Guida in stato di ebbrezza è reato: cosa si rischia

Che cosa si intende per guida in stato di ebrezza, quando è un illecito amministrativo e quando un reato. Quali sono i nostri diritti.

Bere un bicchiere o anche due con gli amici, spesso sembra poca cosa: soprattutto per chi non avendo una dipendenza ma comunque una abitualità con gli alcoolici spesso non c’è neppure quella leggera euforia o quello stato di gradevole intontimento, che dovrebbe essere un campanello d’allarme prima di mettersi al volante. 

Facendo leva su questo fatto e sulla diffusione degli incidenti, a seguito dei quali si sia rilevato che al volante ci fosse una persona con un tasso alcolemico superiore al massimo consentito, il legislatore ha ritenuto di punire chi guida in stato di ebrezza, rilevabile con un test, anche se apparentemente il soggetto sia perfettamente lucido e non dia segni di essere ubriaco.

Chi non supera l’alcoltest sarà sempre sanzionato, senza che possa avanzare alcuna scusante. Ma nel caso superi un certo livello la sanzione da amministrativa si trasformerà in un reato vero e proprio!

Che cosa è la guida in stato di ebrezza

Per trovarsi nella condizione di essere alla guida in stato di ebrezza bisogna innanzitutto essere alla guida di un veicolo. A questo proposti l’articolo numero 186 del codice della strada dice che è vietato guidare quando ci si trovi sotto gli effetti derivanti dall’avere consumato bevande alcooliche. Non ci dà però una chiara definizione di che cosa si intenda con guidare e del fatto che trovarci a bordo di un’auto seduti dietro il volante lasci presumere che noi siamo un pericolo e dobbiamo essere sanzionati o che ci siano da fare valutazioni di ordine diverso.

Su questo è intervenuta la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che si è trovata più volte davanti automobilisti che obiettavano che tecnicamente non stavano guidando nel momento in cui sono stati intercettati dalle forze dell’ordine. La corte si è orientata in modo piuttosto severo, stabilendo per esempio con la decisione numero 10476 del 2010 che:

“Non è sufficiente trovarsi su un mezzo in movimento, che si sta conducendo per essere sanzionati, ma basta trovarsi in un luogo pubblico o aperto al pubblico avendo una buona certezza che in precedenza il mezzo sia stato spostato.”

In sentenze più recenti addirittura si è considerato a questi fini sufficiente trovarsi a bordo di un mezzo purché in un luogo aperto al pubblico. Mentre il giardino di casa propria sarebbe escluso, non lo sarebbe il parcheggio di un bar, perché si può presupporre che il passo successivo sarà quello di immettersi sulla strada.

Quando la guida in stato di ebrezza non è reato

Il nostro ordinamento ha scelto di non considerare allo stesso modo tutte le alterazioni dovute al consumo di alcool. Per farlo si è scelto di affidarsi a misurazioni di tipo scientifico. In sostanza a seconda della quantità di alcool trovano nel sangue si applicherà una sanzione di tipo diverso. Valutazioni di altro tipo, per esempio sullo stato vigile e sui riflessi possono eventualmente essere preliminari, ma una sanzione non verrà applicata solo sulla base di quella.

A chi fosse fermato in condizioni da essere considerato alla guida e gli fosse rilevato un tasso alcolemico compreso tra gli 0,51 e gli 0,80 grammi per litro nel sangue sarà contestata la guida in stato di ebrezza, ma non un reato. Al fermato trovato in queste condizioni potrà essere comminata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 532 euro e un massimo di 2.127 euro. Contro questa multa è possibile presentare opposizione rivolgendosi al Giudice di Pace e contestando per esempio il modo in cui è stata accertata l’infrazione o l’errato funzionamento dei mezzi utilizzati per rilevare il livello alcolemico.

Quando la guida in stato di ebrezza è reato

Ben più grave, invece è essere fermato alla guida con un livello di alcool nel sangue superiore agli 0,8 grammi per litro, con sanzioni maggiori nel caso si superino anche gli 1,5 grammi. In queste ipotesi la guida in stato di ebrezza viene considerata come un reato contravvenzionale, meno grave di un delitto, ma pur sempre un fatto gestito da un giudice penale. L’articolo numero 186 del Codice della Strada ci dice che:

“Chiunque guida in stato di ebrezza è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave con un ammenda compresa tra 800 e 3.200 euro e l’arresto fino a sei mesi, quando sia accertato un valore alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro.”

Nel caso si superino gli 1,5 grammi, senza limiti a salire la sanzione pecuniaria lievita fino ai 6.000 euro e l’arresto va da un minimo di sei mesi fino a un anno. Ulteriori sanzioni sono previste nel caso la persona in stato di alterazione sia coinvolta in un incidente. Se poi ci si dovesse trovare nella malaugurata ipotesi in cui si verifichi anche il decesso della vittima, o questa dovesse subire danni gravi o gravissimi saranno applicate le sanzioni relative all’omicidio stradale involontario, con le aggravanti stabilite per l’uso di alcoolici.

Leggi anche: Guida in stato di ebbrezza in bici: ecco le conseguenze

Sanzioni accessorie al reato

La sanzione pecuniaria ed eventualmente il carcere non sono state considerate sufficienti al legislatore per mettere in sicurezza le strada. Prima ancora che sia contestato il reato di guida in stato di ebrezza, ma dopo avere accertato questo stato e il preciso livello alcolemico, infatti le forze dell’ordine devono mettere in atto altre misure accessorie che hanno lo scopo di garantire la sicurezza della circolazione e anche quella dell’interessato, che evidentemente non si trova nelle condizioni neppure per tornarsene a casa guidando il suo veicolo.

A chi si trovi nelle condizioni di superare i limiti di alcool consentiti per guidare sarà impedito di risalire a bordo del veicolo, e dovrà eventualmente farsi venire a prendere da qualcuno. Se non fosse possibile trovare una persona nelle condizioni per mettersi al volante, il mezzo sarà fatto trasportare nel luogo indicato dal proprietario o alla più vicina autofficina. Le spese, sia per il trasporto che per l’eventuale custodia saranno a carico del fermato.

In seguito, gli verrà sempre sospesa la patente, per un periodo compreso tra i sei mesi e un anno a seconda della gravità dell’infrazione commessa. Se il veicolo appartenesse ad altri il periodo sarà raddoppiato. In sostanza non potrà guidare per il periodo stabilito, e prima di riprendere a farlo dovrà seguire dei corsi presso una autoscuola autorizzata. A seguito del riconoscimento del reato il veicolo sarà sequestrato. Infine, dalla patente saranno decurtati dieci punti.

Come viene accertato lo stato di ebrezza

Come visto lo stato di ebrezza soprattutto nei casi in cui da luogo a un reato deve essere accertato senza ombra di dubbio, con delle misurazioni della quantità di alcool contenuta nel sangue. Si tratta sempre di una procedura, se non invasiva quantomeno atta a entrare nella sfera della riservatezza del guidatore. Per questa ragione il legislatore ha deciso di chiedere all’agente accertatore di adottare particolari precauzioni e di non arrivare subito all’alcooltest, così da evitare che ogni cittadino per il solo fatto di trovasi al volante fosse oggetto di ingerenze, senza una precisa giustificazione.

L’articolo 186 del Codice della Strada stabilisce che innanzitutto devono essere fatti degli accertamenti facendo riferimento alle regole fornite dal Ministero dell’Interno, senza ingerenza fisica e nel rispetto della riservatezza. Solo se queste danno degli esiti che propendono verso il consumo di bevande alcoliche si potrà procedere con la seconda fase.

Probabilmente segnali immediatamente percepibili sono un odore caratteristico oppure il parlare in modo strascicato, o la presenza di bottiglie vuote in auto. In questa fase, comunque oltre ad osservare c’è la possibilità di usare apparecchi portatili, non invasivi.

Se la fase preliminare dà esito sfavorevole all’automobilista e in ogni caso, a seguito di incidente, potrà essere accompagnato al più vicino comando per verifiche più precise. Eventualmente questi esami potranno essere delegati anche a una struttura sanitaria.

Etilometro: quali sono i diritti dell’automobilista

Come visto, nel momento in cui siamo fermati gli agenti possono valutare che ci sia la necessità di verificare lo stato dal nostro sangue. Solo in quel modo potranno eventualmente contestarci lo stato di ebrezza. Per farlo in modo scientifico viene utilizzato un etilometro: un apparecchio dentro cui ci viene chiesto di soffiare, che misura la quantità di alcool presente nel nostro respiro.

Si tratta di apparecchi che devono essere tarati con cura e devono essere sottoposto a controlli periodici che ne accertino la precisione. Per maggiore sicurezza il test viene ripetuto due volte a distanza di cinque minuti. In aggiunta o in alternativa è possibile fare anche un prelievo ematico in un ospedale.

Prima di essere sottoposto al test, sia che si tratti di etilometro che di prelievo ematico in ospedale, l’interessato deve essere avvisato della possibilità di essere assistito in quella fase da un avvocato. Solo se rifiuti l’assistenza si potrà procedere subito, altrimenti si dovrà attendere l’arrivo del legale.

Considerando che questo tipo di verifica deve essere fatta in termini piuttosto stretti, per evitare che nel frattempo l’alcool venga assorbito dall’organismo e il risultato non sia più veritiero, la giurisprudenza ha interpretato questa regola in modo elastico. Si è infatti detto che se l’avvocato dovesse tardare troppo ad arrivare, si potrà comunque procedere alla verifica. Sarà sempre illecito un controllo fatto senza informare l’indagato dei suoi diritti

Rifiutarsi, in ogni caso non è una opzione possibile, anzi è un reato sia nel caso non ci accetti l’etilometro sia nel caso non si firma il consenso informato all’ospedale che ci dovrebbe fare il prelievo. Nella maggior parte dei casi saremo assolti, perché si tratta di un fatto di particolare tenuità. Il nostro rifiuto però potrebbe essere valutato come un punto a nostro sfavore nel fissare la sanzione, se lo stato di ebrezza viene comunque accertato.

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