Dimissioni online: come lasciare il lavoro in un click

Che cosa sono le dimissioni online, dove si trova e come si compila il modulo, chi ne è esentato, quando è possibile presentare una revoca.

Siamo parlati a parlare in modo generico di licenziamento, senza curarci di sapere quale sia l’effettivo significato del termine, e lo facciamo sia con riferimento al caso in cui sia il datore di lavoro a lasciarci a casa sia nel caso siamo noi a decidere di cambiare.

In realtà ci sono delle differenze, di tipo formale, ma che poi si trasformano in differenze anche di tipo sostanziale. Cambiano gli oneri a seconda di chi sia a interrompere il contratto e cambiano anche le ragioni per cui si può scegliere di salutarsi. Cambiano anche i modi da utilizzare. Ricordatevi che questo è uno di quei casi in cui la forma conta quanto, se non di più della sostanza.

Le dimissioni per esempio possono essere date solo online. E non stiamo parlando di una facoltà o di una a scelta di quelli più avvezzi alle tecnologie. Si tratta di un obbligo, posto a tutela dello stesso lavoratore, ma che di fatto si risolve in un aggravio, che vedremo in realtà è piuttosto limitato.

Devono poi rispettare alcune regole per quanto riguarda i tempi e il preavviso . Intendiamoci ognuno di noi è libero di andarsene sbattendo la porta, ma il rischio è quello di pagare i danni.

Cosa sono le dimissioni

Troviamo un primo riferimento alle dimissioni nell’articolo 2118 del codice civile dove si dice che

entrambi i contraenti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato possono chiedere che sia sciolto, pur nel rispetto delle regole fissate dalle leggi speciali.

Le norme successive ci spiegano che entrambe le parti devono dare un preavviso, salvo il caso in cui ci sia una giusta causa, cioè una ragione che la legge considera sufficiente a far cessare da subito gli effetti del contratto.

Quando la persona che decide di chiudere il rapporto è il lavoratore parliamo di dimissioni, quando è il datore di lavoro parliamo di licenziamento.

Due termini diversi perché in effetti diverse sono le regole che li regolamento. Il presupposto da cui è partito il legislatore è che tra le due parti quella più debole è il lavoratore e come tale deve ricevere una tutela e una attenzione maggiore. Questo però non lo esime dal rispettare una serie di regole, perché siamo pur sempre in presenza di un contratto alla base del quale ci sono rapporti di tipo economico.

Differenze tra dimissioni e risoluzione consensuale

Visto che le cose non sono sempre solo bianche o solo nere, ma spesso hanno diverse sfumature il nostro ordinamento ha previsto anche l’ipotesi delle dimissioni consensuali. Il caso, cioè in cui datore di lavoro e lavoratore decidono di comune accordo, magari anche stabilimento una buonuscita, o qualche altra forma di compensazione che il rapporto si concluda.

Partendo anche qui dal presupposto che il lavoratore si trovi in una situazione meno favorevole, il legislatore ha stabilito che possano essere fatte solo con le stesse modalità previste per le dimissioni online e direttamente dal lavoratore che utilizzerà per accedere le proprie credenziali.

Si è ritenuto in questo modo di tutelarlo e di evitare che il datore di lavoro trasformasse il più complicato licenziamento in dimissioni concordate.

Alcune eccezioni sono previste per esempio nel caso in cui sono state firmate in situazioni considerate protette. Si tratta dell’ipotesi in cui l’accordo sia raggiunto presso l’ispettorato del lavoro, enti bilaterali o altre situazioni in cui sia possibile verificare l’effettiva volontà del lavoratore.

Procedura più complesso anche nel caso la lavoratrice sia una donna in gravidanza oppure madre di figli piccoli. In quel caso sarà chiamata a confermare di persona davanti a un addetto la sua volontà.

Escluso l’utilizzo del sistema online in questo caso e anche in quello delle dimissioni volontarie per i lavoratori domestici, dei marittimi e dei lavoratori nelle pubbliche amministrazioni. Modalità non prevista anche nel caso si tratti dello scioglimento di contratti nel periodo di prova.

Perché dimissioni online e non con una lettera?

Uno dei fenomeni che in passato si era pericolosamente diffuso era quello delle dimissioni in bianco. Di fatto il lavoratore al momento dell’assunzione firmava anche le dimissioni, consentendo al datore di lavoro di inserire la data nel momento in cui decideva di licenziarlo, ma senza tutti i fastidi e gli oneri fissati per legge.

Altro timore del legislatore era che il lavoratore fosse costretto con minacce o raggiri a firmare la lettera di dimissioni. Per questa ragione nel 2012 era stata introdotta una norma che lasciava piena libertà di comunicare nel modo ritenuto opportuno l’intenzione di lasciare il lavoro, ma in seguito di presentarsi di persona presso un ufficio, dove confermare questa intenzione. 

Il sistema in realtà è risultato piuttosto macchinoso e poco efficace. Quindi il Parlamento ha di nuovo messo mano alla legge arrivando nel 2015 all’introduzione delle dimissioni online, con le modalità valide anche oggi.

Cosa sono le dimissioni online

Le dimissioni online sono state introdotte con il Decreto Legislativo numero 151 del 2015 che stabilisce all’articolo 26 che

le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro possono essere comunicate solo con modalità telematiche e solo con i moduli predisposti dal ministero del lavoro.  Qualsiasi altra modalità viene considerata inefficace, cioè non ha alcun valore, neppure come conferma delle intenzioni del lavoratore.

Il modulo sarà inviato sia alla direzione del lavoro competente per territorio sia al datore di lavoro, al quale non sarà necessario dare comunicazioni di altro tipo.

Il lavoratore completata questa procedura e ricevuta la conferma non deve fare null’altro e in particolare non ha l’obbligo di firmare altri documenti su richiesta del datore. Restano però fermi tutti gli obblighi in tema di termini di preavviso. 

Si tratta della necessità di avvertire con un certo anticipo della propria intenzione di andarsene per dare il tempo necessario a riorganizzarsi o trovare un sostituto. Questi termini variano a seconda del tipo di mansione ricoperta, dagli anni di anzianità lavorativa e da contratti collettivi. Non rispettare il preavviso significa perdere una quota dello stipendio calcolata sulla base dei giorni mancanti.

Come compilare le dimissioni online

Per compilare le dimissioni online è necessario accedere al sito servizi.lavoro.gov.it. Qui si potrà entrare solo se dotati di SPID o di Carta di Identità Elettronica, che serviranno per confermare che si tratta del titolare. Per farlo basterà cliccare sul logo che identifica il sistema scelto e inserire le proprie credenziali.

Il modulo che apparirà sullo schermo dovrà essere completato con alcuni dati personali tra cui il codice fiscale se non presenti. L’accesso con identità digitale in genere però fa sì che questa parte si già compilata e non modificabile. Da inserire invece una email. 

Leggiamo su clicklavoro che

per i rapporti di lavoro iniziati dopo il 2008 saranno già presenti tutte le informazioni relative al datore di lavoro e al tipo di contratto e alle modifiche o alle proroghe che ci sono state. Vanno comunque per sicurezza verificate.

Nel caso di contratto precedente al 2008 dovranno essere inseriti anche i dati che riguardano il datore tra cui il codice fiscale, il comune dove ha sede l’azienda, l’indirizzo email o la PEC. Si tratta di informazioni di facile reperibilità, perché si trovano o sul contratto di lavoro o su una busta paga.

Fatto questo rimarrà solo da selezionare il tipo di comunicazione che si intende fare scegliendo tra giusta causa, dimissioni volontarie e risoluzione consensuale. In caso si giusta causa è data la possibilità di fornire ulteriori spiegazioni. 

Dovrà poi essere indicato il giorno  dal quale si intendono far partire le dimissioni. A questo proposito la guida del ministro del lavoro ricorda che

la data da inserire è quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro. Il sistema rifiuterò sia la data del giorno in cui si è compilato il form sia date precedenti.

Dopo un’ultima conferma sarà possibile salvare una copia del documento in PDF e stamparlo. Non dovranno invece essere fatti altri passi, perché una copia sarà spedita anche al datore di lavoro e all’istituto territoriale del lavoro competente.

Da sottolineare che questo sistema accetta la dimissioni se tutti i campi sono stati compilati in modo corretto. Invece non vale a sanare eventuali anomalie, per esempio il fatto che sia stato dato un preavviso troppo breve, oppure che la giusta causa indicata non corrisponda alla realtà.  

A chi mi rivolgo per avere aiuto con le dimissioni online

Tenendo conto che non tutti si trovano a proprio agio con la tecnologia la circolare numero 12 del 4 marzo 2016

ha ricordato anche la possibilità che le dimissioni online possono essere fatte non direttamente dal lavoratore ma anche tramite soggetti abilitati. Si tratta dei patronati, dei sindacati, delle commissioni bilaterali ai quali ci si potrà rivolgere indipendentemente del luogo di residenza.

Posso revocare le dimissioni online?

In caso di ripensamenti, o anche di una successiva contrattazione con il datore di lavoro le dimissioni online possono essere revocate. La revoca però deve essere fatta in modo tassativo entro sette giorni, in caso contrario sarà necessario, se l’azienda acconsente, a stipulare un nuovo contratto.

La revoca è fatta semplicemente accedendo alla propria area personale e cliccando sull’icona con la dicitura Revoca. Se queta icona sarà colorata significa che saremo ancora in tempo a tornare sui nostri pasi. Se invece fosse grigia non potremo più fare niente. 

In caso di ulteriore ripensamento, anche immediato, dopo aver salvato la nostra scelta non ci rimarrà altro da fare che inviare un nuovo modulo di dimissioni.

E se il datore di lavoro modifica le mie dimissioni online?

Si tratta di una pratica vietata. Le dimissioni online sono un atto personale che può essere fatto solo dal lavoratore e con le modalità che ritiene opportune.

Gli abusi sono puniti dalla legge numero 151 del 2015 che prevede una multa dai 5.000 ai 30.000 euro per il datore di lavoro che alteri i moduli delle dimissioni. Se ne ricorrono le condizioni è possibile anche il trasferimento della pratica a un giudice per la valutazione di reati penali.

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