Quale maggioranza serve per eliminare le barriere architettoniche in condominio

I condomini possono presentare ostacoli alla mobilità: le barriere architettoniche. Ecco quale maggioranza assembleare serve per eliminarle.

La normativa condominiale in tema di rimozione e abbattimento delle barriere architettoniche ha subito diverse modifiche nel corso del tempo. Per venire incontro alle persone più in difficoltà, eseguire lavori di questo tipo è diventato più semplice e agevole, anche e soprattutto per via delle ridotte maggioranze assembleari richieste dalla legge.

C’è anche un altro motivo: i condomini interessati hanno la possibilità di eseguire lavori e opere di proprio conto e a proprie spese, anche quando l’assemblea di condominio non è favorevole.

È bene procedere con ordine, andando a spiegare prima di tutto cosa detta la normativa di legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche in condominio, quale maggioranza assembleare serve e quando ci sono le opere che i condomini interessanti possono comunque eseguire a proprie spese.

Cosa sono le barriere architettoniche e come abbatterle in condominio

Le barriere architettoniche sono tutti quegli ostacoli fisici e non che limitano gli spostamenti o la fruizione di servizi a tutte le persone portatori di handicap o che hanno difficoltà nella mobilità.

Si pensi ai condomini. Ci sono tanti, se non troppi, ostacoli che possono creare difficoltà di deambulazione non solo ai disabili, ma anche alle persone anziane. Dove si pone il problema? Non sempre i condomini si dimostrano favorevoli a realizzare interventi per abbattere le barriere architettoniche o installare opere per agevolare la mobilità.

Gli interventi che si possono realizzare sono tanti: modificare l’ampiezza delle porte per rendere più semplice l’ingresso nei locali dell’edificio, ma anche allargare le rampe dei garage.

Ci sono, poi, anche strutture mobili che si possono realizzare per tutti quei condomini che non sono in grado di fare le scale e arrivare ai piani superiori. Un’ottima alternativa, soprattutto per i condomini sprovvisti di ascensore, è il servoscale. Di cosa si tratta? Il servoscale è una piattaforma mobile ripiegabile che viene fissata ai piedi della scala e serve, appunto, per raggiungere i piani superiori.

L’ascensore è sicuramente il mezzo più utile e, ormai, indispensabile nei condomini. Non sempre, però, è possibile installarlo anche quando a farne richiesta è un disabile che non può raggiungere il proprio appartamento. Non si può installare un ascensore che comporta il restringimento della rampa delle scale di 85 cm, in quanto renderebbe molto difficoltoso e poco sicuro il passaggio di più persone e il trasporto di oggetti.

Abbattimento barriere architettoniche: quale maggioranza assembleare serve

I condomini più in difficoltà possono richiedere in assemblea l’abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di opere per agevolare la mobilità come, per esempio, un montascale oppure una rampa per far salire la sedia a rotelle.

L’amministratore di condominio dopo aver ricevuto la richiesta scritta da parte del condomino interessato è tenuto a convocare l’assemblea di condominio entro trenta giorni.

Quale maggioranza serve per l’approvazione della delibera? È sufficiente l’approvazione della maggioranza degli intervenuti in riunione, per la precisione il 50%+1, rappresentanti di almeno la metà del valore dell’edificio.

Il costo dei lavori viene diviso tra tutti i condomini, in base alle quote millesimali di proprietà. Le spese vengono ripartite anche per gli eventuali condomini contrari alla realizzazione dei lavori. Quindi, anche i condomini dissenzienti sono obbligati a partecipare e pagare per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Abbattimento barriere architettoniche: cosa accade se l’assemblea non approva

Cosa accade se l’assemblea non approva i lavori? Non bisogna di certo escludere casi in cui l’assemblea condominiale non delibera l’approvazione dei lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Se non si raggiunge il quorum oppure l’assemblea non delibera sui lavori, il condomino interessato ha comunque la possibilità di far installare a proprie spese una struttura per agevolare la mobilità. Si pensi, per esempio, ad un servoscale oppure ad altre strutture mobili facilmente rimovibili. Resta comunque il divieto di non arrecare nessun pregiudizio o danno all’edificio.

In definitiva, la persona disabile o con difficoltà di mobilità può comunque realizzare a proprie spese l’abbattimento delle barriere architettoniche o l’installazione di servoscale o altre strutture mobili, a patto che non alteri la destinazione d’uso degli spazi comuni e non impedisca agli altri condomini di farne pari utilizzo.

Ci si potrebbe trovare anche di fronte ad altri scenari. Prendiamo l’esempio di un altro condomino che, più in là, abbia bisogno di un servoscale. In questo caso, il condomino interessato avrà la possibilità di sfruttare i vantaggi dell’opera precedentemente realizzata da un altro condomino, contribuendo alle spese necessarie di manutenzione dell’opera e di esecuzione rivalutate.

Leggi anche: Bonus barriere architettoniche 2023, la misura è salva: nuove regole e limiti di spesa

Sara Bellanza
Sara Bellanza
Aspirante storica contemporaneista, classe 1995.Amante della lettura e della scrittura sin dalla tenera età, ho una laurea triennale in Filosofia e Storia e una laurea magistrale in Scienze Storiche, conseguite entrambe presso l’Università della Calabria. Sono autrice di alcune pubblicazioni scientifiche inerenti alla storia contemporanea e alla filosofia: "L'insostenibile leggerezza della storia" e "L’insufficienza del linguaggio metafisico" per la rivista "Filosofi(e)Semiotiche", e "Il movimento comunista nel cosentino" per la "Rivista Calabrese di Storia del '900".Nonostante la formazione prettamente umanistica, la mia curiosità mi ha spinto a conoscere e a informarmi sugli ambiti più disparati. Leggo, scrivo e fotografo, nella speranza di riuscire a raccontare il mondo così come lo vedo io.
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