Entro quanti anni si può impugnare un atto di donazione? Ecco cosa devi sapere 

La donazione si può impugnare, ma attenzione a non aspettare troppi anni! Se la donazione è stata camuffata da vendita si può impugnare?Quando si può richiedere la restituzione

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Impugnare una donazione è possibile, ma occorre valutare diverse norme. Nella fase dell’acquisto di un immobile è possibile che colui che risulti impegnato nella compera (acquirente), scopra la presenza della donazione. 

Non un grosso problema, ma potrebbe provocare non pochi impedimenti, questo perché, alla base esistono diverse difficoltà da affrontare e non vanno solo per la complessità di richiedere un mutuo.

Tecnicamente le problematicità sono per lo più legate dalla presenza degli eredi. Se sopraggiunge la morte del donante possono adire per via legale, richiedendo l’impugnazione dell’atto di donazione. 

D’altra parte, le banche alzano un muro sulla sottoscrizione di mutui su immobili donati, questo perché l’immobile potrebbe risultare non coperto da garanzia ipotecaria. 

La donazione si può impugnare, ma attenzione a non aspettare troppi anni

Prima di capire esattamente quando può essere impugnato un atto di donazione, è importante sottolineare che parliamo di un contratto bilaterale (un accordo vincolante tra due parti) con cui si dona un bene. L’atto è valido quando non compromette il diritto alle quote legittime degli eredi. 

L’atto di donazione viene stipulato dal notaio alla presenza di due testimoni. Se, così non fosse la donazione perderebbe la sua efficacia e verrebbe considerata come un atto nullo a tutti gli effetti di legge. 

Il donante attraverso l’atto di donazione cede prima della successione una parte dell’eredità, per questo motivo, l’atto è soggetto a impugnazione. Il legislatore nel chiarire i diversi aspetti legati alla donazione tutela l’asse patrimoniale come diritto legittimo di tutti gli eredi. È possibile impugnare l’atto di donazione entro cinque anni dalla stipula. 

In sostanza, con il termine “impugnazione” si intende la possibilità degli eredi di procedere alla contestazione dell’atto. In linea generale, si tenta prima un compromesso con la stipula di un accordo stragiudiziale, poi si passa all’impugnazione dell’atto.

Impugnare la donazione: ecco chi può farlo e quando 

L’atto di donazione non può essere impugnato prima della morte del donante. Ma, si tratta di un passaggio che si innesca in una fase successiva, ovvero quando di eredi prendono consapevolezza che l’immobile è oggetto di donazione.

È, importante sapere, che al di la della donazione con la scomparsa del donante, l’immobile donato rientra a tutti gli effetti della normativa vigente nel patrimonio ereditario, quindi, spetta la quota di legittima agli eredi. 

Gli erediti possono far valere il diritto di riduzione entro un periodo massimo di non oltre 10 anni, con decorrenza dalla data del decesso del donante. 

Nell’ipotesi in cui la vendita dell’immobile donato viene conclusa, l’erede può presentare al giudice la richiesta di restituzione dello stesso. Questo, è il motivo principale per cui le banche non sono molto favorevoli a stilare forme di finanziamenti o mutui in presenza d'immobili donati. 

Entro quanti anni si può impugnare un atto di donazione? Quando si può richiedere la restituzione

Dalla donazione alla restituzione dell’immobile donato possono passare tra 10 e 20 anni. Ciò significa che l’erede può avanzare la richiesta di restituzione dell’immobile tenendo conto di un periodo pari a 20 anni con decorrenza dalla data dell’atto di donazione. 

Sul termine di prescrizione è importante considerare che con l’impugnazione dell’atto di donazione interrompe la norma, si attiva quello che in gergo è più conosciuta come interruzione della prescrizione.

Solo dopo un decennio dalla scomparsa del donante si può state tranquilli che l’atto di donazione non potrà essere più oggetto di un atto stragiudiziale di contestazione. Mentre, nel caso di vendita dell’immobile donato a terzi occorre attendere almeno 20 anni. Se, nel frattempo non è stata proposta alcuna opposizione promossa dagli eredi.  

Eventualmente, se esiste un’armonia tra gli eredi questi possono avanzare una rinuncia alla riduzione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 558 del codice civile.

Se la donazione è stata camuffata da vendita si può impugnare?

Per evitare problemi legali e familiari, spesso si ricorre a qualche piccolo stratagemma, ovvero procedere con una vendita diretta. Non viene redatto un atto di donazione, ma bensì, il donante procede con la vendita dell’immobile direttamente all’erede.

In questo caso, se l’immobile viene venduto anche in una fase successiva alla morte del de cuius, gli eredi non si trovano nella posizione di avanzare pretese. In linea generale, non potrebbero promuovere alcuna azione di opposizione alla vendita. 

Esiste la possibilità di procedere all’opposizione della vendita, se viene provato che non è avvenuta secondo i canoni normativi, ma bensì, che si tratta di una vendita simulata. In questo caso, l’erede dispone di un periodo di cinque anni per rivalersi del diritto alla quota legittima. 

Concludendo, si consiglia di consultare un professionista esperto nel settore per controllare la presenza dei termini di prescrizione inerenti al proprio caso personale.