Quando gli inquilini possono partecipare, intervenire e votare alle riunioni condominiali

Anche gli inquilini possono partecipare alle riunioni condominiali? Quando possono intervenire e votare? Ecco cosa dice la legge.

Chi vive in condominio, sicuramente, saprà molto bene cosa sono le assemblee condominiali e il ruolo importante che ricoprono.

Si tratta, infatti, dell’organo deliberante del condominio, ovvero dove si discute, si cercano di risolvere problemi e si prendono e, appunto, si deliberano le decisioni su quello che concerne il condominio. Per alcuni interventi, serve la maggioranza dei condomini che rappresenta almeno cinquecento millesimi, per altri serve, invece, l’unanimità.

Ogni condomino è chiamato non solo a parteciparvi, ma anche ad esprimere il proprio voto su ogni punto dell’ordine del giorno. 

Ma in caso di immobile in affitto sito in un condominio, il conduttore può prendere parte alle riunioni condominiali? Può votare

Spieghiamo in modo semplice ed efficace qual è la funzione delle riunioni condominiali, soffermandoci su chi può e deve parteciparvi e, più in particolare, se e quando gli inquilini possono prendervi parte.

Chi partecipa alle riunioni di condominio

È bene non sottovalutare il valore dell’assemblea condominiale, in quanto si tratta di un organo deliberante molto importante. 

L’amministratore di condominio è tenuto alla convocazione dell’assemblea almeno una volta all’anno, per far approvare il bilancio consuntivo e per discutere dei vari punti fissati nell’ordine del giorno.

Chi partecipa, quindi, alle riunioni condominiali? Innanzitutto, l’amministratore di condominio che convoca l’assemblea. Ovviamente, sono chiamati a partecipare i condomini, non soltanto i proprietari degli immobili, ma anche inquilini, usufruttuari e nudi proprietari.

Se non si può partecipare personalmente, si può delegare un altro condomino? Assolutamente sì, è possibile delegare un altro condomino a partecipare alla riunione, il quale, oltre al suo voto, può anche esprimere il voto dei condomini deleganti, naturalmente, in base alle loro specifiche indicazioni. 

Ovviamente, ci sono alcune differenze che devono essere necessariamente analizzate, in relazione all’eventuale diritto di voto e di intervento degli inquilini durante le riunioni di condominio.

Chi è in affitto può partecipare alle assemblee condominiali

Molto spesso, gli inquilini di un immobile in affitto sito in un condominio, si chiedono se possono partecipare alle riunioni condominiali, soprattutto quando si discute di questioni per le quali sono direttamente interessati.

Gli inquilini possono partecipare, comunque, come delegati del proprietario dell’immobile.

Ebbene, gli affittuari hanno la possibilità di partecipare alle assemblee condominiali e votare in luogo del proprietario dell’immobile, ma solo in determinate e specifiche circostanze.

Quando questi possono votare? I conduttori hanno la possibilità di votare nelle delibere assembleari solo in relazione alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di quelli di condizionamento dell’aria (sono quelle decisioni che riguardano la ripartizione delle spese). In questo caso, non c’è bisogno di delega, perché i conduttori sono effettivamente i sostituti del proprietario.

E per quanto riguarda le delibere relative agli spazi comuni? In questo caso, gli affittuari possono partecipare e intervenire, ma non esprimere il diritto di voto, che rimane di esclusiva pertinenza del proprietario dell’immobile. Infatti, se i conduttori non partecipano alla riunione, la delibera in merito ai punti discussi è comunque valida.

Gli inquilini, quindi, possono partecipare alle riunioni condominiali, come delegati del locatore, con diritto di voto, nelle situazioni indicate, e senza diritto di voto. La legge, infatti, prevede che i conduttori abbiano il diritto, ma non l’obbligo, a prendere parte alle assemblee.

Chi deve essere convocato in assemblea condominiale

L’amministratore di condominio deve convocare l’assemblea di condominio, almeno una volta all’anno, per l’eventuale rinomina o revoca del suo mandato, per chiedere l’approvazione del consuntivo e per discutere dei punti inseriti nell’ordine del giorno.

In che modo si convoca? L’atto formale è la convocazione, il cui avviso, l’amministratore è tenuto ad inviare ai condomini via fax, tramite raccomandata, utilizzando la PEC (Posta elettronica certificata) oppure, semplicemente, consegnato a mano.

Quando deve pervenire l’avviso? L’invio deve essere effettuato almeno venti giorni prima della riunione. Oltre all’invio ad ogni condomino, l’amministratore di condominio deve anche affiggere l’avviso nei locali del condominio.

Naturalmente, l’amministratore deve inviare l’avviso di convocazione anche agli inquilini, in quanto, come abbiamo già detto, hanno il diritto a partecipare all’assemblea.

In caso di condomini proprietari che non abitano permanentemente (tutto l’anno) nell’immobile, l’amministratore li può far partecipare all’assemblea tramite collegamento remoto; così facendo, il condomino può esprimere liberamente le proprie divergenze in merito alle discussioni inserite nell’ordine del giorno ed esprimere il proprio voto.

Sara Bellanza
Sara Bellanza
Aspirante storica contemporaneista, classe 1995.Amante della lettura e della scrittura sin dalla tenera età, ho una laurea triennale in Filosofia e Storia e una laurea magistrale in Scienze Storiche, conseguite entrambe presso l’Università della Calabria. Sono autrice di alcune pubblicazioni scientifiche inerenti alla storia contemporanea e alla filosofia: "L'insostenibile leggerezza della storia" e "L’insufficienza del linguaggio metafisico" per la rivista "Filosofi(e)Semiotiche", e "Il movimento comunista nel cosentino" per la "Rivista Calabrese di Storia del '900".Nonostante la formazione prettamente umanistica, la mia curiosità mi ha spinto a conoscere e a informarmi sugli ambiti più disparati. Leggo, scrivo e fotografo, nella speranza di riuscire a raccontare il mondo così come lo vedo io.
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