Divorzio: come capire cosa spetta alla moglie

Che cosa spetta alla moglie o al marito più debole economicamente al momento del divorzio, come si calcola l'assegno, quando si può avere TFR e pensione.

Concluso un matrimonio con un divorzio, spesso tutto quello che rimane dell’amore e delle belle parole non è altro che una calcolatrice e una pila di estratti conto da confrontare per decidere chi dei due ex coniugi deve qualcosa all’altro.

Nella maggior parte dei casi, viste le disparità che esistono nel mondo del lavoro e vista la cultura che continua a vedere la donna come l’angelo del focolare, è la moglie la parte più debole dal punto di vista economico. Non è raro, infatti, che per allevare i figli e badare alla casa le donne lascino il lavoro o prendano impegni part-time.

Da questo presupposto, il giudice che si occupa della causa di divorzio, deve stabilire se il martio dovrà corrispondere un assegno mensile e se a lei andrà la casa familiare ed altre proprietà. 

Attenzione perché i casi sono diversi: la separazione è una procedura differente dal divorzio, perché la prima pur riducendo i doveri legati al matrimonio non lo interrompe, mentre il secondo chiude definitivamente quello che per la legge è un contratto, ma non può non tenere conto del fatto che sia esistito e che abbia lasciato il segno.

Cosa spetta alla moglie: l’assegno di divorzio

Come detto, nel momento del divorzio alla moglie che si trovi in condizioni economiche di inferiorità spetta ricevere dall’altro coniuge un aiuto periodico, e lo stesso vale nel caso sia il marito nella situazione peggiore. L’articolo 5 della legge sul divorzio numero 898 del 1970 dice che:

“Con la sentenza che dispone lo scioglimento del matrimonio il giudice dispone l’obbligo per un coniuge di versare all’altro un assegno nel caso in cui quest’ultimo non abbia mezzi adeguati e non se li possa procurare per ragioni obiettive.”

Vediamo subito che non si tratta di un diritto assoluto, ma che esiste solo in capo a chi si trovi in una precisa condizione. Evidentemente qui non stiamo parlando dell’ipotesi in cui ci siano dei figli per i quali il diritto al mantenimento e all’assistenza da parte di entrambi i genitori permane indipendentemente dalle loro vicende sentimentali.

Parliamo di una somma che viene versata per coprire le esigenze di avere una vita dignitosa dell’ex indipendetemente dalla prole. Con vita dignitosa ci si riferisce non al mantenimento del tenore di vita precedente, che potrebbe essere stato anche molto superiore alla media, ma a quello considerato adeguato nella normalità dei casi.

Come si calcola l’assegno divorzile

La legge specifica che dopo il divorzio nel valutare l’entità dell’assegno a cui ha diritto la moglie o il marito è necessario tenere conto della durata del matrimonio e del contributo che ciascuna delle parti ha dato nel corso degli anni, sia alla formazione del patrimonio personale che di quello in comune e nella gestione quotidiana della famiglia.

Sarà cura di ciascuna delle parti portare in aula tutta la documentazione che tracci un quadro veritiero delle condizioni di ognuno così da stabilire che cosa spetta e a chi. Nel caso ci fossero reticenze o i due contestassero i risultati a cui è arrivato l’altro il giudice potrà incaricare qualcuno, eventualmente anche la polizia tributaria di indagare.

Da sottolineare che la legge non chiede al giudice di fare una valutazione solo di tipo contabile: se c’è una disparità di reddito chi guadagna di più deve compensare in qualche modo l’altro. Innanzitutto non basta che si guadagni poco, ma tale somma deve essere talmente bassa da non essere sufficiente a vivere in modo dignitoso.

In secondo luogo il coniuge non deve essere in grado, di procurarsi un introito per esempio perché ammalato, o per questioni anagrafiche. Difficilmente una ragazza giovane e in salute riceverà l’assegno, a meno che dimostri di essersi data da fare sostenendo colloqui di lavoro, partecipando a concorsi pubblici o inviando curriculum in modo mirato. 

Di recente la Corte di Cassazione ha negato l’aiuto dell’ex coniuge a una donna che avrebbe potuto accedere al reddito di cittadinanza, sostenendo che non si sia data da fare in modo adeguato a procurarsi una fonte di reddito. In altre ipotesi invece si è considerato sempre dovuto l’assegno quando la moglie in accordo con il marito avesse deciso di rinunciare a una propria carriera e quindi a una indipendenza economia per dedicarsi interamente alla gestione della casa e all’allevamento dei figli.

I casi quindi possono essere i più disparati e la parola finale è quella del giudice data dopo avere esaminato con attenzione ogni situazione. Tra l’altro possono essere considerati anche il luogo in cui si vive: per esempio una città con il costo della vita particolarmente elevato e eventuali proprietà immobiliari.

Quando alla moglie spetta l’assegno di mantenimento

Di tutt’altra natura, anche nel valore invece l’assegno di mantenimento, che pur essendo costituito da una somma di denaro è calcolato in modo diverso e viene concesso in casi più ampi di quello divorzile. Questo assegno è previsto dall’articolo numero 156 del codice civile per il quale:

“Pronunciando la separazione il giudice stabilisce a favore del coniuge più debole un assegno di mantenimento nei casi in cui non gli sia stata addebitata la crisi matrimoniale, e non abbia redditi sufficienti.”

Come vediamo questo tipo di sostegno spetta alla moglie nel caso di separazione e non in quello di divorzio. Si ricorda che mentre il primo caso mantiene in vita il contratto di matrimonio, pur affievolendo diritti e doveri con il secondo viene meno, consentendo tra l’altro di risposarsi.

Altra condizione è che non abbia redditi propri adeguati e che la controparte si possa permettere la somma richiesta. Nel calcolare la cifra dovuta si dovrà tenere conto anche del tenore di vita, della effettiva disparità tra i redditi dei due, della durata della convivenza e del contributo dato da entrambi.

Quando alla moglie spetta la pensione di reversibilità

Altro diritto che spetta alla moglie divorziata è quello di avere accesso anche alla pensione di reversibilità.  Si intende con questo termine l’assegno a cui hanno diritto i superstiti di un pensionato al suo decesso. I destinatari sono in genere o il coniuge oppure i figli che si trovano in particolari condizioni di reddito. Di questo diritto beneficia anche l’ex coniuge.

Se il pensionato si fosse risposato, il diritto dell’ex sarà ridimensionato, perché si dovrà spartire la quota con l’altra moglie se ancora in vita. In ogni caso non ne avrà mai diritto oppure cesserà di averlo in caso di nuovo matrimonio o se in sede di separazione ci si sia accordati per il versamento di un assegno una tantum invece che per un assegno mensile. Ultima avvertenza è che la pensione per la quale si vanta il diritto deve essere maturata in costanza di matrimonio.

Quando la moglie ha diritto al TFR e all’assistenza sanitaria

Chi si trovi nelle condizioni per ricevere l’assegno di divorzio ha anche il diritto di ricevere una serie di emolumenti collegati allo stipendio che riceve l’ex coniuge.  Primo fra quelli che gli spetta è il diritto all’assistenza sanitaria che secondo il codice civile continua ad essere un diritto della moglie nei casi in cui non sia coperta in altro modo.

La donna continuerà a fare riferimento all’ente mutualistico a cui era iscritto il marito in costanza di matrimonio. Cesserà di avere questo diritto solo nel caso passi ad altre nozze. Questa situazione è quella che fa perdere anche l’assegno divorzile.

Altro diritto è quello di avere accesso a una quota del trattamento di fine rapporto, cioè la somma accantonata poco alla volta durante la vita lavorativa di ogni dipendente, che viene versata in genere in un una sola volta nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa.

Non sono comprese in questa definizione l’indennità di licenziamento per i casi in cui sia mancato il preavviso o siano state date le dimissioni per giusta causa. Quelle infatti sono dei risarcimenti per coprire dei danni che nulla hanno a che fare con il TFR che in sostanza può essere considerato come parte integrante dello stipendio.

Le condizioni per avere diritto a una quota di questo emolumento sono di avere diritto all’assegno, di non essersi nel frattempo risposato. Il diritto poi riguarda solo gli anni di lavoro che si sono svolti durante il matrimonio. Si tratterà quindi di calcolare la percentuale spettante al coniuge debole su ogni anno e moltiplicarla per quelli in cui hanno coinciso lavoro e convivenza. Questo diritto non si estende invece ai casi in cui sia stato chiesto un anticipo del TFR, ma solo a quello intascato a seguito della fine del rapporto di lavoro.

Leggi anche: Ecco in quali casi il coniuge eredita tutto!

Diritto alla casa coniugale

Altro argomento spinoso è quello di chi abbia diritto dopo il divorzio se non a diventare proprietario, quantomeno ad abitare nella casa dove i due coniugi hanno trascorso il periodo del matrimonio. Il problema si pone se il richiedente sia diverso dal proprietario della casa e chiede il diritto di abitazione.

Precisiamo che questo diritto è riferibile solo al nido domestico, cioè il luogo dove abitava la famiglia, non alla casa delle vacanze o a qualsiasi altro edificio che appartenga all’altro coniuge che non spetta mai come diritto. Nulla toglie che accordi di quel genere posano essere presi tra le parti, ma mai potranno essere imposti da un giudice.

Secondo punto, il coniuge non ha diritto in quanto tale di occupare la casa, ma lo ha in quanto genitore, se ci sono dei figli che si trovino in alcune condizioni precise. I figli devono essere in alternativa minorenni, affetti da handicap oppure maggiorenni ma ancora non autosufficienti per esempio studenti o in cerca di occupazione.

Devono inoltre vivere di fatto in quella casa. Nel momento in cui diventino autonomi, lascino la casa o anche se, per un disaccordo con la madre le chiedano di allontanarsi, il diritto di abitazione per lei decadrà. Se poi la donna, pur con figli piccoli decida di lasciare la casa e andare a vivere in altro luogo per esempio con un altro compagno, o con i genitori che l’aiutano, il diritto parimenti cessa e non potrà più chiedere di tornare indietro.

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