Come e quando l'INAIL paga l'infortunio in smart working

Anche chi è in smart working e ha un contratto di lavoro subordinato ha un posto di lavoro. Quando ci si trova, o quando ci sta andando, ha diritto al risarcimento dell'INAIL in caso si faccia male. Ci sono però delle restrizioni e degli obblighi sia da parte del lavoratore che del datore di lavoro.

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Il lavoro in smart working, per quanto sia arrivato per molti all’improvviso e senza essersi effettivamente preparati, ha avuto il tempo, nell’ultimo anno di entrare nella consuetudine di molti lavoratori. Spesso organizzato in modo sommario, a volte considerato come qualcosa da poter essere fatto ovunque, basta la presenza di una presa della corrente a cui attaccare il computer e di una connessione a internet. Per altri una serie di mansioni da svolgere, in modo spezzettato tra i ritagli di tempo lasciati liberi dalle incombenze domestiche e dalla cura dei figli.

In realtà le cose non dovrebbero essere viste in questi termini, soprattutto se consideriamo lo smart working dal punto di vista della sicurezza. Ci riferiamo in particolare a quelle che sono classificate come le malattie professionali e gli infortuni da lavoro. Si tratta di eventi sgradevoli, ma che possono succedere in qualsiasi posto sia svolto il lavoro, anche al sicuro del proprio appartamento come dimostrano i numerosi incidenti domestici che si verificano ogni anno.

L’INAIL ha più volte ribadito che entrambe vadano riconosciute a chi lavori in smart working e che ai fini della valutazione delle indennità a cui ha diritto il lavoratore si debbano prendere in considerazione gli stessi criteri utilizzati per chi lavori in modo classico, nella sede o in una succursale dell’azienda da cui è stato assunto.

L’INAIL riconosce gli infortuni nello smart working

Con la circolare numero 48 del 2017 l’Istituto Nazionale Invalidi sul Lavoro ha precisato che

lo smart worker è tutelato contro gli eventuali infortuni e le malattie professionali occorsi sia durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo prescelto secondo l’ordinaria disciplina degli incidenti in itinere sia per gli eventuali infortuni occorsi durante lo svolgimento della prestazione lavorativa nel luogo concordato come postazione lavorativa.

Qual è il luogo di lavoro per lo smart working

Nel nostro ordinamento esiste una definizione precisa di che cosa si intenda per luogo di lavoro, e di conseguenza di quali siano i luoghi dove ci sia protezione da parte dell’INAIL in caso di infortuni anche in smart working. L’articolo 62 del decreto legislativo 81 del 2008 considera come l

uogo di lavoro uno spazio che ospita posti di lavoro all’interno o all’esterno dell’azienda o di una area produttiva o anche in un ambiente gestito dalle stesse aziende a cui il lavoratore può accedere.

Una definizione di questo tipo, da sola potrebbe far pensare che lo smart working visto che non si svolge luogo di proprietà dell’azienda e non è gestito dalla stessa dovrebbe rimanere fuori dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. In realtà così non è, ma come precisa l’INAIL non qualunque luogo può diventare posto di lavoro, ma solo quello concordato tra le parti, che sicuramente con un po’ di buonsenso arriveranno a un compromesso che tenga conto sia delle esigenze del lavoratore che a quelle di avere un luogo tranquillo e riservato dove portare a termine al meglio le proprie mansioni.

Nello smart working sono coperti gli infortuni sul luogo di lavoro

Lo smart working prevede la classica copertura degli infortuni sul luogo di lavoro. Non è necessario avere una assicurazione specifica, perché da questo punto di vista lo parifica a quello classico svolto nei locali di proprietà della propria azienda. Per luogo di lavoro in questo caso si intende la propria abitazione o quello che sia stato preventivamente comunicato al datore di lavoro. 

Quindi se per esempio in una bella giornata e in un luogo dove non vige la zona rossa con divieto di sostare all’aperto, si è deciso di portarsi il computer al parco e di lavorare da lì, l’eventuale infortunio occorso in quel frangente non sarà pagato. Allo stesso modo l’INAIL si comporterà nel caso in cui ci sia stato un cambio di indirizzo non comunicato preventivamente al datore di lavoro. Attenzione, quindi a dare le informazioni corrette al datore di lavoro e nel caso, a causa di qualche emergenza fosse necessario spostare ad un altro indirizzo la postazione di lavoro, a inviare subito una email o un messaggio e a tenerne traccia. In casi di questo genere anche farsi ospitare dal vicino che abita sul nostro stesso pianerottolo significa non essere sul posto di lavoro.

Nello smart working sono coperti anche gli infortuni in itinere

Anche per lo smart working la copertura INAIL sugli infortuni è estesa anche a quelli che sono avvenuti in itinere. La ragione è che si tratta di un lavoro che avviene fuori dai locali dell’azienda, ma non necessariamente nella propria abitazione. La legge 81 del 2008 all’articolo 23 stabilisce che

il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro accorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento dell’attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni previste per chi lavori nei locali dell’azienda.

Ad essere coperti sono solo gli infortuni che avvengono nel percorso più breve utilizzabile. Non sono coperti per esempio quelli che avvengono se ci fermiamo per andare al supermercato, per fare una commissione, o se decidiamo di allungare la strada per esempio per portare a spasso il cane. Attenzione, poi al mezzo di trasporto usato, perché l’INAIL spesso ha rifiutato di riconoscere l’infortunio sul lavoro a persone che avevano fato un incidente in auto, quando ci sarebbe stata la possibilità di percorrere lo stesso tragitto con i mezzi pubblici, senza eccessivo aggravio di tempo o di spesa. Infine attenzione al concetto di percorso abituale. Anche se il tempo impiegato è lo stesso, il fatto di avere modificato la strada potrebbe essere usato contro di noi. Su cose di questo tipo l’INAIL è piuttosto severo e se lo ritiene ha la facoltà di fare delle indagini prima di concedere l’indennizzo.

Obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza dello smart working

Nel nostro ordinamento esiste una norma di carattere generale: il numero 2087 del codice civile che impone al datore di lavoro di adottare qualsiasi misura utile a prevenire sia i rischi insiti nel luogo di svolgimento delle mansioni sia i rischi esterni al luogo di lavoro.

La Corte di Cassazione con le decisioni numero 3282 del 2020 su questo punto ha precisato che questo articolo non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa come difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Ne può desumersi un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire un ambiente di lavoro a rischio zero.

Obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi dello smart working

Con un'altra sentenza, la 45909 del 2017 la Corte di Cassazione ha esaminato quali siano gli obblighi del datore di lavoro in termine di garanzia della sicurezza del luogo di lavoro per chi sia in smart working. La suprema corte ha ribadito che ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di luogo di lavoro, a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell’ambito il proprio lavoro.

La corte poi aggiunge che in queste ipotesi il datore di lavoro ha la responsabilità di valutare il rischio a cui il lavoratore in smart working potrebbe essere esposto. Questa valutazione si realizza con la verifica dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolge l’attività in smart working. La verifica dovrebbe essere stata fatta dal datore di lavoro o da tecnici da lui inviati preliminarmente all’inizio dell’attività. Non sarà invece ritenuto responsabile nel caso un rischio sia insorto in un momento successivo alla valutazione dei rischi e del quale sia rimasto inconsapevolmente all’oscuro. 

La Corte quindi pur estendendo al datore di lavoro le responsabilità in tema di prevenzione degli infortuni anche ai locali dove si svolge lo smart working, riconosce che sia impossibile fare un controllo quotidiano dello stato dei luoghi. In questo entra una corresponsabilità dello stesso lavoratore che dovrebbe preoccuparsi di segnalare ogni cambiamento di rilievo che sia avvenuti dopo il controllo del datore di lavoro.

Obbligo di formare chi è in smart working sulla sicurezza

Altro obbligo imposto a tutti i datori di lavoro e che per esteso va applicato anche a chi si trovi in smart working è quello di formarli sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni. Ogni azienda deve far partecipare a una serie di corsi i propri dipendenti in orario di lavoro e quindi corrispondendo lo stipendio come se lavorassero in quelle ore.

Sarà considerato corresponsabile dell’infortunio e sottoposto alle severe pene previste per l’inosservanza delle leggi in materia di sicurezza sul posto di lavoro chi non formi adeguatamente i propri lavoratori.

Nel caso di persone assunte inizialmente per lavorare nei locali dell’azienda e poi passate in smart working, la formazione sulla sicurezza già ricevuta non sarà sufficiente. Il datore di lavoro dovrà provvedere a integrare la formazione tenendo conto delle novità intervenute.

Come fare denuncia di infortunio in smart working

Secondo quanto si legge sul sito dell’INAIL la denuncia dell’infortunio è l’adempimento al quale ogni datore di lavoro è tenuto nei confronti dell’INAIL in caso di infortunio di lavoratori dipendenti o assimilati che siano pronosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, indipendentemente da ogni valutazione circa l’indennizzabilità. Per gli infortuni che durino almeno un giorno escluso quello dell’evento vi è comunque l’obbligo di inoltrare una comunicazione a fini statistici.

La denuncia va presentata esclusivamente in maniera telematica per tutti i lavoratori e dal febbraio del 2021 anche per quelli in smart working. Sarà responsabilità del lavoratore contattare celermente il datore di lavoro e fornirgli tutte le informazioni necessarie a compilare la denuncia.