Foglio di via per stranieri, non sempre è sinonimo di espulsione: ecco quando è prevista

Non sempre il foglio di via per stranieri prevede l'espulsione, come tutti credono. Anzi, ci sono dei casi in cui può diventare nullo. Ecco quali

Con l’emergenza immigrazione lo Stato utilizza sempre più spesso una precisa istituzione totale, nel caso di soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine pubblico, il cosiddetto foglio di via.

E’ un documento che impedirebbe al criminale di arrecare ulteriore danno al territorio ove si trova, e anche agli abitanti stessi. Una volta raggiunto dal provvedimento, la persona dovrebbe andarsene, volente o nolente.

Ma il condizionale è d’obbligo, perché, se nell’immaginario collettivo il foglio di via per stranieri è sempre più associato all’espulsione, nella realtà non è affatto così.

Ci sono dei casi in cui il provvedimento diventa nullo perché uno dei requisiti non viene rispettato.

Ma prima di approfondire la questione, vediamo come funziona il foglio di via per stranieri.

Foglio di via per stranieri, come funziona

Il foglio di via per stranieri è per l’appunto uno dei tre tipi di istituzione totale previsti dall’ordinamento italiano.

Per istituzione totale si intende generalmente il luogo in cui persone o gruppi di essi risiedono e convivono in un significativo intervallo di tempo.

Ma contro la loro volontà, perché incarcerati, internati, confinati, o sottoposti ad accoglienza e identificazione a seguito di un evento migratorio non regolare.

Esempi di istituzione totale sono di fatto carceri, manicomi, campi di internamento, centri di identificazione e di espulsione.

E tra questi anche il foglio di via per stranieri, introdotto nel 1956 per sostituire l’incostituzionale “confino“, è regolamentato dal dLegs 159/2011, decreto attuativo della legge 136/2010.

Ad emettere il provvedimento è il questore, ma solo nel caso in cui la persona:

  • sia considerata dedita a traffici delittuosi (es. traffico di stupefacenti);

  • conduca un tenore di vita grazie a proventi di attività delittuose;

  • detenga un comportamento incentrato nella commissione di reati offensivi o pericolosi all’integrità fisica (anche) dei minorenni.

Il foglio di via può essere emesso anche nel caso in cui il soggetto sia lontano dal comune di residenza: il Questore gli notificherà il provvedimento, per far sì che non rientri.

Il foglio di via prevede l’allontanamento dal comune ove dimorava per un periodo non superiore a 3 anni, a meno che non ottenga il permesso dal questione.

Tale divieto è valido anche nel caso in cui si voglia esercitare il diritto di difesa, ma non nel caso del semplice transito. Potrà passare per le strade del luogo, ma non potrà sostarvi.

Nel caso in cui la persona non osservi tale prescrizione, può venire arrestato per reato omissivo istantaneo.

E in caso di condanna, scatterebbe l’arresto, da 1 a 6 mesi, più il rimpatrio una volta scontata la pena. Ma non l’espulsione.

Leggi anche: Immigrazione, un problema molto serio

Come avviene l’espulsione dello straniero

Molti confondono il termine “espulsione” con “rimpatrio“, pensando siano termini intercambiabili. In realtà sono due istituti diversi.

L’espulsione è un provvedimento che può essere o di tipo amministrativo, o di tipo giudiziaria.

Se amministrativo, l’espulsione è disposta dal Ministro dell’Interno per gli stranieri ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico, o dal Prefetto nel caso di soggiorno irregolare.

Se giudiziaria, l’espulsione è disposta dall’autorità a seguito di procedimenti penali, in cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, perché: ritenuto socialmente pericoloso, autore di reati colposi o non gravissimi.

Entrambi richiedono l’obbligo dello straniero a lasciare il territorio.

Solo nel caso di rischio di fuga, l’espulsione è eseguita in modo coercitivo, con l’accompagnamento immediato alla frontiera.

Di contro, il rimpatrio è solo l’abbandono della persona dal paese in cui si trova, e può avvenire:

  • volontariamente, attraverso fondi e organizzazioni internazionali;

  • in maniera coercitiva, a seguito di un periodo di reclusione all’interno dei CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione).

Ed è appunto questo il punto più delicato per un foglio di via per stranieri.

Quando è nullo il foglio di via per stranieri

Non sempre il foglio di via per stranieri garantisce l’immediata espulsione del soggetto.

Infatti nel 2019 la Corte Suprema di Cassazione ha sancito che il foglio di via per stranieri è nullo in caso di mancanza di rimpatrio.

Questa sentenza è stata disposta a seguito di un caso giudiziario, accaduto nel Vicentino. Uno straniero, dedito all’accattonaggio assieme ad altri suoi connazionali, ha violato un immobile nei paraggi, seppur in disuso.

Data la situazione, il Questione di Vicenza ha provveduto ad applicargli il foglio di via, orginandolo di non tornare prima dei tre anni previsti.

Lo straniero ha fatto ricorso agli avvocati, e in Corte d’Assise il Tribunale di Vicenza ha assolto lo straniero per insussistenza del fatto, e annullato il provvedimento perché illegittimo. Mancavano infatti:

  • la motivazione sulla pericolosità sociale del soggetto,

  • l’ordine di rimpatrio per lo straniero.

Ma il Procuratore Generale della Corte d’Appello di Venezia è invece del versante opposto, e ha proposto ricorso alla Cassazione. E quest’ultima, con sentenza 30950 del 2019, ha rigettato il ricorso, confermando l’assoluzione.

E sempre perché, senza una valida motivazione sulla pericolosità sociale, e senza ordine di rimpatrio, il foglio di via per stranieri è da considerare nullo.

Leggi anche: Ricorso al giudice di pace contro una multa: ecco come fare

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