A che età si può viaggiare da soli in treno e in aereo? Ecco le regole

Viaggiare senza accompagnatori prima dei 18 anni, a che età si può fare secondo la legge?

Siete più giovani di 18 anni o avete conoscenti minorenni che devono viaggiare da soli in treno o in aereo? Avete dubbi se questo sia consentito dalla legge?

Vediamo in questo articolo cosa dice la legislazione italiana in merito e quali sono i servizi di assistenza che le maggiori compagnie aeree e ferroviarie mettono a disposizione per i viaggi di minori non accompagnati in totale sicurezza.

I minorenni possono viaggiare da soli? 

Secondo la legislazione italiana, si può viaggiare in autonomia (senza accompagnatore) a partire dai 14 anni di età.

Al di sotto dei 14 anni, il minorenne deve invece viaggiare con un accompagnatore, che può essere un genitore, un parente o comunque una persona maggiorenne espressamente autorizzata dai genitori o tutori del minore. Questa autorizzazione è definita “dichiarazione di accompagno“, deve essere obbligatoriamente scritta e deve contenere i dati anagrafici dell’accompagnatore per l’identificazione.

Un altro limite che incontrano i minorenni nell’intraprendere un viaggio in autonomia, è invece quello relativo al pernottamento in alberghi, campeggi, AirB&B e così via: i minori per poter pernottare all’interno di una struttura ricettiva devono essere necessariamente assistiti da un soggetto accompagnatore.

Le regole per viaggiare da soli in treno

Dato che i minori di 14 anni non possono viaggiare da soli in treno, le compagnie ferroviarie come Trenitalia e Italo hanno attivato servizi di accompagnamento per bambini di età compresa tra i 5 e i 13 anni. Il personale del treno li accompagnerà per tutto il viaggio, dietro espressa prenotazione del servizio.

Ecco, in particolare, quali sono le regole per richiedere l’assistenza ai minori su Trenitalia e Italo:

Un minore di 14 anni può viaggiare con le offerte Trenitalia, utilizzando il servizio di accompagnatore per alcuni treni Frecciarossa e Frecciargento, con un costo di servizio aggiuntivo di 70 euro, con partenza stabilita di mattina e destinazione presso alcune delle stazioni più importanti quali: 

  • Roma Termini;
  • Milano Centrale;
  • Napoli Centrale;
  • Torino Porta Nuova;
  • Firenze Santa Maria Novella;
  • Bologna Centrale;
  • Bari Centrale;
  • Salerno Centrale;
  • Padova Centrale.

Per quanto riguarda Italo, si può utilizzare il servizio “Italo Junior“che prevede che il soggetto minorenne possa viaggiare accompagnato dal personale di bordo all’interno di una fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le 20:00, durante l’arco di tutta la settimana. 

Per entrambe le compagnie, è necessario che il minorenne abbia con sé:

  • una dichiarazione dei genitori, all’interno della quale essi autorizzano il personale di bordo ad accompagnare il proprio figlio;
  • un badge identificativo, all’interno del quale vengono esplicitati i dati anagrafici per il riconoscimento del minore.

Le regole per viaggiare da soli in aereo

Anche nel caso delle compagnie aeree, esistono servizi di accompagnamento del minore.

Fatta salva la possibilità di ogni compagnia aerea di prevedere le regole che più preferisce riguardo a questo servizio, ecco in linea generale quali sono le fasi di viaggio per i minori tra i 5 e i 13 anni che viaggiano in aereo da soli:

  • il genitore o il tutore del bambino deve comunicare alla compagnia aerea i dati anagrafici relativi a quest’ultimo, oltre a quelli del soggetto maggiorenne che lo accompagnerà fino al momento della partenza ed al soggetto maggiorenne che lo aspetterà in aeroporto al momento dell’arrivo;
  • in aeroporto, il minore sarà accolto dal personale presente al banco accettazione, il quale lo affiderà al personale di bordo;
  • all’interno dell’aereo, il bambino sarà affidato ed assistito dal personale di bordo;
  • una volta arrivato alla destinazione finale, il bambino sarà affidato al personale di terra, il quale avrà il compito di consegnarlo al soggetto designato precedentemente dai genitori del bambino.

Cosa rischia chi fa viaggiare un minore di 14 anni da solo senza seguire le procedure

La legge prevede che si configuri l’ipotesi di un reato, nel momento in cui i genitori o tutori lascino viaggiare il proprio figlio minore di 14 anni da solo in treno o in aereo senza seguire le procedure adeguate.

In particolare, questa disposizione è disciplinata all’interno dell’art. 591 del Codice Penale, per “Abbandono di persone minori o incapaci“, il quale prevede espressamente che:

“Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”

Leggi anche: Carta d’identità dimenticata? Ecco come prendere l’aereo

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