Da ottobre dovremo controllare il green pass all'idraulico?

Ci aspetta un futuro da sceriffi, nel quale dovremo chiedere il green pass a chi ci entra in casa? Per il momento sembra di si, almeno quando chi entra è un lavoratore che viene da noi per fare le pulizie, dare lezioni private o fare una riparazione.

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Dal 15 ottobre il green pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori. Questo punto è abbastanza chiaro a tutti, tanto che in questi giorni è partita una vera e propria corsa per chi ancora non ha provveduto a vaccinarsi per arrivare in tempo e non dovere trovarsi nella condizione di continuare a fare tamponi per mantenere la certificazione verde.

Certo è che la certificazione vaccinale, sarà obbligatoria sia per tutti i lavoratori del settore pubblico, che per quelli del settore privato, sia che si tratti di lavoratori dipendenti che autonomi, con qualsiasi tipo di contratto e anche in caso siano volontari. Mentre per i dipendenti il problema relativo ai controlli sarà sostanzialmente del datore di lavoro, non così è per i lavoratori autonomi. 

Tra questi ultimi, infatti ci sono tutta una serie di professionisti che svolgono il lavoro in un ufficio o in uno studio, e che sono gli unici responsabili di garantire per loro e per gli eventuali dipendenti il rispetto delle regole. Ci sono però anche molti professionisti che per forza di cose devono svolgere il loro lavoro recandosi in casa dei clienti. Pensiamo all’idraulico, a chi ci monta i mobili, a chi viene a sistemarci il giardino.

Anche in quel caso vige l’obbligo di avere il certificato e sono gli stessi prestatori d’opera a dover rispondere in prima persona in caso non si siano messi in regola. Ma ci sono anche delle responsabilità a carico del padrone di casa, che deve chiedere di vedere il certificato? E in quel caso che cosa si può chiedere senza rischiare di incorrere in sanzioni per aver violato la riservatezza di un lavoratore?

Che cosa è il green pass

Si tratta del certificato vaccinale: un documento che attesta che il titolare si sia coperto contro le infezioni da covid 19. Evidentemente non qualcosa che escluda che ci si possa ammalare perché quello è impossibile, però attesta che ci si trovi nelle condizioni di legge per essere considerato non pericoloso per la società, con riferimento a questa malattia.

Il documento, come da indicazioni del sito ufficiale del Ministero della Salute

viene rilasciato a chi abbia già ricevuto almeno una dose del vaccino, a partire da quindici giorni dal momento in cui gli è stata iniettata, a chi si sia sottoposto a un tampone nei giorni immediatamente precedenti.

La validità del tampone è di 48 ore se sia quello rapido e di 72 per chi abbia optato per quello molecolare. Rilasciato inoltre a chi si sia ammalato, e sia stato dichiarato guarito dalla malattia da non oltre nove mesi.

A cosa serve il green pass 

Il green passe serve, dal 6 agosto di quest’anno, per accedere a una serie di attività che si svolgono al chiuso e che sono considerate particolarmente a rischio, vista la necessità di togliersi la mascherina, oppure di rimanere per lungo tempo in un luogo chiuso. Si tratta dei ristoranti e dei bar, quando ci si siede a un tavolino al chiuso, dei mezzi di trasporto di lunga percorrenza, di cinema teatri, palestre, centri termali.

Dal primo settembre l’obbligo di avere la certificazione è stato esteso anche al personale scolastico, sia che si tratti di insegnati che di collaboratori amministrativi, o di altra natura.

Stesso controllo anche per tutte le ditte esterne e per chiunque, compresi i genitori, avesse bisogno di accedere agli edifici di una scuola o di una università. Unica eccezione per i bambini e i ragazzi elle scuole, ma non per gli studenti universitari.

Multe e sospensione del lavoro senza stipendio sono previste per chi decida di non dotarsi della certificazione. Sanzione amministrativa anche a carico di chi sia deputato a fare le verifiche, sia che si tratti di un proprio dipendente o di un cliente.

Green pass per tutti dal 15 ottobre

Un Consiglio dei Ministri, all’unanimità ha votato il 16 settembre il decreto legislativo, che sarà pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, e che ha

esteso il green pass a tutti i lavoratori. L’entrata in vigore della norma è stata fissata nel 15 ottobre per dare tempo a chi non sia ancora vaccinato di scegliere questa opzione. Inoltre per mettere a punto gli ultimi dettagli in merito ai controlli e consentire anche ai datori di lavoro di organizzarsi.

Estensione sia ai lavoratori del settore pubblico, salvo qualche eccezione per chi lavori per gli organi costituzionali, che non saranno esonerati, ma si dovranno dotare di un regolamento proprio per la gestione deli accessi.

Obbligo inoltre per tutti i lavoratori del settore privato, indipendentemente settore e dal tipo di contratto. Stessa sorte sia per chi abbia un contratto di lavoro dipendente sia di chi sia autonomo, sia una partita IVA o un professionista.

L’obbligo riguarda sia chi lavori in uno studio o in un ufficio, ma abbia comunque dei contatti con clienti, utenti o colleghi, sia chi svolga la sua attività prevalentemente all’esterno della propria sede.

Pensiamo per esempio alle colf, alle baby sitter o alle badanti, che lavorano a casa del proprio cliente con un contratto di collaborazione diverso da quello classico di lavoro dipendente. Per queste categorie comunque c’è una espressa indicazione dalla legge che toglie ogni possibile dubbio.

Vi rientrano inoltre tutti i lavoratori autonomi, che vengono chiamati a prestare la propria opera nelle case dei propri clienti. Pensiamo all’idraulico, al muratore, a chi ci installa un elettrodomestico, ma anche a chi viene a casa a dare ripetizioni private a nostro figlio.

Chi è responsabile del possesso del green pass

La premessa dovuta è che ogni lavoratore è ritenuto responsabile nel caso si presenti sul posto di lavoro, qualunque sia, senza essersi dotato di green pass. Lo dimostra il fatto che il Decreto Legge numero 52 del 2021

sanziona innanzitutto il lavoratore nelle ipotesi in cui non si sia messo in regola. Come previsto dall’articolo 1 comma 8 del Decreto Legislativo del 16 settembre La sanzione per chi dovesse essere trovato nel corso di un controllo all’interno deli locali dove deve prestare la propria opera privo di green pass andrà da un minimo di 600 a un massimo di 1500 euro.

Ma non è tutto, chi dichiarerò all’ingresso sul lavoro di essere privo della certificazione, oppure se quella presentata risultasse irregolare al momento del controllo non potrà accedere alla fabbrica o all’ufficio. Da quel momento e per i cinque giorni successivi, a meno che presenti un documento regolare sarà considerato come assente ingiustificato dal lavoro.

Trascorso quel periodo, dovrà essere sospeso dal lavoro senza retribuzione. Il posto sarà comunque conservato e il lavoratore avrà diritto di ritornare pienamente nel godimento dei diritti che prevede il suo contratto di lavoro quando si sarà dotato del documento, o in alternativa dal primo gennaio 2022.

Questa data è quella in cui è previsto, almeno per il momento, che cessi lo stato di emergenza in cui ci troviamo. Non è escluso, però che da qui al 31 dicembre, se la situazione epidemiologica non sia migliorata in modo sufficiente da garantire il ritorno alla normalità, non ci sia un prolungamento dell’attuale stato.

Chi deve fare i controlli del green pass

I controlli secondo il decreto legislativo numero 52 devono essere fatti dal responsabile del luogo dove il lavoratore svolgerà le proprie mansioni. La responsabilità è in capo inoltre al titolare dalla ditta che lo ha assunto, nel caso in cui fosse diversa.

Se a seguito di un controllo esterno si dovessero trovare persone sprovviste del certificato vaccinale, sarà emessa la sanzione, oltre che a carico del lavoratore per la somma, come detto sopra compresa tra i 600 e i 1500 euro anche la multa a carico dei datori di lavoro per una cifra compresa tra un minimo di 400 euro e un massino di 1000 euro.

Come fare il controllo del green pass

Visto che l’idraulico, presta il suo lavoro all’interno perlopiù di case private possiamo presumere che il responsabile per la sicurezza sia in quel caso il padrone di casa. Sarà lo stesso, oppure una persona da lui delegata ad avere l’obbligo e la responsabilità di verifica che l’operaio sia in possesso del green passe e che sia in corso di validità.

Fermo restando che il sistema di cui stiamo parlano inizierà a decorrere solo dal 15 ottobre e che prima di allora dovrà ancora essere emanato un regolamento da parte dei ministri competenti con il quale stabilire esattamente quali regole dovranno essere seguite per effettuare i controlli.

Quello che sembra più probabile al momento è che dovranno essere seguite le stesse regole che già sono in vigore dal 6 agosto nei locali pubblici. Prima di lasciare entrare in casa un operaio sarà necessario chiedergli la copia cartacea, o digitale del green pass e scansionare il QR-code con l’app Verifica19, da installare preventivamente su un proprio dispositivo. 

Come funzione l’app per verificare il green pass

L’app Verifica19 è stata studiata in accordo anche con il Garante della Privacy per garantirne l’efficacia ma allo stesso tempo per non diffondere oltre alle informazioni strettamente necessarie anche dati personali sensibili, come quelli che riguardano la salute del titolare. 

Chi effettua la verifica, avrà il diritto eventualmente di chiedere un documento di identità per accertarsi che i nomi corrispondano, ma non dovrà sapere per esempio le ragioni per cui il green pass è stato rilasciato o la data di scadenza.

Dopo aver scansionato il QR-code gli apparirà solo una schermata: verde nel caso il certificato sia valido sia per l’Italia che per l’Europa, una schermata azzurra se la validità è solo per l’Italia e infine una schermata rossa se non sia in corso di validità. Solo in quest’ultimo caso dovrà negare l’accesso al lavoratore.

Cosa fare se il green pass non è valido

Se dovesse apparire la schermata rossa, l’unica cosa da fare è quella di invitare l’operario ad andarsene e tornare solo con i documenti in regola. Nel caso contrario il rischio è quello di dovere pagare una multa se ci dovesse essere un controllo a campione d parte delle forze dell’ordine.

A stretto rigore di legge, poi sarebbe necessario avvertire chi si deve occupare di comminare la sanzione al lavoratore non regolare. L’articolo 1 del DL 16 settembre al comma numero 9 dice che

le sanzioni amministrative sono erogate dal Prefetto. I soggetti che siano incaricati sia dell’accertamento che della contestazione delle violazioni devono tramettere al Prefetto gli atti relativi.