Doppio cognome ai figli: come funziona e regole

Come fare per attribuire il doppio cognome ai figli? Ecco a chi rivolgersi, quanto costa e quali sono i documenti da portare, in comune o davanti al prefetto.

Ha fatto scalpore la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità del Codice civile della parte in cui stabilisce l’automatismo del cognome del padre ai figli.

Il nuovo scenario che si apre a seguito di questa importante decisione è che i due genitori dovranno trovare un accordo su quale sia il cognome da tramandare i figli e, nel caso non lo trovino, dovrà essere assegnato il doppio cognome.

Si tratta di una decisone di immediata applicazione, quindi senza la necessità che il Parlamento intervenga con una modifica dell’attuale regime. 

E adesso come stanno le cose, visto che la sentenza ancora non ha effetti, è comunque possibile scegliere di dare ai propri figli un doppio cognome? In effetti lo è, già da alcuni anni, quando lo Corte suprema aveva introdotto questa possibilità.

Si tratta di una procedura molto semplice, che richiede in sostanza solo la dichiarazione di una volontà espressa nel momento in cui si chiede la registrazione del figlio. Vediamo come procedere, procedure e costi. 

Come si è arrivati al doppio cognome ai figli

Il nostro ordinamento con l’articolo 262 del codice civile ha accolto il principio secondo cui il nome da trasmettere è sempre quello paterno, anche nelle ipotesi in cui i due genitori non abbiano contratto un matrimonio. Secondo il disposto di legge, basta che il padre abbia riconosciuto il figlio, perché questo riceva in dote anche il suo cognome.

Della questione si è occupata la Corte Costituzionale, chiamata a decidere dal tribunale di Genova, davanti a cui si era presentata una coppia che voleva fosse attribuito al bambino anche il nome della madre.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con una sentenza del 2014 aveva già stabilito che non consentire che un bambino fosse registrato col cognome della madre invece che con quello del padre fosse una violazione dell’articolo 14 del CEDU, che prevede il divieto di discriminazione e anche dell’articolo 8 che si occupa del rispetto della vita privata e familiare. Facondo leva su quel precedente anche in Italia si è ritenuto fossero maturi i tempi per dare un taglio al passato ed allinearsi con la maggior parte delle nazioni dove questa possibilità è già consentita da anni.

In quell’occasione è stato dichiarato incostituzionale l’articolo 262 del codice civile nella parte in cui non prevede che possa essere attribuito il nome di entrambi i genitori e il 299 che si occupa del caso di figli adottivi. Dal 28 dicembre del 2016, questa opportunità è stata estesa a tutti i nuovi nati e ai figli adottivi, ma è stata lasciata in vigore la norma per le ipotesi in cui tra i genitori non vi fosse accordo.

Di questo si sarebbe dovuto occupare il Parlamento, dove sono stati depositati parecchi disegni di legge, ma senza raggiungere un accordo definitivo. Da qui si è arrivati alla decisone di aprile della corte che ha deciso, visto l’inerzia del legislatore di dare uno scossone al sistema.

LEGGI ANCHE: Cognome del padre ai figli: stop all’automatismo

Quando si può dare il doppio cognome ai figli

Come detto, questa regola è stata fissata dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 286 del 2016, ma ancora non vi è stato un intervento da parte del Parlamento. Il riferimento allora è la circolare numero 1 del 2017 del Ministero dell’Interno che dice:

“L’ufficiale di stato civile dovrà accogliere le richieste dei genitori che di comune accordo vogliano attribuire sia il cognome paterno che quello materno al figlio, al momento della nascita o dell’adozione.”

La circolare fissa innanzitutto un limite di tipo temporale: questa scelta va fatta solo nel momento in cui si dichiara la nascita o l’adozione del figlio. Non sono invece ammesse per il momento scelte tardive. Lo saranno dal momento in cui sarà effettiva l’ultima sentenza della corte, che è retroattiva. Rimane, poi sempre la possibilità che la scelta venga fatta con una procedura di cambiodel nome, un po’ più complessa.

Prevista invece la possibilità che si lasci trascorrere troppo tempo e che si arrivi davanti all’ufficiale di stato civile dopo i dieci giorni. In quel caso il diritto del bambino ad essere registrato e a ricevere un nome non viene intaccato. I genitori, però dovranno giustificare il ritardo, e del fatto sarà informata anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Dove e a chi rivolgersi 

La richiesta di attribuzione del doppio cognome ai figli va fatta con le stesse modalità previste per registrare una nuova nascita o una adozione. Ad esempio, sul sito del comune di Roma Capitale si legge che:

“La registrazione della nascita deve essere fatta al comune del luogo di residenza dei genitori, o nel luogo dove si è verificato l’evento entro dieci giorni dalla nascita oppure entro tre giorni se fatta direttamente tramite l’ospedale o la clinica.”

La denuncia può essere fatta anche da uno solo dei genitori se sono coniugati, ma sempre da entrambi se non lo sono. Dovranno sempre essere presenti entrambi nel caso vogliano attribuire i cognomi di tutti e due.

Al momento le regole sono ancora che il nome della madre va aggiunto a quello del padre, che deve sempre essere indicato per primo. Se poi non ci fosse accordo, a prevalere è il cognome paterno, che in ogni caso non potrà mai essere sostituito da quello della mamma.

L’atto sarà fatto immediatamente, nel caso ci si presenti davanti all’ufficiale di stato civile, mente richiederà fino a trenta gironi se fatto con il tramite dell’ospedale. Nel caso di ritardi, errori nella registrazione o abusi ci sarà sempre la possibilità di fare ricorso amministrativo direttamente allo stesso ufficio, o giurisdizionale al tribunale.  

Documenti e costi per la procedura

Nel momento in cui ci si presenta davanti ufficiale di stato civile i genitori che intendono chiedere l’attribuzione dal figlio del doppio cognome, dovranno essere in possesso solo di un attestato in originale della dichiarazione di nascita.

Questo documento non è sostituibile da un autocertificazione e non può essere accettato se è una copia e viene compilato dall’ostetrico o dal medico che ha assistito alla nascita e consegnato dagli stessi se il parto è avvenuto in casa, oppure dagli uffici amministrativi se avvenuto in ospedale. In ogni caso è un atto gratuito.

Richiesto inoltre di esibire un documento di identità in corso di validità, che per gli stranieri deve sempre essere il passaporto. In genere poi ci sono dei moduli da compilare che si possono reperire in anticipo online oppure direttamente allo sportello. Sullo stesso tra l’altro andrà indicato il nome e i cognomi che si intendono attribuire. 

Sarà chiesto, solo a voce di confermare di essere d’accordo sulla scelta da intraprendere. Questo tipo di registrazione è del tutto gratuita, alla portata di tutti e non necessita dell’assistenza di legali.

È possibile mettere prima il cognome della madre e poi quello del padre?

No, nonostante l’intento della Corte Costituzionale fosse quello di evitare discriminazioni tra i due genitori questa opportunità per il momento è negata.

Al momento l’ascendenza del padre continua ad avere la precedenza, anche nel caso in cui i due genitori fossero concordi nell’invertire l’ordine. In proposito è intervenuta anche la giurisprudenza del Tar che ha negato questa possibilità ad una coppia.

Quando è possibile chiederlo per i figli minorenni 

Se cambiamo idea dopo la registrazione abbiamo la possibilità di inviare al Prefetto un’istanza per il cambio del cognome. Si tratta di una possibilità i cui dettagli sono spiegati dalla circolare numero 14 del 2012 del Ministero dell’Interno che precisa:

“Il richiedente non ha un diritto soggettivo al cambio del nome, ma il procedimento è sempre qualcosa di tipo amministrativo a carattere discrezionale.”

Il senso di questa frase è che chiedere un cambio di nome, non significa che sarà necessariamente accettato anche se fatto in accordo da entrambi i genitori del minore. Ma sarà sottoposto a una valutazione che tenga conto sia del disposto di legge sia dell’opportunità di farlo.

La domanda va fatta al Prefetto compilando un modulo cui va applicata una marca da bollo di 16 euro e firmata da entrambi i genitori. Se non ci sono obiezioni il Prefetto emetterà un decreto di affissione per il quel sarà da applicare un’altra marca da 16 euro.

Dopo 30 giorni se nessuno si oppone al cambio, ci sarà il via libera col quale presentarsi al proprio comune e chiedere la rettifica su registri e documenti.

Doppio cognome da adulti, si può fare? Ecco come

Esiste da tempo anche l’opportunità di aggiungere il nome della madre a quello del padre, da adulti. Si tratta di una pratica piuttosto semplice e con costi contenuti, visto che non richiede l’assistenza obbligatoria da parte di un legale.

La domanda deve essere presentata al Prefetto competente per territorio di residenza, oppure a quello dove si trova l’ufficio di stato civile dove è stato registrato l’atto di nascita.

La procedura prevede che l’istanza sia motivata, ma in genere è sufficiente fare appello all’affetto e all’importanza della madre, senza inoltrarsi in spiegazioni complicate o macchinose.

Dovrà essere portato un documento firmato da tutti i parenti stretti che portano i due cognomi, con il quale danno il loro assenso. I parenti coinvolti sono gli ascendenti, e i fratelli o sorelle. Dopo l’affissione, il Prefetto emetterà un decreto di modifica che potrà essere usato per rifare tutti i documenti.

I figli, se minorenni subiranno la scelta fatta dal genitore e si vedranno attribuire il doppio cognome, se invece sono maggiorenni potranno scegliere. Entro un anno dal momento in cui vengano a conoscenza del cambiamento si dovranno presentare all’ufficiale di stato civile e dichiarare in modo formale di volere lasciare tutto come prima. In caso di silenzio il cambio sarà automatico.

LEGGI ANCHE: Divorzio in Comune: come si fa, tempi e costi

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