distaccarsi dall’impianto centralizzato, potrebbe stabilire l’imputazione di una quota della spesa di gestione dell’impianto a suo carico. Si tenga presente, infatti, che rientra tra le «parti comuni del palazzo» e, per questo, resta di proprietà anche del soggetto che si è distaccato. Pertanto ogni condomino rimane proprietario per il valore riportato nelle tabelle millesimali.
Quali altre spese deve sostenere il condomino che si è distaccato dall’impianto centralizzato
Sempre l’art. 1118 cc dispone che “il rinunziante ha il dovere di partecipare al pagamento delle sole spese necessarie alla conservazione dell’impianto centralizzato, alla sua manutenzione straordinaria e all’adeguamento alle ultime disposizioni di legge”. Tra le spese di manutenzione straordinaria rientrano la riparazione dei tubi dell’acqua, quelli di erogazione del calore, la sostituzione della caldaia o della centralina.
Al contrario, stando alla legge, lo stesso condomino è escluso dalle spese di esercizio e da quelle di funzionamento. Pertanto i consumi energetici, i costi di acquisto del metano o del gasolio, la manutenzione ordinaria dell’impianto – si pensi ad esempio alla pulizia del bruciatore – non sono spese ad esso imputabili.
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Addebito dei consumi involontari ai condomini distaccati
Il regolamento condominiale potrebbe prevedere l’attribuzione di una quota, nei confronti del condomine che si è distaccato dall’impianto centralizzato, di “consumi involontari”. Proprio di recente la Cassazione ha dichiarato legittima questo tipo di imputazione. La Corte ha rilevato infatti che, anche dopo il distacco dall’impianto, il condomino può beneficiare involontariamente del riscaldamento centralizzato. Ciò quindi genera dei costi addebitabili al soggetto.
Questo consumo involontario è causato, essenzialmente, dalle inevitabili dispersioni di calore generate dalla stessa caldaia e dalla sua rete distributiva. In pratica, quando l’impianto è in funzione, l’acqua calda continua a dirigersi verso le altre abitazioni mediante i tubi. In questo modo la caloria si diffonde, seppur in minima parte, negli appartamenti divenuti autonomi.