Guida in stato di ebbrezza in bici: ecco le conseguenze

Molti pensano che il reato di guida in stato di ebbrezza si configuri solamente al volante di un'auto, invece le sanzioni civili e penali vengono inflitte anche in bicicletta!

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Attenzione a credere che il reato di guida in stato di ebbrezza, con le relative sanzioni, scatti soltanto alla guida di un'automobile, di una moto o in motorino. Difatti più volte la Corte di cassazione ha confermato che anche si mette alla guida della bici ubriaco rischia le sanzione previste dal Codice della Strada.

Infatti ciò che molti non sanno è che anche la guida in stato di ebbrezza in bicicletta può portare a conseguenze molto gravi qualora il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 grammi per litro. Scopri quali sono le conseguenze che scattano quando si commette questa tipologia di illecito.

Guida in stato di ebbrezza in bici: ecco quando si considera reato

A tal proposito, quando il soggetto trasgressore risulti avere un tasso alcolemico che si trova al di sotto della soglia di 0,8 grammi per litro, allora egli sarà tenuto solamente al pagamento di una sanzione di tipo amministrativo. Invece nel caso in cui il soggetto trasgressore risulti avere un tasso alcolemico che si trova al di sopra di questa soglia predeterminata, allora egli sarà punito, oltre che con una sanzione amministrativa, anche con la reclusione.

Questa sanzione penale relativa alla reclusione del soggetto che ha commesso il fatto illecito sarà tanto maggiore quanto più elevato sarà il tasso alcolemico che egli presenta quando viene sottoposto al controllo, il quale viene effettuato dalle autorità di pubblica sicurezza, attraverso la predisposizione e la sottoposizione di uno specifico test, denominato "prova dell'etilometro".

Che cosa dicono la legge e la giurisprudenza

in particolare, l'art. 186 del Codice della Strada, il quale è intitolato "Guida sotto l'influenza dell'alcool", definisce, per l'appunto, queste diversità e prevede, a tal proposito, quattro diverse soglie di "ubriachezza", alle quali corrisponderanno diverse sanzioni che saranno inflitte dalla legge e dalla giurisprudenza.

Sulla questione relativa alla configurazione del reato, qualora un determinato soggetto commetta un fatto illecito, guidando in stato di ebbrezza la propria bicicletta, si è espressa anche la Corte di Cassazione, la quale, attraverso la sentenza n. 17684 del 28 aprile 2015, ha enunciato il seguente principio:

"Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e sicurezza della circolazione stradale con la conseguente creazione di un pericolo obiettivo per gli altri utenti della strada."

Questa non è l'unica sentenza in merito; se ne aggiunge, ad esempio, quella pronunciata sempre nel 2015 che dice espressamente:

"Il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale."

L'unico vantaggio che avrà, invece, il soggetto che commette il reato di guida in stato di ebbrezza in bici, rispetto a quando, invece, egli si trova al volante della propria autovettura, sarà quello che gli non potrà essere revocata la patente di guida, dal momento che quest'ultima non è prevista per la circolazione mediante la guida di una bicicletta.

Quali sono le conseguenze penali della guida in stato di ebbrezza in bici

Le conseguenze che possono avere luogo nel momento in cui un determinato soggetto si appresta a guidare la propria bici in stato di ebbrezza saranno diverse in base al tasso alcolemico che risulterà avere questa persona, quando un autorità di pubblica sicurezza provvede a sottoporre quest'ultimo al cosiddetto alcool test.

Infatti, il soggetto che commette il fatto illecito non sempre sarà punito con delle sanzioni di natura penale, ma, invece, qualora il suo tasso alcolemico risulti essere inferiore rispetto ad una soglia prestabilita dall'articolo del Codice della Strada, che andremo ad osservare, allora quest'ultimo sarà punito semplicemente con una sanzione di tipo amministrativo.

L'ipotesi di reato si configura solamente nel momento in cui il soggetto risulta avere un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, altrimenti scatterà solamente la sanzione amministrativa.

Ma, senza perderci troppo in chiacchiere, ecco quali sono le conseguenze civili e penali che possono generarsi, a seconda dello stato di "ubriachezza" nel quale si trova il soggetto che ha commesso il fatto illecito. In particolare, dunque, ecco che cosa dispone in merito l'art. 186 del Codice della Strada:

  • se il tasso alcolemico del soggetto che viene sottoposto dalle autorità di pubblica sicurezza alla prova dell'etilometro risulta inferiore a 0,5 grammi per litro, allora per quest'ultimo non si configurerà né l'ipotesi di reato, con la conseguente sanzione penale, e nemmeno l'illecito amministrativo, con la conseguente sanzione pecuniaria;
  • se il tasso alcolemico del soggetto che viene sottoposto dalle autorità di pubblica sicurezza alla prova dell'etilometro risulta superiore a 0,5 grammi per litro, ma inferiore a 0,8 grammi per litro, allora per quest'ultimo non si configurerà l'ipotesi di reato, con la conseguente sanzione penale, ma si configurerà, invece, l'illecito amministrativo, con la conseguente sanzione pecuniaria, la quale sarà compresa tra i 532 euro ed i 2.127 euro;
  • se il tasso alcolemico del soggetto che viene sottoposto dalle autorità di pubblica sicurezza alla prova dell'etilometro risulta superiore a 0,8 grammi per litro, ma inferiore a 1,5 grammi per litro, allora per quest'ultimo si configurerà sia l'ipotesi di reato, con la conseguente sanzione penale che prevede la reclusione per un periodo di tempo che può arrivare fino a sei mesi, e si configurerà, anche, l'illecito amministrativo, con la conseguente sanzione pecuniaria, la quale sarà compresa tra gli 800 euro ed i 3.200 euro (tale pena viene aumentata nel momento in cui il soggetto che ha commesso il fatto illecito lo abbia effettuato tra la fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 7:00);
  • se il tasso alcolemico del soggetto che viene sottoposto dalle autorità di pubblica sicurezza alla prova dell'etilometro risulta superiore a 1,5 grammi per litro, allora per quest'ultimo si configurerà sia l'ipotesi di reato, con la conseguente sanzione penale che prevede la reclusione per un periodo di tempo che può andare da un minimo di sei mesi fino ad arrivare ad un massimo di un anno, e si configurerà, anche, l'illecito amministrativo, con la conseguente sanzione pecuniaria, la quale sarà compresa tra gli 1.500 euro ed i 6.000 euro (tale pena viene aumentata nel momento in cui il soggetto che ha commesso il fatto illecito lo abbia effettuato tra la fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 7:00).

Le conseguenze sulla patente della guida in stato di ebbrezza in bici

Quando si sono presentati davanti ai tribunali i casi di soggetti fermati e processati per aver commesso il reato di guida in stato di ebbrezza in bici, i giudici, oltre alla predisposizione delle sanzioni che abbiamo osservato durante il corso del precedente paragrafo, hanno disposto anche la sottrazione della patente di guida a coloro che la possedessero.

Tuttavia, in un momento successivo, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito a tale questione, prevedendo che non fosse possibile infliggere questa sanzione ai soggetti colpevoli, dal momento che per poter guidare una bicicletta non è necessario il possesso di una patente di guida.

Tale disposizione, logicamente, si è estende anche alla questione riguardante la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Infatti, riprendendo quanto viene disposto attraverso la pronuncia della sentenza n. 54032 del 3 dicembre 2018, da parte della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, possiamo comprendere che: poiché il fatto è commesso alla guida di una bicicletta, per la quale non è richiesto alcun titolo abilitativo, non si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

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Secondo il Codice della Strada anche una bicicletta è considerata un veicolo

Per capire perché a chi guida in stato di ebbrezza in bici vengano inflitte le seguenti sanzioni, dobbiamo ricorrere al combinato disposto tra l'art. 186 del Codice della Strada ed i seguenti articoli:

  • l'art. 46 del Codice della Strada, il quale prevede che rientrano nella definizione di "veicoli" tutte le macchine che circolano sui strada, escluse quelle per bambini ed invalidi;
  • l'art. 47 del Codice della Strada, il quale prevede che rientrano nella definizione di "veicoli" anche i velocipedi;
  • l'art. 50 del Codice della Strada, il quale prevede che "I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare" comprese le biciclette a pedalata assistita.

Perciò, anche se da quanto viene disciplinato all'interno dell'art. 186 del Codice della Strada, potrebbe sembrare che vengono puniti solamente quei soggetti che guidano in stato di ebbrezza un'auto oppure un altro veicolo a motore, in realtà possiamo capire leggendo attentamente questi altri articoli del Codice della Strada, che viene punito anche chi guida una bicicletta.

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