Cosa si intende per domicilio fiscale e come cambiarlo

Che cosa si intende per domicilio fiscale? Scopri che cosa dice la legge riguardo al suo funzionamento, al perché deve essere comunicato e alle modalità con cui deve essere effettuato il suo cambiamento.

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Forse avrai sentito parlare di domicilio fiscale, ma in realtà non sai come comportarti per non infrangere la legge e, soprattutto, non sai che cosa devi fare per comunicare la variazione di quest'ultimo presso l'Agenzia delle Entrate.

In questa guida potrai scoprire che cos'è e che cosa dice la legge su questo argomento, per cercare di capire al meglio qual è il suo funzionamento, a che cosa serve ed, in particolare, come comunicare il suo cambiamento all'Agenzia delle Entrate.

Cosa si intende per domicilio fiscale

Il domicilio fiscale è quel luogo nel quale una determinata persona fisica oppure un determinato soggetto giuridico fissa la propria sede principale, in modo da poter localizzare nello spazio i propri rapporti giuridici ed in modo che lo Stato e gli altri enti pubblici abbiano la possibilità di richiedere il versamento dei tributi e delle imposte.

Quest'ultimo deve essere necessariamente comunicato all'Agenzia delle Entrate, presso la quale si potrà anche provvedere ad effettuare la variazione della propria sede nella quale si intrattengono i propri rapporti di tipo giuridico.

Questo termine, a differenza del domicilio tradizionale, non rappresenta un concetto di natura civilistica, ma uno di natura fiscale e tributaria. In sostanza, è sempre disciplinato dalla legge, ma può differire dal primo sotto vari aspetti legali e riguardanti il Fisco.

A che cosa serve

Come abbiamo accennato finora, il domicilio fiscale serve a dare una sede principale specifica, nella quale il contribuente può essere localizzato univocamente dallo Stato e dagli altri enti pubblici. Questo aspetto risulta particolarmente importante sia per quanto riguarda l'ambito della legalità e sia per quanto concerne quello della fiscalità.

L'indicazione di questa sede è importante, dal momento che al suo interno:

  • vengono inviate al contribuente le notifiche e le comunicazioni relative all'aspetto legale, fiscale e tributario;
  • vengono effettuati dei controlli dall'ufficio di competenza territoriale.

Ecco alcuni esempi di domicilio fiscale

L'art. 58 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 riguardante le Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi è intitolato "Domicilio fiscale" e provvede a dare una breve definizione di quest'ultimo, l'ambito di applicabilità e, nonché, i suoi criteri di individuazione.

Al primo comma prevede che:

"Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti."

All'interno del secondo e del terzo comma, invece, si concentra maggiormente su quelle che sono le varie tipologie di domicilio fiscale, ovvero:

  • quello di una persona fisica residente all'interno del territorio italiano;
  • quello di una persona fisica residente all'estero;
  • quello di un soggetto diverso dalle persone fisiche.

A queste regole, elencate qua sopra, la legge presenta solamente un eccezione, ovvero quella prevista all'interno dell'art. 188 bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), il quale è stato introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale attraverso l'emanazione dell'art. 2, comma 25, del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006.

Successivamente, a questo Decreto Legge sono state, poi, inserite alcune modificazione ed è stato convertito in legge, mediante la Legge n. 286 del 24 novembre 2006.

L'eccezione a cui facevamo riferimento poco fa, e che esula dalle disposizioni che sono disciplinate all'interno dell'art. 58 del D. P. R. n. 600/1973, è quella prevista per i cittadini italiani che sono residenti all'interno del Comune di Campione d'Italia, i quali sono, per l'appunto, regolati dalla legge citata poco sopra.

Qual è il domicilio fiscale di una persona fisica

Il D. P. R. distingue il domicilio fiscale di una persona fisica, distinguendo quest'ultima in 3 sotto categorie, ovvero:

  • le persone fisiche che sono residenti all'interno del territorio italiano, i quali hanno la sede principale per i propri rapporti giuridici e di natura tributaria nel Comune in cui risultano iscritti all'Anagrafe;
  • le persone fisiche che non sono residenti all'interno del territorio italiano, i quali hanno la sede principale per i propri rapporti giuridici e di natura tributaria nel Comune all'interno del quale è stato generato il proprio reddito oppure nel Comune all'interno del quale è stato generato il reddito maggiormente elevato, nel caso quest'ultimo sia prodotto in più Comuni;
  • le persone fisiche che sono residenti all'estero, ma che sono dei cittadini italiani, hanno la sede principale per i propri rapporti giuridici e di natura tributaria nel Comune all'interno del quale questi hanno stabilito la propria residenza l'ultima volta che sono stati in Italia.

L'unica eccezione è quella dei contribuenti che risultano residenti all'interno del Comune di Campione d'Italia, i quali hanno la sede principale per i propri rapporti giuridici e di natura tributaria secondo delle particolari disposizioni legislative ed, in particolare, secondo quanto viene disciplinato all'interno dell'art. 188 bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Qual è il domicilio fiscale di un soggetto non persona fisica

Sempre all'articolo 58 viene descritta la disciplina e la definizione anche del domicilio fiscale di un soggetto giuridico, il quale risulterà:

  • nel Comune in cui è stata registrata la sede legale;
  • in mancanza, nel Comune in cui si trova la sede amministrativa;
  • in mancanza, nel Comune in cui è stata stabilita una sede secondaria oppure una stabile organizzazione;
  • in mancanza, nel Comune in cui viene esercitata principalmente la propria attività.

La legge, però, stabilisce anche una deroga, secondo la quale sarà l'amministrazione a decidere la sede principale della propria attività.

Qual è la differenza tra il domicilio e la residenza ai fini fiscali

Ai fini fiscali, dunque, questi due termini, i quali potrebbero sembrare uguali all'apparenza, presentano invece delle distinzioni, le quali possono essere approfondite e chiarite andando ad osservare quello che viene disciplinato all'interno dell'art. 43 del Codice Civile, il quale dispone che:

"Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.

Da ciò si evince l'obbligo per tutti cittadini italiani di comunicare il proprio domicilio, la propria residenza e le eventuali loro variazioni successive, in modo da essere sempre reperibili per comunicazioni di qualunque genere.

La legge prevede l'obbligatorietà di comunicare il proprio domicilio e la propria residenza ai fini fiscali e tributati, in modo da sapere se:

  • la residenza fiscale di un determinato soggetto, persona fisica oppure persona giuridica, si trovi all'interno del territorio italiano;
  • il domicilio fiscale di quest'ultimo sia uguale o diverso dalla sua residenza.

Dove controllarlo

Qualora si fosse interessati a verificare quale sia il domicilio fiscale di un determinato soggetto, che sia quest'ultimo una persona fisica oppure giuridica, bisognerà recarsi presso il Comune nel quale quel determinato soggetto risulta iscritto.

Per conoscere qual è il Comune dove potrebbe essere iscritto un determinato soggetto occorre verificare le disposizioni legislative che sono previste all'interno dell'art. 58 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, che abbiamo provveduto a specificare nel corso dei precedenti paragrafi.

Una volta che si è in possesso di queste informazioni ed una volta che ci si è recati presso gli uffici comunali di competenza, basterà fornire a questi ultimi i dati anagrafici relativi al soggetto che si intende controllare, ovvero:

  • il nome;
  • il cognome;
  • il codice fiscale.

Come indicare la variazione del domicilio fiscale all'Agenzia delle Entrate

Ci sono due differenti modalità che si possono utilizzare per procedere con il cambiamento del proprio domicilio fiscale, ed entrambe dovranno essere effettuate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Nello specifico, ecco quali sono:

  • l'indicazione della variazione della sede principale per i propri rapporti giuridici e per quelli di natura tributaria, attraverso la compilazione di un apposito modulo, il quale dovrà essere spedito all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente all'interno del proprio territorio comunale, attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • l'indicazione della variazione della sede principale per i propri rapporti giuridici e per quelli di natura tributaria, attraverso la presentazione telematica del documento citato precedentemente, effettuando l'autenticazione presso il sito ufficiale dell'AdE ed accedendo all'interno dell'apposito servizio dedicato.

Come si cambia?

Il domicilio fiscale cambierà in maniera diversa in base al tipo di soggetto che effettua questa variazione:

  • per una persona fisica, la sede principale per i propri rapporti giuridici e di natura tributaria cambierà dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla variazione della residenza anagrafica;
  • per un soggetto giuridico, la sede principale per i propri rapporti giuridici e di natura tributaria cambierà con lo spostamento della sede legale dell'attività.

Che cosa succede se non si dichiara il cambio

Il cambio del domicilio fiscale è sotto il controllo ed è seguito dalla Polizia Municipale che provvede a verificare la veridicità della dichiarazione di variazione della propria sede.

Se non si dichiara questo cambiamento, allora si può incorrere in:

  • sanzioni pecuniarie;
  • reato di falso in atto pubblico o di falsità ideologica.

La mancata comunicazione del cambio comporta l'assegnazione d'ufficio e una multa di importo compreso tra i 30 euro ed i 1.548 euro per le imprese individuali e una sanzione amministrativa compresa tra i 206 euro ed i 2.064 euro, invece, per quanto riguarda le società.

Inoltre, quando l'illecito rappresenta un reato penale, questo potrà essere punito con la reclusione da 1 fino a 6 anni di carcere, i quali possono diventare fino a 10 in presenza di aggravanti.