Vuoi chiedere il divorzio breve? Ecco come fare!

Divorzio breve: l'introduzione nel 2015 dell'istituto ha molto modificato le modalità di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.

Nel 2015, il legislatore ha introdotto il c.d. divorzio breve nel nostro ordinamento. Invero, a differenza delle aspettative, l’istituto non è particolarmente diffuso. La disciplina è stata prevista dalla legge n.55 del 6 maggio 2015, pubblicata l’11 maggio nella Gazzetta Ufficiale n.107. 

Tuttavia, ad oggi, i dubbi sui requisiti di accesso e le modalità di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, secondo tale nuove procedura, sono ancora oscuri ai più.

La novità più interessante, da cui deriva l’appellativo informale di “divorzio breve”, è la riduzione delle tempistiche del procedimento. Infatti, tale istituto consente di accedere al divorzio dopo soli  6 mesi dalla separazione

La normativa ha come specifico scopo di consentire la deflazione del carico giudiziario. Le norme riguardanti le nuove e semplificate modalità di allentamento o scioglimento del vincolo matrimoniale si inseriscono, infatti, all’interno di un più ampio programma normativo rivolto alla suddetta finalità.

Tale riduzione non opera solo con riferimento al divorzio consensuale. Laddove, invece, i coniugi ricorrano al procedimento in sede giudiziale, allora, si applicherà il termine più lungo di 12 mesi.

La legge, invero, ha previsto anche ulteriori cambiamenti con riferimento all’intera disciplina, dalla separazione consensuale ella giudiziaria.

Vediamo, dunque, quali novità sono state introdotte dalla legge del 2015.

Se vuoi approfondire la questione ti invitiamo a visionare il seguente video dell’Avv. Antonio Esposito Scalzo:

Quali sono le novità più significative introdotte dal divorzio breve?

La principale novità introdotta dalla riforma del 2015 è, come è evidente, la riduzione del termine per il divorzio, ossia il necessario arco di tempo che deve intercorrere tra la separazione e il divorzio

Il termine, tuttavia, varia a seconda della tipologia di separazione. Nel caso di separazione consensuale, infatti, tale periodo di separazione ininterrotta dei coniugi non è più di 3 anni ma di 6 mesi. 

Tale termine inizia a decorrere a partire dalla comparsa dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. 

Mentre, per quanto riguarda la separazione giudiziale, il termine cambia. Anche in questo caso è prevista una riduzione, i tempi di separazione scendono da 3 anni a 12 mesi. Questo inizia a decorre, come nel caso precedente, a partire dal momento in cui i coniugi compaiono davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione.

Negoziazione assistita: di cosa si tratta?

Una delle novità più interessanti introdotte dalla riforma del 2015 sul divorzio è la disciplina della negoziazione assistita. Le parti possono procedere allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio mediante la collaborazione del professionista forense. 

La procedura negoziata prevede la necessità della partecipazione di un avvocato per parte, che dovranno esperire un tentativo di conciliazione. Se le parti raggiungono l’accordo, sarò poi comunicato all’Ufficiale di Stato Civile, il quale provvederà alla pubblicazione. 

La procedura è parzialmente diversa laddove i coniugi abbiamo dei figli. Infatti, laddove non ci siano figli minori o incapaci, l’avvocato deve trasmettere l’accordo al Procuratore della Repubblica presso il tribunale. In tale sede si procederò al controllo di mera regolarità dell’accordo, all’esito del quale, se la verifica è positiva, allora viene emanato il nullaosta. 

Mentre nella diversa ipotesi in cui vi siano minori o incapaci da tutelare, o anche maggiorenni non autosufficienti, l’avvocato provvederà a trasmettere l’accordo al Procuratore della Repubblica, il quale procede, a valutare l’interesse del figlio.

Laddove non intenda immediatamente autorizzare, fissa un’udienza di comparizione entro 30 giorni che notifica alle parti. 

Il provvedimento autorizzarono si distingue dal nullaosta. Rispetto a quest’ultimo, l’autorizzazione è più pregnante, che non necessariamente si risolve in un controllo immediato, infatti, è possibile che questo avvenga in udienza di comparizione.

Per quanto non espressamente previsto, sembrerebbe necessario un intervento del notaio. La partecipazione del notaio potrebbe risultare essenziale per molteplici ragioni. Consentirebbe infatti di garantire la stabilità dell’accordo, oltre alla validità del trasferimento di eventuali immobili.

L’accordo, d’altronde, potrebbe contenere disposizioni concernenti la casa familiare, quindi la partecipazione del notaio si rende essenziale.

Senza dimenticare la natura piuttosto flessibile dell’accordo, il quale può contenere anche disposizioni in materia successoria. Un professionista competente in materia consente di garantire la regolare formazione dell’atto e la conformità a legge, soprattutto ai relativi divieti.

Divorzio breve in Comune: come fare?

I coniugi potrebbero anche decidere di ricorrere al divorzio breve presso il Comune. In specie, l’art. 12 della l. 162 del 2014 ha espressamente previsto la possibilità di scegliere gli effetti civili del matrimonio mediante accordo alla presenza dell’Ufficiale di stato civile.

In questo caso, le parti possono anche fare a meno della presenza dei due difensori, pur rimanendo una facoltà sempre ammessa. 

Non sono, inoltre, previste specifiche formalità, come la partecipazione di testimoni o la previa redazione dell’accordo. Si differenzia dunque dalla stessa procedura per la formazione del vincolo coniugale.

Per quanto riguarda il Comune di riferimento, si terrà in considerazione l’ufficiale di stato civile del luogo ove il matrimonio è stato trascritto. 

E’ possibile accedere al tale forme di divorzio breve laddove siano rispettate due condizioni.  In primo luogo, è necessario che non vi siano figli minori o incapaci, o comunque maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Inoltre, non devono essere già stati stipulati dei patti di trasferimento patrimoniale tra i coniugi.

La normativa, invero, richiede che questi requisiti siano espressamente evincibili dall’accordo stesso. Deve essere, in tal senso, previsto un atto di notorietà che accerta i requisiti, ai sensi dell’art. 46 DPR 445 del 2000.

L’accordo presso l’Ufficiale di stato civile, dunque, è escluso anche con riferimento a qualsiasi accordo o clausola patrimoniale, che si riferisca ad esempio, ad assegni alimentari o di mantenimento, il diritto di abitazione, uso o trasferimento della casa coniugale. 

L’Ufficiale di stato civile deve poi adempiere ad una serie di oneri formali. In primo luogo deve redigere un atto connettente le dichiarazione dei coniugi. Nell’atto è, inoltre, indicato il dovere di comparire nuovamente al fine di confermare l’accordo.

Secondo poi orientamento diffuso, l’accordo deve essere trascritto nel registro di toto civile al fine di garantire la pubblicità dell’atto stesso. 

Divorzio breve con figli: come agire?

Invero, abbiamo già citato poc’anzi le principali formalità per procedere al divorzio breve, laddove il coniugi abbiano figli minori, incapaci, maggiorenni ma non autosufficienti economicamente. 

Per quanto riguarda, il figlio non economicamente autosufficiente, questo non deve svolgere attività lavorativa e non vivere autonomamente. Questo verrà invero chiamato a confermare il proprio stato.  L’ufficiale di stato civile, per conto del Comune, potrebbe infatti accertare l’effettivo stato del figlio, per ricorrere alla procedura semplificata.

In tal caso, invia ai figli una richiesta per accertarsi dell’esistenza della condizione dell’autosufficienza economica.

Il divorzio con figli, normalmente, sarà autorizzato solamente qualora questi dichiarino di essere economicamente indipendenti, oppure se entro 15 giorni non rispondono alla richiesta del giudice.

In questo caso, come dicevamo non è possibile accedere al divorzio breve in Comune. Si può comunque ricorrere a tale istituto ma adempiendo ad altre formalità, cioè o tramite negoziazione assistita da avvocati, o ricorrendo al tribunale. 

Scioglimento della comunione

Una piccola parentesi si può esprimere rispetto allo scioglimento della comunione matrimoniale. In particolare, la legge sul divorzio breve interviene modificando l’art. 191 c.c. che si occupa proprio della disciplina della comunione legale tra coniugi. 

La precedente versione dell’articolo 191 del Codice civile disponeva, invero, che a seguito della separazione personale era possibile conseguire automaticamente lo scioglimento della comunione.  

L’effettiva applicazione della norma poi era accertata solo successivamente, al momento del passaggio in giudicato della sentenza.

Come dicevamo al momento la norma è stata modificata. In particolare, l’art. 2 della l. n. 55/2015 ha previsto un ulteriore  comma all’art. 191 c.c.. La disposizione prevede un anticipo del momento dello scioglimento della comunione tra i coniugi.

E’ spostato quindi lo scioglimento alla data in cui il Presidente del tribunale autorizza la coppia a vivere separata, in udienza di comparizione. La norma prevede come alternativa la data di sottoscrizione del verbale di separazione omologato, soprattutto per quanto riguarda le consensuali.

Tale ordinanza, che il giudice emette per autorizzare a vivere separati, deve essere poi comunicata all’Ufficiale di stato civile per gli adempimenti pubblicistici. Questo, infatti, provvederà ad indicare l’ordinanza annotando lo scioglimento della comunione nell’atto di matrimonio. 

Quanto costa il divorzio breve?

In chiusura intendiamo fare una piccola panoramica sui costi che i coniugi devono sostenere per il divorzio breve, che sicuramente sarà più contenuto rispetto a quanto sosterrebbero nelle ipotesi alternative a loro disposizione. 

Normalmente i divorzi risultano particolarmente costosi. La parcella dell’avvocato, infatti, fa lievitare di molto i costi che devi sopportare. Il divorzio breve consente anche sotto questo aspetto di ridurre i costi

Ad oggi, infatti, potresti meramente pagare una cifra irrisoria, equivalente a 350 euro, più IVA, per ciascuno dei coniugi. Anche le tempistiche sono invero contenute, l’accordo può essere firmato nel giro di 20 giorni, spendendo a testa non più di 350 euro.

Il risparmio, infatti, è considerevole soprattutto con riferimento ad un divorzio tradizionale, dove i costi si aggirano tra i 1500 e i 2500 euro per coniuge. 

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