Per il 2022 arriva il superbonus 100%: ecco le scadenza!

L'intendo dell' introduzione di novità riguardante l'eco bonus sono tutt' ora ancora dubbie, ma sostanzialmente, c'è un quadro decisivo sulle agevolazioni dei lavoratori! È fondamentale tenere in considerazione quali sono i requisiti da ottenere e come ottenere tale facilitazione.

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Attualmente, come già accennato dai canali di trasmissione, il governo sta attuando cambiamenti al eco bonus 100%, per la legge di bilancio 2022. Sicuramente le condizioni sottoposte sono ancora dubbie, ma l'intento è quello di gratificare i lavori,  sia per affermare la soluzione d'indebolimento del credito a terzi o il ribasso in ricevuta limitata. 

L' eventualità del maxi incentivo, non lo si può asserire, poiché ha  permesso delle innumerevoli facilitazioni che a oggi hanno permesso a un gran fetta di personale  di adoperarsi in attività di restauro e aggiornamento pari a un importo zero.

Come ottenere la garanzia della detrazione?

Esclusivamente al personale dei privati che vuole adoperare della sottrazione sotto forma di attestato, è importante accedere regolarmente al versamento, invece le altre relative attività possono essere posticipate in base e in relazione alle condizioni di proroghe eventuali, da parte dell' esercente che svolge un lavoro.

La proposta del decreto garantita dal governo, riguardante le relative considerazioni immobiliari è sottoposta letteralmente quanto segue:

«può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori».

Tra l'altro, unicamente l'eco bonus al 110% adempia un anomalia, infatti, l’alternativa tramite lo stato del avanzamento lavoro è garantito solo se vengano contemporaneamente rispettate, regolarmente, entrambi questi regolamenti:

  • Le attività lavorative equivalenti allo stato avanzamento lavoro devono essere attivate almeno del 30% e devono già essere state comunicate sia alle società interessate a rinnovare, sia al Comune. Da prima riguardante il super eco bonus e il secondo per il super sisma bonus (opzione in questo caso non obbligatoria per i bonus differenti dal 110%)
  • Per quanto riguarda il personale dei privati e i condomini, per poter adoperare del ribasso in ricevuta limitata o della vendita della relativa stima, le relative spese devono essere da prima liquidate. Le imprese, invece, possono accedere al principio di competenza, ovvero in termini sostanzialmente specifici del vitto relativo alla spesa.

Non è quindi accettabile far rientrare in queste alternative tutti i costi che, anche se già liquidati, sono relativi alle attività lavorative non ancora concluse, che non sono in concomitanza con la commissione dello stato di avanzamento dei servizi necessari che tra l'altro hanno il fine di far usufruire il bonus.

Posticipazione dell' eco bonus al 2022: le scadenze decisive

La legge di Stabilità 2021, come già affermato precedentemente, ha prorogato l' eco bonus 110%: rispettivamente di sei mesi, che è differente rispetto alla scadenza presa inizialmente in considerazione, quindi sarà possibile avanzare dell’agevolazione fino alla data corrispettiva del 30 giugno 2022.

Per quanto riguarda i condomini, se per caso il 30 giugno 2022 sono già stati effettuati lavori per almeno il 60% di quelli globali, la sottrazione del 110% sarà destinata anche per le spese garantite fino a fine dell’anno, ovvero fino al prossimo 31 dicembre 2022.

Anche per gli organismi indipendenti e abitazioni propriamente popolari è prevista e comprovata la dilatazione di sei mesi (quindi anch' essi fino a fine 2022, dato che la scadenza precedente si riferiva al 30 giugno 2022) più altri sei mesi in caso di attività lavorative completate per almeno il 60% entro un rinvio di pagamento breve.

In conclusione e al fine della delucidazione riguardante l'eco bonus, è importante ricordarsi tali scadenze, ovvero ricordiamo le seguenti:

  • per la posticipazione breve che è fino al 30 giugno 2022 per tutti (eccetto l'istituto indipendenti e abitazioni popolari)
  • per i condomini: prolungamento breve e in aggiunta un prolungamento lungo riferito al 31 dicembre 2022 (se vengono effettuate attività lavorative per almeno al 60% entro i termini del prolungamento breve)
  • Istituto indipendente e abitazioni Popolari: proroga di breve durata fino al 31 dicembre 2022 e in aggiunta il prolungamento di durata lunga, ovvero fino al 30 giugno 2023 (se vengono effettuati lavori almeno al 60% entro i termini della proroga breve).

Posticipata, tra l'altro, anche la possibilità di acquisire l'agevolazione del ribasso relativo al compenso o della cessione del credito per i provvedimenti che hanno una copertura.

Inoltre, esclusivamente per le spese sostenute nel periodo rispettivo del 2022, le detrazioni saranno da allora distribuite in 4 rate di un relativo importo, quindi non in 5 come lo ero in precedenza.

Di seguito un video Youtuber di Rinalda Borra che spiega e fa un delucidazione chiara in merito alla scadenze dell' eco bonus 110%.

Superbonus 110% e Legge di Bilancio: nuovi soggetti e interventi

Oltre ad aver prorogato le scadenze, tale legge che si riferisce all'anno 2021, ha garantito infine anche delle altre agevolazioni che riguardano il relativo eco bonus 110%.

Primariamente è stata definita esplicitamente la delucidazione di unità immobiliare come “funzionalmente indipendente”. Per essere definito letteralmente tale, lo stabile dovrà provvedere di almeno 3 delle sottoscritte attrezzature o prodotti di proprietà privata, e sono le seguenti:

  • installazione per l’approvvigionamento idrico
  • installazione per l'energia a gas
  • installazione riferita all’energia elettrica
  • installazione di climatizzazione invernale.

Inoltre, la facilitazione è stata circoscritta anche ad altri soggetti e interposti. Ad esempio, tra i soggetti che possono usufruire di tale agevolazione, vengono inseriti anche le persone fisiche (fuori della pratica di attività professionali), con riferimento alle attività su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari differentemente accatastate, anche se è presente un unico proprietario o  è presente un diritto di propietà da più persone fisiche.

Altrimenti, possono beneficiare dell' eco bonus anche i fabbricati non avente una dichiarazione di prestazione energetica perché non hanno una qualsivoglia "protezione" di uno o più pareti, a condizione che al fine dell' attività lavorativa venga raggiunta una classe energetica riferita alla fascia A.

A chi è rivolto l'eco bonus

  • condomìni
  • persone fisiche, ma solamente coloro che non fanno parte di un impiego nel settore dell'impresa, cultura e attvità professionali, che possiedono o amministrano l'immobile.
  • provati, ma solamento coloro che sono esclusi da un' attività d'impresa, titolari di costruzioni abitative composti da 2 a 4 conformità immobiliari distintamente accatastate.
  • Organismi autonomi, abitazioni pubbliche o altri istituti  che corrrispondono alle condizioni della normativa europea in materia di loro proprietà ovvero quindi gestiti per conto dei comuni, destinati a costruzioni di forma residenziale pubblica. 
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e destinati ai propri soci.
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai dipendenti lavorativi destinati ai soli fabbricati o parti di edifici.
  • I soggetti che adoperano l'imposta sul reddito delle società, rientrano tra i favorevoli ,nella sola considerazione di partecipazione alle spese per interventi effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Quali sono i vantaggi sull' agevolazione dell' eco bonus: 

La detrazione è convalidata  nella rispettiva quota del 110%, da ripartire in 5  contribuiti annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 contributi distribuito nell' anno di riferimento, sempre di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione ricevente.

La cessione può essere richiesta dai seguenti soggetti: 

  • dal grossista che possiede beni e servizi fondamentali per l'ottenimento delle elative opere.
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti).
  • di organismo di credito e mediatori finanziari.
  • I soggetti che ricevono il credito hanno, successivamente, la facoltà di cessione.

Altri interventi tutt'ora inerenti inclusi sono i seguenti:

  • interventi per il termoisolante riferita alla parte del tetto (senza restringere la definizione di superficie, che si disperde al solo luogo del sottotetto, ovviamente se è eventualmente esistente).
  • lavori per l' esonero delle barriere architettoniche, anche se ottenute in favore di persone di oltre 65 anni
  • impianti solari fotovoltaici impiantati su impalcature adeguate agli edifici.
  • rinnovazione e costruzione di edifici rovinati e malmessi da condizioni di terremoti attuati dopo il 2008, nei Comuni in cui sia stato affermato lo stato di emergenza.
  • Altre molteplici introduzioni dell' eco bonus: colonnine elettriche e deliberazioni assemblea condominio.

Infine, altre novità introdotte dalla riforma di equilibrio riguardano colonnette per l'introduzione di energia delle automobili elettriche installate negli edifici e la modalità per le deliberazioni dell’assemblea di condominio.

Nel primo caso, è approvata la detrazione del 110% (ripartite in 5 quote annuali di pari importo e 4 contributi ,in rifermineto all'anno, di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) entro i seguenti limiti di spesa:

  • 2.000€ destinati a residenze unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di abitazioni plurifamiliari completamente anch'essi autonomi e che predispongono di uno o più entrate indipendenti dall’esterno.
  • 1.500€ destinati ad abitazioni plurifamiliari o condomini che installano un numero massimo di 8 colonnine.
  • 1.200€ per abitazioni composte da più famiglie o condomini che presentano un numero superiore a 8 colonnine.

Nel secondo caso, invece, viene specificato che le ordinanze dell’assemblea di condominio, che hanno per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa per l’intervento, sono consuete in un solo caso:

se accettate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo della stima dell’edificio.