Pur mantenendo la giusta fiducia verso i vaccini e verso le cure mediche che sono attentamente vagliate sia da organismi scientifici italiani che internazionali è noto a tutti che si tratta pur sempre di qualcosa di estraneo che viene iniettato nel nostro organismo. Come tali, possono allo stesso modo di tutti i medicinali, avere degli effetti collaterali. Lo sanno bene quelli che hanno il coraggio di leggere il bugiardino, il foglietto che accompagna ogni medicinale dove gli effetti collaterali sono numerosi e spesso inquietanti. In ipotesi di quel tipo, se ci sono danni riconducibili al farmaco è sempre possibile rivolgersi all’azienda farmaceutica.
Ma nel caso fosse un vaccino, per di più obbligatorio, a provocare un danno a chi se lo è fatto iniettare che cosa prevede il nostro ordinamento? Si tratta di un rischio che dobbiamo correre e di cui siamo gli unici responsabili, o il nostro ordinamento prevede qualche forma di risarcimento, che se non ci ridarà la salute, quantomeno renda meno pesante affrontare la malattia o la disabilità che ci ha colpito?
Cosa dice la Corte Costituzionale sul danno da vaccino
La Corte Costituzionale, il tribunale supremo che si occupa di valutare la compatibilità delle leggi ordinarie con la nostra Costituzione, si è espressa più di una volta sull’opportunità di prevedere un sistema di risarcimento rapido e certo, per chi subisca un danno dopo essere stato vaccinato. Con la sentenza 27 del 1998 ha deciso che se il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività, prevista all’articolo 32 giustifica l’imposizione di trattamenti sanitari obbligatori, esso postula il sacrificio della salute individuale a quella collettiva. Cosicché,
ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenza negative sula salute di chi a esso è stato sottoposto, il dovere di solidarietà previsto dall’articolo 2 della Costituzione impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre a suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una equa indennità, fermo restando, ove se ne realizzino i presupposti, il diritto al risarcimento del danno.
In sintesi la corte afferma il principio che se noi abbiamo l’obbligo di sacrificare una parte della nostra libertà a favore della salute pubblica, sottoponendoci all’obbligo vaccinale, come conseguenza la comunità per cui si siamo sacrificati ci deve sostenere se abbiamo subito un danno dal vaccino.
I danni di quali vaccini vanno risarciti?
Dopo questa sentenza per oltre un decennio i danni da vaccino risarcibili sono stati solo quelli dovuti alle vaccinazioni obbligatorie. Nel 2012 con la sentenza numero 107 la Corte Costituzionale è stata nuovamente investita del compito di decidere sull’equità della legge. Con questa sentenza
il diritto a essere risarciti per danno da vaccino è stato esteso dai vaccini obbligatori anche ai vaccini consigliati.
Pensiamo per esempio a quello antiinfluenzale che ogni anno viene consigliato alle categorie fragili, o a chi svolge attività a diretto contatto con il pubblico e pesnaimo al più noto vaccino anticovid.
La Corte ha spiegato: in un contesto di irrinunciabile solidarietà la misura indennitaria appare per sé stessa destinata non tanto, come quella risarcitoria, a riparare un danno ingiusto, quanto piuttosto a compensare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un vantaggio collettivo. Sarebbe, infatti, irragionevole che la collettività possa, tramite gli organi competenti, imporre o anche solo sollecitare comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica senza che essa poi non debba reciprocamente rispondere delle conseguenze pregiudiziali per la salute di coloro che si sono uniformati.
Anche in questo caso si sottolinea che se i vantaggi sono di tutta la collettività, anche i danni lo devono essere intendendo per collettività lo Stato.
Che cosa dice la legge sui danni da vaccino
Nel nostro ordinamento esiste una legge. La numero 210 del 1992 che si occupa di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. Abbiamo già visto che la Corte Costituzionale l’ha interpretata in senso estensivo assimilando i vaccini obbligatori a quelli solo consigliati. Questa legge e le successive integrazioni e modifiche si sono più volte occupate dei danni ricevuti dall’inoculazione di un vaccino, parlando in sostanza di indennizzo e di risarcimento del danno,
Che cos’è l’indennizzo del danno da vaccino
L’indennizzo è un assegno a cui ha diritto chi abbia subito lesioni o infermità dalle quali sia derivata una grave menomazione permanente all’integrità psicofisica. Inoltre vi possono accedere le persone non vaccinate che abbiano subito danni o menomazioni dal contatto con una persona vaccinata.
Sulla base della gravità del danno subito all’interessato sarà riconosciuto un vitalizio. In caso di morte dopo aver presentato al domanda, ma prima che questa sia stata accettata avranno diritto all’assegno gli eredi. Inoltre potranno fare la domanda per l’indennità i parenti aventi diritto, nel caso a causa della vaccinazione o delle menomazioni che ne derivino ci sia la morte del vaccinato. In questo caso e in quello precedente i parenti o gli eredi potranno chiedere o un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum.
In caso di aggravamento dell’infermità, il disabile potrà presentare una nuova domanda entro sei mesi dal momento in cui questa sia individuata. Nel caso le patologie siano più d’una è possibile chiedere l’integrazione per malattia plurima.
Quali benefici prevede l’indennizzo per danno da vaccino
La legge 201 del 1992 prevede la possibilità di chiedere un vitalizio costituito da un assegno di diversa entità a seconda della gravità del danno subito. L’assegno sarà periodicamente valutato sulla base dell’inflazione. Nel caso di più patologie è previsto un indennizzo ulteriore pari al 50% dell’assegno. Un ulteriore 30% può essere aggiunto solo nel caso di vaccinazioni obbligatorie una tantum per ogni anno di indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento e l’effettivo ottenimento dell’indennizzo. Gli indennizzati avranno anche l’esenzione totale per le spese sanitarie collegate alla patologia causata dal vaccino.
Agli eredi spetterà la quota ereditaria delle rate di indennizzo comprese tra il momento della domanda e il momento della morte. Ai parenti spetterà un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum
Come presentare domanda di indennizzo da danno vaccino
La domanda si prescrive in tre anni dalla data della conoscenza dell’evento dannoso. Il termine, quindi non parte dalla data in cui ci si è vaccinati, ma da quella in cui iniziano a manifestarsi i sintomi del danno subito.
La domanda, è gratuita e va presentata all’azienda sanitaria di appartenenza per territorio. La stessa provvederà a trasmetterla alla commissione medica ospedaliera. Spetterà a questo organismo convocare la persona danneggiata e verificare l’esistenza del nesso di casualità tra vaccino e invalidità riportata.
In caso di esito negativo l’organismo invierà all’interessato il risultato dell’esame e le valutazioni che costituiranno parte interate del materiale da usare in caso di ricorso. Il ricorso contro il rifiuto della domanda di indennizzo da danno per vaccino potrà essere presentato in carta libera entro 30 giorni dalla notifica presso il Ministero di della Salute.
Differenze tra indennizzo e risarcimento del danno da vaccino
Per danno si intende qualcosa di diverso rispetto all’indennizzo, che ha dei presupposti diversi e quindi si calcola con altri criteri. L’indennizzo ha una motivazione di solidarietà sociale e come tale non ha necessariamente anche lo scopo di essere una misura assistenziale. Allo stesso modo deve essere accertato un rapporto di causa effetto tra il vaccino e il danno fisico subito, ma non è necessario, per ottenerlo indagare sulle colpe di qualcuno.
Il risarcimento del danno invece ha il suo presupposto nell’accertamento della presenza di una responsabilità colposa, vale a dire dovuta a imperizia o imprudenza, o di una responsabilità dolosa, cioè determinata dalla volontà di creare un danno oppure dall’aver tenuto un comportamento nonostante la consapevolezza che questo avrebbe potuto essere pericolo.
Come si chiede il risarcimento del danno da vaccino
In questo caso, non si tratta di una somma già prevista dalla legge e che viene concessa quasi in automatico a seguito dell’accertamento di un danno da vaccino. Bisogna fare riferimento alla legge generale che nel codice civile parla di danno e di che cosa si deve tenere conto per stabilire l’entità del risarcimento.
La richiesta di questo risarcimento va fatta presentandosi davanti a un giudice che valuterà l’esistenza di colpa o di dolo da parte di chi ci ha fatto l’iniezione, o comunque aveva il dovere di vigilare. Solo nel caso si riscontrino dei comportamenti scorretti o comunque inadeguati il giudice fisserà l’entità del risarcimento.
Il nostro codice civile all’articolo 2043 stabilisce
che qualunque fatto doloso o colposo che provochi ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto al risarcimento del danno.
Ad integrazione di questo articolo la legge numero 24 del 2017 stabilisce che l’esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del c.c. salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione assunta con il paziente.
Che cosa comprende il risarcimento per danno da vaccino
Il giudice, una volta accertato il nesso di causalità tra il vaccino, il danno che ne è seguito e la presenza di dolo o di colpa, dovrà procedere a quantificare il danno. In questo calcolo dovranno entrare, come di consueto sia il danno emergente che il lucro cessante. Col primo termine si intendono le somme che il danneggiato avrebbe presumibilmente continuato a ottenere nel caso non avesse ricevuto quel danno perché per esempio avrebbe potuto lavorare. Per danno emergete invece si intende una quantificazione della effettiva perdita subita o delle spese da affrontare a causa del danno da vaccino.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 2057 del codice civile quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di rendita vitalizia.