Consiglio di Stato: qual è il suo ruolo e membri

Scopri qual è il ruolo, le competenze e le funzioni del Consiglio di Stato. Questo organo di rilievo costituzionale si occupa di esprimere pareri per quanto riguarda gli atti della PA e molto altro. Ecco i dettagli.

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Il Consiglio di Stato ha un ruolo di primo ordine per quanto riguarda la giustizia amministrativa, in quanto è un organo di rilievo costituzionale, pur essendo nato prima della nascita della Repubblica e della Costituzione italiana.

Svolge sia dei ruoli di natura consultiva che giurisdizionale, esprimendo dei pareri nei confronti degli enti che fanno parte della Pubblica Amministrazione.

In questo articolo scoprirai come è composto il C.d.S. e che cosa fa precisamente.

Che cos'è il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, in origine, fu istituito nel lontano 18 agosto del 1831 da Carlo Alberto di Savoia, il quale aveva pensato di formare un organo collegiale, formato da 14 membri, con funzioni consultive.

Ad oggi, invece, il suo ruolo risulta fortemente più dettagliato e ampliato, a causa delle riforme che si sono succedute nel tempo. I suoi membri sono anche denominati "consiglieri di Stato" e la sua sede si trova presso il Palazzo Spada, situato a Roma.

All'interno dell'art. 100 della Costituzione Italiana, per la precisione nel terzo comma, viene prevista la sua assoluta indipendenza nei confronti del Governo. Mentre all'interno del primo comma sono disposte la sua doppia natura ed i suoi ruoli specifici, ovvero:

  • il ruolo di consulenza in ambito giuridico ed in ambito amministrativo, per quanto riguarda il Governo, il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati e le Regioni;
  • il ruolo di tutela della giustizia all'interno dell'amministrazione.

Così come viene disciplinato all'interno dell'art. 103 della Costituzione Italiana, invece, nella tutela della giustizia nella Pubblica Amministrazione, questo particolare organo si occupa, per la precisione di:

  • tutelare gli interessi legittimi;
  • tutelare i diritti soggettivi di cui dispongono i soggetti privati nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma solamente in determinate materie che vengono disciplinate dalla legge.

Il Consiglio di Stato è un organo giurisdizionale, di rilievo costituzionale, che è inserito tra quelli che sono gli organi ausiliari del Governo, ovvero:

  • il Consiglio di Stato;
  • il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);
  • la Corte dei Conti.

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Quali sono le sue competenze e le sue funzioni

Come abbiamo già accennato nel precedente paragrafo, il Consiglio di Stato ha una doppia natura, cosa che, secondo alcuni, contrasta con il principio della separazione dei poteri.

Quest'ultimo viene garantito dalla Costituzione Italiana e prevede che diversi organi che appartengono allo Stato abbiano ognuno un compito diverso nell'adempiere e nello svolgere quelle funzioni che si ricavano da questi tre poteri, ovvero:

  • il potere legislativo;
  • il potere esecutivo;
  • il potere giudiziario.

Per comprendere meglio quali siano le competenze e le funzioni che vengono attribuite ed assegnate a questo  organo, dobbiamo andare a vedere, innanzitutto, che cosa viene stabilito all'interno della Costituzione.

Nello specifico, ecco che cosa prevede a riguardo il primo comma dell'art. 100 della Costituzione Italiana:

"Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione."

Ecco, invece, che cosa dispone il primo comma dell'art. 103 della Costituzione Italiana:

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

Determinate ed osservate, nel dettaglio, queste disposizioni riguardanti il ruolo del Consiglio di Stato, andiamo ad approfondire nel dettaglio quelle che sono le sue attribuzioni, ovvero:

  • le attribuzioni consultive;
  • le attribuzioni giurisdizionali.

La funzione consultiva di questo organo viene esercitata dalle seguenti sezioni:

  • la Prima Sezione consultiva;
  • la Sezione consultiva per gli atti normativi.

Queste due sezioni adempiono ai propri doveri e ai propri compiti a loro attribuiti, fornendo dei pareri sugli atti amministrativi che vengono adottati dal Governo, dai singoli Ministeri o dalle Regioni, effettuando le seguenti verifiche agli stessi, ovvero:

  • il controllo di convenienza;
  • il controllo di legittimità;
  • il controllo di merito;
  • il controllo di regolarità.

Dopo aver effettuato questi controlli, il Consiglio di Stato si esprime attraverso una di queste due modalità, diverse a seconda dei casi, ossia:

  • il parere facoltativo;
  • il parere obbligatorio.

Il parere facoltativo viene solitamente richiesto dalla Pubblica Amministrazione nel momento in cui quest'ultima lo ritenga opportuno. Ecco quali sono le sue caratteristiche:

  • non sono mai vincolanti;
  • l'amministrazione pubblica che li richiede può sempre discostarsi dai pareri che vengono emessi dal Consiglio di Stato, purché sia in grado di fornire un'adeguata motivazione;
  • i pareri che vengono richiesti dalle Regioni sono considerati sempre facoltativi.

Il parere obbligatorio, invece, deve essere necessariamente richiesto dalla Pubblica Amministrazione, così come viene disciplinato all'interno della Legge n. 127 del 15 maggio 1997, per:

  • l'emanazione di atti normativi da parte del Governo oppure dei singoli Ministeri;
  • la decisione sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, così come viene disposto all'interno della Legge n. 69 del 18 giugno 2009;
  • l'approvazione degli accordi, delle convenzioni e dei contratti tipo da parte dei singoli Ministeri.

Questi pareri obbligatori, inoltre, possono essere di due diverse tipologie:

  • pareri obbligatori vincolanti, se la Pubblica Amministrazione è tenuta a seguire necessariamente quello che viene disposto dal Consiglio di Stato;
  • pareri obbligatori non vincolanti, se la Pubblica Amministrazione può discostarsi da quanto viene disposto dal Consiglio di Stato.

La funzione giurisdizionale di questo organo, invece, viene esercitata dalle seguenti sezioni:

  • la Seconda Sezione;
  • la Terza Sezione;
  • la Quarta Sezione;
  • la Quinta Sezione;
  • la Sesta Sezione;
  • la Settima Sezione.

Queste sei sezioni adempiono ai propri doveri e ai propri compiti a loro attribuiti, limitatamente a quello che concerne la tutela nei confronti degli atti che vengono emanati dalla Pubblica Amministrazione. Nello specifico, ecco quali sono le caratteristiche di questo organo all'interno delle sue funzioni di tipo giurisdizionale:

  • è considerato il giudice di secondo grado della giustizia amministrativa all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, operando come la Corte d'Appello per le decisioni che vengono assunte dai TAR (Tribunale Amministrativo Regionale);
  • svolge la funzione di giudice in unico grado quando emette il giudizio di ottemperanza, ovvero quel giudizio che fa in modo di dare esecuzione ad una determinata sentenza emessa dai giudici quando la PA non abbia provveduta ad adempiere in maniera spontanea.

Come avvengono le deliberazioni

Le deliberazioni vengono effettuate in modo diverso dal Consiglio di Stato, a seconda che si tratti di decisioni che vengono prese dalle sezioni consultive oppure che vengono prese dalle sezioni giurisdizionali. In particolare:

  • le deliberazioni delle sezioni consultive sono ritenute valide solamente se vengono adottate con la presenza di almeno quattro consiglieri che appartengono alla sezione;
  • le deliberazioni delle sezioni giurisdizionali sono ritenute valide solamente se vengono adottate con la presenza di almeno quattro consiglieri che appartengono alla sezione ed il relativo Presidente di quest'ultima, così come viene disciplinato all'interno del secondo comma, dell'art. 6, del Codice del processo amministrativo.

Qual è la sua composizione

Ecco da quali soggetti è composto il Consiglio di Stato:

  • il Presidente;
  • il Presidente aggiunto;
  • i Presidenti delle singole Sezioni, i quali sono di numero pari a 15;
  • i Consiglieri di Stato, i quali sono di numero pari a 72.

Il Presidente del C.d.S. viene eletto seguendo i seguenti passaggi:

  • viene eletto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
  • viene emanata una delibera da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  • viene nominato attraverso l'emanazione di un Decreto del Presidente della Repubblica.

Di quante sezioni è composto

Il Consiglio di Stato è composto da otto sezioni, delle quali due svolgono delle funzioni consultive, mentre le restanti sei esercitano, invece, delle funzioni giurisdizionali. Nello specifico, ecco quali sono:

  • la prima sezione consultiva;
  • la sezione consultiva per gli atti normativi;
  • la seconda sezione giurisdizionale;
  • la terza sezione giurisdizionale;
  • la quarta sezione giurisdizionale;
  • la quinta sezione giurisdizionale;
  • la sesta sezione giurisdizionale;
  • la settima sezione giurisdizionale.

Quali sono i suoi organi

Ecco quali sono gli organi interni che appartengono e che fanno parte del Consiglio di Stato:

  • il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
  • il Presidente;
  • il Presidente aggiunto;
  • il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
  • l'Adunanza generale, quando il C.d.S. siede in veste consultiva;
  • l'Adunanza plenaria, quando il C.d.S. siede in veste giurisdizionale.

Chi sono stati i suoi presidenti

Ecco quali sono stati gli ultimi Presidenti del Consiglio di Stato che sono stati eletti negli ultimi 50 anni, in ordine cronologico:

  • Gaetano Vetrano, in carica dal 1969 al 1976;
  • Vincenzo Uccellatore, in carica dal 1976 al 1979;
  • Luigi Aru, in carica nel 1979;
  • Lionello Levi Sandri, in carica dal 1979 al 1980;
  • Gabriele Pescatore, in carica dal 1980 al 1986;
  • Giorgio Crisci, in carica dal 1986 al 1995;
  • Aldo Quartulli, in carica nel 1995;
  • Carlo Anelli, in carica dal 1995 al 1996;
  • Renato Laschena, in carica dal 1996 al 2001;
  • Alberto de Roberto, in carica dal 2001 al 2006;
  • Mario Egidio Schinaia, in carica dal 2006 al 2007;
  • Paolo Salvatore, in carica dal 2007 al 2010;
  • Pasquale de Lise, in carica dal 2010 al 2012;
  • Giancarlo Coraggio, in carica dal 2012 al 2013;
  • Giorgio Giovannini, in carica dal 2013 al 2015;
  • Alessandro Pajno, in carica dal 2016 al 2018;
  • Filippo Patroni Griffi, in carica dal 2018 al 2022;
  • Franco Frattini, in carica dal 29 gennaio 2022, è l'attuale Presidente del C.d.S.