Falsificare una firma può essere reato: ecco cosa si rischia

Falsificare una firma può causare gravi conseguenze, anche penali, soprattutto se riguarda un atto pubblico. Ecco a cosa fare attenzione!

Sarà capitato a tutti la tentazione di imitare la firma di qualcuno. Un classico è a scuola, quando si imita quella dei genitori oppure quella della moglie o del marito, per esempio per l’uso di una carta di credito. Tuttavia dietro un gesto che può sembrare “innocente” potrebbe celarsi un vero e proprio illecito punito dal Codice penale. 

Quindi non bisogna mai prendere alla leggera i casi in cui si imita, si copia, o come dir si voglia, ma in sostanza ci si spaccia per qualcun altro, anche se in possesso dell’autorizzazione dell’interessato. 

Le conseguenze possono essere di tipo penale o civile, a seconda del tipo di atto contraffatto, ma in entrambi i casi molto severa e costosa in termini economici. Inutile sottolineare che l’atto falsificato sarà nullo, non produrrà alcun effetto e ci obbligherà a restituire quanto eventualmente abbiamo ottenuto in modo illegittimo. 

Cosa si intende per falsificare una firma

Prima di addentrarci nei casi specifici dobbiamo capire che cosa è una firma, e quindi in quali casi noi stiamo semplicemente trascrivendo il nome e il cognome di qualcuno e in quali altri invece stiamo commettendo una falsificazione. Comunemente con sottoscrizione si intende l’apposizione del proprio nome e cognome o di una sigla comunque riconducibile a noi, con lo scopo di attribuirci il contenuto del documento in calce al quale è stata posta.

Quello che deve essere tenuto in considerazione è la funzione che ha la sigla o il nome e cognome che scriviamo. Va bene compilare un modulo inserendo il nome di altri, non va bene compilare anche la parte dove espressamente si chiede una sottoscrizione se non siamo noi i titolari di quel nome. Non va bene anche se siamo stati autorizzati e lo facciamo con leggerezza, e a maggior ragione è vietato se l’interessato non ne è stato informato.

Non conta che sia lontano e quel documento debba essere completato e consegnato con urgenza e neppure che si trovi al nostro fianco e abbia le mani ingessate. In quel caso se sono si vuole commettere un reato si devono trovare soluzioni diverse, come la delega, o se si tratta di un atto da fare davanti a un pubblico ufficiale sarà quello che certificherà la volontà dell’invalido. 

Effetti di un atto con la firma falsificata

Un atto con una firma falsificata è nullo. Per il nostro ordinamento, è nullo un atto o un contratto che manchino di uno dei suoi requisiti essenziali, certamente tra questi può rientrare la necessità della sottoscrizione che è da escludere anche nel caso in cui la firma sia stata falsificata. Salvo alcune eccezioni, in genere qualcosa di nullo è un fatto che non esiste perché incompleto, e come tale non può produrre alcun effetto.

Ne consegue che se oggetto dell’alterazione sia la sottoscrizione di una scrittura privata, dove magari sono coinvolte anche persone ignare questo in alcun modo ci obbliga verso di loro. Chi ha operato la frode sarà probabilmente chiamato in giudizio in sede civile per risarcire i danni che abbia provocato anche all’altro contraente sarà poi valutato se ci sia un reato.

Nel caso invece questo mezzo sia stato utilizzato per chiedere, bonus rimborsi o altro alla pubblica amministrazione, e questi siano stati effettivamente ottenuti, la somma ricevuta dovrà essere restituita con gli interessi. Non conta che poi la cifra sarebbe o sia stata effettivamente utilizzata a favore del firmatario.

Ma che qualcuno subisca o meno dei danni, o che ci si accorga in tempo dell’illecito, rimane il fatto che usare il nome di altri costituisce sempre un atto illecito del quale ci verrà presentato il conto. In questo caso gli effetti sono sempre piuttosto pesanti, ma di natura diversa a seconda che si sia alterato una scrittura privata o un atto pubblico.

Firma falsificata su una scrittura privata, ecco le sanzioni

La scrittura privata è un atto sottoscritto da due o più persone con la quale convengono qualcosa. Il nostro ordinamento ne prevede un ampio utilizzo e all’articolo 2702 del codice civile stabilisce che:

“Fino a querela di falso fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni dei sottoscrittori, se colui contro cui è prodotta ne riconosce la firma o se questa è legalmente considerata come riconosciuta.”

Si tratta quindi di un atto che deve avere la forma scritta, se pur senza particolari formalità, ma che richiede necessariamente di essere sottoscritto. Tale sottoscrizione, poi deve essere riconosciuta dalla persona contro cui è stata attribuita, eventualmente anche in modo implicito, cioè adeguandosi al contenuto dell’atto.

La buona notizia è che questo comportamento è stato depenalizzato, cioè non è più un reato, da una norma che ha deciso di alleggerire le sanzioni a carico di alcuni comportamenti considerati non così pericolosi per la pubblica incolumità.

In sostanza dal 2016 non viene più applicata in caso di azioni di questo tipo la sanzione della reclusione compresa tra un minimo di sei mesi fino a un massimo di tre anni. La cattiva notizia è che la sanzione è ancora piuttosto elevata. Il Decreto Legislativo numero 7 del 15 gennaio 2016 stabilisce che:

“In caso di falsificazione di una scrittura privata viene applicata la sanzione civile compresa tra 200 e 12.000 euro.”

Tra le falsificazioni entrano tutte le alterazioni fatte al documento, partendo dal cambio di data, passando per l’aggiunta di clausole fino alla falsa sottoscrizione. Come vediamo al giudice viene data una discrezionalità piuttosto ampia nel comminare la sanzione. La legge però fornisce anche le regole da seguire nel determinare quella somma. Si dovrà tenere conto della reiterazione del reato, intesa come avere negli ultimi quattro anni già dovuto pagare una sanzione per un illecito analogo.

Inoltre dell’entità del beneficio ottenuto, con quella truffa, del comportamento generale tenuto per occultare il fatto, e delle condizioni economiche del reo. Quest’ultimo dettaglio che potrebbe sembrare ininfluente, certamente lo è dal punto di vista della vittima, ma serve a dare una sanzione giusta: diverso e con un altro potere deterrente è far pagare una piccola somma a chi sia nullatenente, rispetto a chi abbia un reddito molto elevato.

Firma falsa in atto pubblico quali i casi

Diverse invece sono le conseguenze se ad essere falsificata è la firma in un atto pubblico. Con questo termine si intende un atto che viene redatto con il coinvolgimento, oppure è diretto a un pubblico ufficiale. Troviamo del pubblico ufficiale una definizione all’articolo 357 del codice penale:

“Agli effetti penali è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa caratterizzata dalla formazione della volontà della pubblica amministrazione.” 

Tali ufficiali devono poi avere in quel frangente poteri certificativi o autoritativi. Non sono invece imputabili ai sensi di questa norma durante la loro vita privata. Si tratta di un modo molto ampio di intendere che cosa renda un atto come pubblico, infatti in questa definizione non rientrano solo quelli che noi comunemente consideriamo come ufficiali: per esempio le forze dell’ordine, i notai o gli addetti agli uffici delle varie amministrazioni.

Vi rientrano anche soggetti insospettabili come il personale delle scuole pubbliche, i controllori dei treni e anche il portalettere. Se la vediamo da questo punto di vista, assume una connotazione del tutto diversa, diventando reato, anche un fatto apparentemente di poco conto come quello di falsificare il libretto delle assenze oppure quello di firmare col nome del marito l’autorizzazione alla gita scolastica.

Come sono sanzionati i falsi in atto pubblico

Quando c’è di mezzo la falsificazione di una firma su un atto pubblico siamo sempre di fronte a un reato, la cui pena viene quantificata da un tribunale penale e che poi lascerà traccia nel casellario giudiziale. Diverse però sono le conseguenze a seconda di chi sia l’autore del falso.

Nel caso chi falsifichi, l’atto sia un pubblico ufficiale entra in campo l’articolo numero 476 del codice penale che punisce con la reclusione da uno a sei anni l’ufficiale che nell’esercizio delle sue funzioni in tutto o in parte produca un atto falso, oppure lo modifichi. La reclusione può arrivare fino a dieci anni nel caso ad essere alterato sia un atto che fa fede fino a querela di falso.

Se l’autore è un privato l’articolo numero 482 del codice penale stabilisce che:

” Al privato cittadino che alteri o modifichi un atto pubblico si applicano le sanzioni previste per i pubblici ufficiali, ridotte di un terzo, cioè la reclusione fino a un massimo di quattro anni.”

Come difendersi da una firma falsa

E se ci accorgiamo che qualcuno ha falsificato la nostra firma, oppure ci vuole far accogliere un documento che contenga una sottoscrizione irregolare in che modo la legge ci consente di difenderci? In realtà in questo caso è chi vuole fare valere il documento che deve dimostrare la liceità della sottoscrizione.

Noi però dobbiamo il prima possibile mettere le mani avanti inviando a quella persona una raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale contestiamo la firma. Rimane poi sempre la possibilità di rivolgersi a un giudice per far dichiarare l’illegittima dell’atto. In quel caso entrambi i convenuti con testimoni, perizie calligrafiche o altre prove cercheranno di dimostrare la loro tesi.

Più complicato il caso in cui contestiamo la sottoscrizione di un atto pubblico, sia che sia stato formalizzato davanti a un pubblico ufficiale che a un notaio. In quella ipotesi la legge presume l’atto come corretto in tutte le sue parti vista la presenza di una terza parte imparziale e con poteri certificativi. In quell’ipotesi sarà necessario fare una denuncia per falso e andare davanti a un giudice dove dimostrare l’alterazione.

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