Donazione di modico valore: cos’è e quando deve essere dichiarata

Una donazione di modico valore, per la quale non sia necessario l'atto pubblico dal notaio, deve essere dichiarata al fisco? Cosa significa di modico valore?

Una donazione di modico valore, per la quale non sia necessario l’atto pubblico dal notaio, deve essere dichiarata al fisco? Ma soprattutto, cosa significa di modico valore? 

A darci una prima risposta ai nostri dubbi ci ha pensato l’articolo 783 del Codice Civile, che ha stabilito chiaramente che per donazione di modico valore si intende quella che abbia come oggetto un bene mobile – che può essere anche costituita da denaro – il quale può essere trasferito senza la necessità di passare da un notaio. Perché la donazione si perfezioni, è necessario che l’oggetto sia trasferito dal donante al donatario.

Rimane ancora un dubbio da sciogliere: che cosa si intende per donazione di modico valore? Un parametro per capire in cosa consista il modico valore, ci viene fornito sempre dall’articolo 783 del Codice Civile, secondo il quale

la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Questo, sostanzialmente, significa che la legge non provvede a stabilire un importo sotto il quale una qualsiasi donazione possa essere considerata di modico valore. Adesso, però, cerchiamo di comprendere meglio cosa prevede la giurisprudenza e cosa fare per non sbagliare.

Donazione di modico valore: come si fa a farla

Sono i beni mobili ad essere oggetto di una donazione di modico valore. Il valore di questi oggetti non deve incidere in maniera apprezzabile sul patrimonio del donante. Questo significa che qualsiasi donazione che coinvolga un immobile non potrà mai essere considerata di modico valore, anche se il suo valore sul mercato è molto basso. Facciamo un esempio: se il padre volesse intestare al figlio un appezzamento di terra che ha un interesse commerciale scarsissimo, per non dire nullo, non sta effettuando una donazione di modico valore.

Questi tipi di donazione hanno dei veri e propri vantaggi dal punto di vista civilistico e fiscale. Guardando l’operazione dal punto di vista civilistico, non richiederà la presenza di notai o testimoni. Non sarà necessario stipulare e sottoscrivere un contratto e quindi i diretti interessati non lo dovranno registrare. Questa donazione ha un’efficacia immediata: è valida nel momento stesso in cui viene eseguita. Può essere fatta tacitamente ed informalmente: sarà sufficiente scambiare il bene. Nel momento in cui l’oggetto passa di mano, la donazione diventa irrevocabile ed il bene donato entra definitivamente nel patrimonio del donatario.

In estrema sintesi questo significa che nel momento in cui il donante abbia intenzione di donare un qualsivoglia bene mobile di modico valore, lo potrà fare consegnando materialmente il bene al donatario. Non sarà necessario concludere un contratto davanti ad un notaio e non dovranno essere chiamati dei testimoni.

Importante anche ricordare che la donazione di modico valore non è soggetta ad alcuna tassazione. Questo significa che, se la mamma regala al figlio delle piccole somme di denaro, queste non dovranno essere riportate nella dichiarazione dei redditi. Ma soprattutto non saranno soggette all’imposta sulle donazioni. Stesso discorso vale anche per quelle ricevute da estranei, non dai famigliari.

Donazione: ecco quando diventa di modico valore

Come abbiamo visto in precedenza, non ci sono dei parametri fissati dalla legge per determinare quando una donazione sia di modico valore. Uno degli elementi soggettivi per determinarlo è il valore del bene oggetto della donazione. Se questo ha un valore di 50 euro, in qualsiasi circostanza, potrà essere ritenuto di modico valore: quindi non saranno necessari l’atto notarile e non se ne dovrà fare menzione nella dichiarazione dei redditi. Stesso discorso vale per un quadro di scarso valore commerciale.

Vi è poi un altro parametro da tenere conto. Il modico valore deve essere, inoltre, rapportato alle condizioni economiche del donante. La donazione non dovrà incidere sul suo patrimonio in maniera apprezzabile. Con la sentenza n. 3858/2020 del 17 febbraio 2020, la Corte di Cassazione ha chiarito che

ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l’art. 783 cod. civ. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all’apprezzamento del giudice: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l’atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.

Nel Codice Civile non sono fissati dei criteri matematici sui quali stabilire quando una donazione non sia più di modico valore. Viene lasciata ai giudici ampio potere discrezionale in relazione alle circostanze particolari, ne consegue che l’atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.

Qualche esempio concreto

Il Tribunale di Roma, con una sentenza del 27 giugno 2003, ha indicato che per stabilire se una donazione abbia o meno un modico valore, è necessario avere riguardo non tanto all’entità dell’oggetto donato in sé, ma bisognerà guardare al rapporto tra l’oggetto donato ed il patrimonio del donante. Nel caso specifico, perso in esame a Roma, è stata considerata come di modico valore una donazione di 50 milioni di lire, visto che il patrimonio del donante era pari ad oltre un miliardo di lire.

Sempre il Tribunale di Roma, con una sentenza del 24 marzo 2004 ha ritenuto che la donazione di una vettura di marca prestigiosa, benché vetusta, e di un’intera collezione di quadri non debba essere ritenuta di modico valore. Perché la donazione possa ritenersi valida, è necessario che sia stipulata attraverso un atto pubblico.

Pierpaolo Molinengo
Pierpaolo Molinengo
Giornalista. Ho una laurea in Materie Letterarie, conseguita presso l'Università degli Studi di Torino. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, fisco, tasse e tributi, diritto, economia e finanza.
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