Danni da maltempo? Puoi chiedere il risarcimento al Comune!

Se hai subito dei danni da maltempo, puoi chiedere il risarcimento al Comune. Scopri come e cosa dice la legge.

A causa del cambiamento climatico e degli episodi di pioggia e vento di forza eccezionale (anche fuori stagione) molte persone subiscono dei danni, spesso onerosi. Si pensi, ad esempio, a un albero che cade sull’auto, distruggendola, oppure all’allagamento della cantina dopo una forte pioggia. Gli esempi potrebbero essere infiniti.

Alcune volte, però, questi danni si sarebbero potuti evitare se solo il Comune avesse svolto i lavori di manutenzione diligentemente. Ecco perché è possibile chiedere il rifacimento ed evitare di pagare di tasca propria. Vediamo cosa dice la legge e come provare il fatto.

Chi deve pagare i danni dovuti al maltempo?

Tendenzialmente, il pagamento spetterebbe al Comune del luogo nel quale risiede il cittadino che ha subito dei danni a causa del maltempo, anche se, poi, ogni situazione è differente e bisogna andarla a valutare caso per caso.

Ciò nonostante, questa responsabilità che riguarda il Comune di residenza si può dedurre da quanto viene disciplinato all’articolo 2051 del Codice Civile, intitolato “Danno cagionato da cosa in custodia” il quale prevede espressamente:

“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”

In sostanza questo articolo prevede che sia il Comune stesso a dover risarcire il danno che ha subito il cittadino a causa del maltempo, a meno che quest’ultimo non sia responsabile per i danni che sono avvenuti a cose di sua proprietà, a causa dell’omessa custodia di queste.

Inoltre, bisogna aggiungere che la responsabilità che grava sul Comune, a causa di danni dovuti al maltempo, avviene solamente quando quest’ultimo non abbia avuto la cura necessaria delle seguenti cose pubbliche:

  • del manto stradale;
  • del verde urbano;
  • degli spazi pubblici;
  • di ogni altra cosa pubblica che risulta essere in custodia al Comune.

Per legge, infatti, il Comune è considerato il custode e il proprietario dei beni e delle infrastrutture pubbliche di sua pertinenza, e, perciò, risulta essere anche responsabile per tutto quello che concerne la gestione del territorio, nel caso in cui agisca con negligenza nell’amministrare le cose.

In questi casi, dunque, si configura l’illecito derivante dall’omessa custodia e l’amministrazione pubblica sarà tenuta a risarcire tutti quei cittadini che abbiano subito dei danni dagli eventi che si sono manifestati.

Perciò, per poter capire chi è che risulta responsabile nel caso di danni subiti dal cittadino in caso di eventi atmosferici avversi, bisogna conoscere quale soggettoha il potere di gestire e di controllare quella determinata cosa che ha portato ad arrecare un danno al cittadino stesso.

Da qui, successivamente, bisogna andare a verificare se il soggetto a cui è attribuita la responsabile abbia agito o meno con negligenza e potendo configurarsi una circostanza di omessa custodia della cosa che ha subito dei danni a causa del maltempo.

Richiesta di risarcimento al Comune per danni causati da temporali ed allagamenti

Per prima cosa, andiamo a distinguere le varie tipologie di richiesta di risarcimento che un cittadino può presentare al proprio Comune di residenza per danni dovuti al maltempo. In particolare, andremo a delineare quali sono le regole e qual è il funzionamento di una richiesta di risarcimento da presentare al Comune nel quale il cittadino ha stabilito la propria residenza, a causa di danni dovuti al maltempo. Nello specifico, andremo ad osservare quanto viene disciplinato dalla legge in merito, e ci riferiremo a:

  • la richiesta di risarcimento per i danni che vengono causati dai temporali e dai conseguenti allagamenti eventuali che potrebbero avere luogo;
  • la richiesta di risarcimento per i danni che vengono causati dal ghiaccio e dalla neve;
  • la richiesta di risarcimento per i danni dovuti ad eventi atmosferici assoggettabili a calamità naturali.

In questo paragrafo, ci concentreremo sui temporali e sugli allagamenti, in quanto il Comune risulta responsabili di danni che ha subito il cittadino per queste motivazioni, qualora si verifichi uno tra i seguenti eventi atmosferici:

  • piogge intense;
  • acquazzoni;
  • forti raffiche di vento.

Inoltre, quando si verifica un temporale di entità considerevole, la pubblica amministrazione è ritenuta responsabile per eventuali conseguenti allagamenti di:

  • appartamenti privati;
  • strade pubbliche;
  • autovetture parcheggiate.

L’ente è considerato responsabile soltanto nel caso in cui non abbia provveduto alla corretta gestione e manutenzione delle strade, degli alberi o di altre aree pubbliche, permettendo al temporale di cagionare un danno al cittadino, per via di una condotta negligente. In modo particolare, il Comune (e le sue ramificazioni) rispondono dei danni causati dall’omessa o inadeguata manutenzione di:

  •  strade;
  • alberiaree verdi;
  • torrenti e fiumi;
  • laghi;
  • acquedotti;
  • la gestione ed il controllo di qualsiasi altra zona che sia di sua gestione e di proprietà pubblica.

Questa responsabilità, però, viene meno nel caso in cui l’amministrazione riesca a dimostrare che il fattore scatenante di questi danni arrecati alle cose appartenenti al cittadino, sia stato il verificarsi di un evento atmosferico di natura eccezionale e, dunque, impossibile da prevedere in maniera anticipata.

La giurisprudenza e, in particolare, la Corte di Cassazione si è espressa in merito a tale questione, disponendo che il dovere di dimostrare l’accidentalità dell’evento verificatosi spetti al Comune, e non al cittadino, il quale potrà ricevere indietro il corrispettivo relativo ai danni subiti, qualora l’amministrazione non sia in grado di fornire delle prove concrete in questo senso.

In sostanza, l’ente locale è tenuto al risarcimento del danno che ha subito il privato cittadino a causa di temporali e di conseguenti allagamenti, qualora tali fatti si sarebbero potuti evitare se l’amministrazione pubblica avesse tenuto un comportamento ed una condotta, non negligente, ma di ordinaria diligenza, adottando ed agendo con le giuste opere di manutenzione e di prevenzione dei rischi.

Tuttavia, il Comune potrebbe discolparsi e non risarcire il cittadino, solamente mostrando, attraverso la presentazione di prove documentate, il corretto stato ed il corretto funzionamento degli impianti, degli acquedotti, dei canali di scolo e di ogni altra area ed opera pubblica.

Richiesta di risarcimento al Comune per danni causati da ghiaccio e neve

La legge prevede che la Pubblica amministrazione debba gestire e controllare il corretto stato manutentivo delle strade, in modo da evitare dei possibili rischi per i propri cittadini. D’altro canto, però, un cittadino che scivola e che cade a causa di un asfalto ghiacciato ha anch’egli un dovere, ossia quello di guardare dove mette i piedi.

E, perciò, chi è responsabile in questi frangenti lo delinea la Corte di Cassazione, la quale prevede la responsabilità dell’ente locale in caso di scivolate e di cadute provocate dal ghiaccio o dalla neve, escludendo però il risarcimento del danno qualora il cittadino avrebbe potuto evitare questa situazione, semplicemente adottando un comportamento diligente.

Dunque, per poter ottenere il risarcimento, bisogna dimostrare che lo stato della strada, ricoperta di ghiaccio, non era facilmente visibile e, perciò, l’evento non si sarebbe potuto evitare semplicemente con l’ordinaria diligenza.

Danni da calamità naturale: quando il Comune non risarcisce il cittadino

Quello che abbiamo capito finora è che l’amministrazione pubblica è tenuta a risarcire il danno subito dal cittadino, purché non riesca a dimostrare l’eccezionalità dell’evento atmosferico verificatosi. In questi casi, il Comune non sarà tenuto a pagare nulla, a meno che non abbia agito con negligenza, senza provvedere alla corretta gestione del territorio pubblico.

In sostanza, la richiesta di risarcimento del cittadino non potrà essere soddisfatta qualora i danni subiti siano stati causati da eventi straordinari ed imprevedibili, assimilabili a delle calamità naturali. Questa conseguenza si rifà, in particolare, a quanto viene disciplinato all’interno dell’art. 2051 del Codice Civile, relativamente all’accezione di “caso fortuito”.

Ma, comunque, il carattere fortuito di un evento non scatta in maniera automatica quando si verifica un evento di dimensioni importanti, ma la pubblica amministrazione detiene il dovere di dimostrare questo aspetto, fornendo le prove di aver agito mettendo in campo le precauzioni che erano necessarie per prevenire ciò che logicamente poteva essere evitato, e non l’inevitabile.

Ed, in tal senso, l’ente pubblico che si esprime per verificare ed, eventualmente, per riconoscere se ci siano o meno i presupposti per considerare uno stato di calamità naturale, sarà la Regione. Da questa considerazione effettuata dall’ente locale in questione ne deriveranno delle conseguenze decisive per quanto riguarda la possibilità di risarcimento da riconoscere al cittadino che abbia subito dei danni dovuti al maltempo.

Come chiedere il risarcimento al Comune per danni da maltempo

Il risarcimento al Comune per i danni subiti a causa del maltempo può essere richiesto dal cittadino attraverso una delle seguenti modalità:

  • tramite una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso il luogo di residenza;
  • tramite PEC;
  • recandosi personalmente presso l’Ufficio Protocollo dell’ente locale nel quale è stata stabilita la propria di residenza o, comunque, presso l’ufficio comunale competente in materia.

Può essere utile allegare a tale richiesta anche delle prove a sostengo, come ad esempio:

  • foto;
  • video;
  • certificati medici;
  • perizie;
  • il verbale di accertamento al momento dell’intervento della Polizia;
  • le fatture relative a spese sostenute per la riparazione.
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