Mantenimento dei figli: come si calcola e cosa comprende

Cosa comprende l'assegno di mantenimento dei figli? Ecco le regole di calcolo secondo la legge e le spese da prendere in considerazione.

L’assegno di mantenimento ai figli spetta in caso di divorzio e di separazione dei coniugi con prole a carico. Il suo importo è stabilito dal giudice e deve rispettare i criteri che si possono evincere, in maniera indiretta, sia da quanto previsto dalla legge che dalle ultime sentenze della Giurisprudenza. 

Per calcolare il suo importo, si può fare riferimento anche ad alcune tabelle che sono state elaborate da diversi Tribunali italiani, come quello di Firenze, quello di Monza e di Palermo; ma, ad ogni modo, ciò a cui fa riferimento il giudice per calcolare l’importo dell’assegno che verrà erogato alla prole è la valutazione della situazione reddituale e patrimoniale dei genitori e, soprattutto, alle esigenze del figlio. 

I criteri per il calcolo dell’assegno di mantenimento dei figli

La legge non prevede in maniera espressa i criteri specifici sui quali potrà essere calcolato l’importo relativo all’assegno di mantenimento dei figli. Dunque, vien da sé, che sarà il giudice stesso a dover applicare dei criteri generali, di massima, tenendo comunque presente ciò che viene disciplinato dalla normativa nazionale e delle più recenti sentenze della Corte di Cassazione.

In particolare, i giudici, nello stabilire quale debba essere l’importo di questo assegno, avranno l’obbligo di:

  • rispettare il principio di proporzionalità tra i due coniugi, tenendo conto, dunque, dei redditi percepiti, delle attività finanziarie possedute da ognuno di essi;
  • considerare il valore degli immobili posseduti e l’eventuale rendita che potrebbe derivare dalla concessione in locazione di uno di questi da parte dei coniugi;
  • assicurare ai figli un tenore di vita che gli conceda la possibilità di continuare a vivere nelle condizioni in cui hanno fatto fino a quel momento.

Inoltre, i giudici potranno anche tenere conto dei seguenti aspetti relativi ai figli, ovvero:

  • potranno tenere conto delle esigenze specifiche che potrebbero avere;
  • potranno tenere in considerazione la loro età.

Tutti questi aspetti faranno variare, anche di molto, l’importo previsto dell’assegno di mantenimento e, inoltre, fanno aumentare il margine di discrezionalità concesso ai giudici, nello stabilire la misura del mantenimento dei figli.

Questi criteri si possono definire come dei criteri indicativi, per l’appunto, in quanto ogni singolo giudice tutelare avrà la facoltà di stabilire l’importo che ritiene più opportuno, in base alle condizioni economiche della famiglia in questione.

Come si calcola

Stando a quanto detto nel precedente paragrafo, riguardo ai criteri generali che bisogna seguire per poter stabilire l’importo relativo all’assegno di mantenimento dei figli, bisogna aggiungere che alcuni Tribunali hanno elaborato delle proprie tabelle oppure hanno predisposto degli altri strumenti per poter procedere con il rispettivo calcolo.

In particolare, i Tribunali che hanno provveduto ad esplicitare gli importi e ad adottare questa iniziativa sono stati:

  • il Tribunale di Firenze, il quale ha elaborato un particolare modello, ovvero il MoCAM (Modello per il Calcolo dell’Assegno di Mantenimento);
  • il Tribunale di Monza, il quale ha elaborato un particolare modello, riguardante i “Criteri di liquidazione dell’assegno di mantenimento per coniuge e figli in materia di separazione e di divorzio”;
  • il Tribunale di Palermo, il quale ha elaborato un software, disponibile gratuitamente per tutti, che consente di calcolare l’assegno di mantenimento nei procedimenti di separazione e di divorzio, disponibile presso il sito www.giustiziasicilia.it.

In generale, queste tabelle prevedono delle forti semplificazioni, in quanto fanno riferimento solamente ai redditi che sono percepiti dai coniugi, senza valutare gli immobili, le altre attività ed i beni effettivamente posseduti da questi ultimi.

Infatti, come abbiamo visto, per stabilire l’importo esatto, il singolo giudice farà riferimento ai criteri che abbiamo analizzato in precedenza, ma potrà comunque servirsi di queste tabelle, le quali prevedono che:

  • il genitore al quale sia stata assegnata la casa coniugale, debba corrispondere un assegno di importo pari al 25% del suo reddito percepito;
  • il genitore al quale non sia stata assegnata la casa coniugale, debba corrispondere un assegno di importo pari al 33% del suo reddito percepito;
  • il genitore al quale sia stata collocata la prole ed al quale sia stata assegnata la casa coniugale, qualora sia presente un solo figlio, dovrà corrispondere un assegno di importo pari al 25% del reddito che percepisce;
  • il genitore al quale sia stata collocata la prole ed al quale sia stata assegnata la casa coniugale, qualora siano presenti due figli, dovrà corrispondere un assegno di importo pari al 40% del reddito che percepisce;
  • il genitore al quale sia stata collocata la prole ed al quale sia stata assegnata la casa coniugale, qualora siano presenti tre figli, dovrà corrispondere un assegno di importo pari al 50% del reddito che percepisce.

Questi importi sono puramente indicativi ed i giudici, dunque, non ci si devono attenere pedissequamente nel predisporre le loro sentenze, ma comunque possono essere utili e, ad ogni modo, fanno riferimento alla situazione in cui il genitore sia un operaio che percepisce uno stipendio mensile pari a 1.200 euro oppure un impiegato che percepisce uno stipendio mensile pari a 1.600 euro.

LEGGI ANCHE: Divorzio in Comune: come si fa, tempi e costi

Come si calcolano le spese straordinarie

Oltre all’assegno periodico che il figlio percepisce dai propri genitori, questi ultimi avranno anche l’obbligo di contribuire, per una misura pari al 50%, alle spese straordinarie che deve sostenere la rispettiva prole. Queste spese sono considerate un extra, in quanto, per vari motivi, non possono essere quantificate ed inserite all’interno dell’assegno di mantenimento ordinario.

Ecco quali sono le spese che possono essere considerate come straordinarie:

  • quelle spese imprevedibili;
  • quelle spese occasionali;
  • quelle spese che non è possibile quantificare in via preventiva;
  • quelle spese che sono legate ad alcuni fatti sopravvenuti che non erano preventivabili;
  • quelle spese che risultano essere estranee alle consuetudini della normale vita che viene condotta dalla prole, tenendo in considerazione il rispettivo livello sociale ed il tenore di vita relativo al nucleo familiare.

L’importo del contributo normalmente è diviso a metà tra i genitori, ma nulla vieta al giudice di stabilire una percentuale diversa per il contributo alle spese straordinarie dei figli, come ad esempio il 30% oppure il 70%, quando è presente un grande squilibrio tra i redditi che vengono percepiti da un coniuge rispetto all’altro.

Che cos’è, come funziona e cosa comprende l’assegno di mantenimento dei figli

Questo assegno può essere erogato e stabilito attraverso una delle seguenti modalità, ovvero:

  • dal giudice;
  • tra le parti, quando c’è questa possibilità e non si debba necessariamente ricorrere al Tribunale per stabilire gli importi da corrispondere alla propria prole.

L’importo deve tenere conto, in particolare:

  • delle esigenze di cui dispone attualmente il figlio;
  • del tenore di vita di cui quest’ultimo ha goduto fino al momento in cui i propri genitori vivevano ancora insieme;
  • delle disponibilità a livello economico che possiedono i due genitori;
  • del tempo di permanenza che il figlio trascorre presso l’uno e l’altro genitore;
  • del valore economico che si può attribuire ai compiti che vengono svolti dai genitori, relativamente alla loro prole.

Ma, ecco, nello specifico, in che cosa consiste e che cosa comprende l’assegno di mantenimento dei figli:

  • l’obbligo alimentare;
  • l’aspetto abitativo;
  • l’aspetto sanitario;
  • l’aspetto scolastico;
  • l’aspetto sociale;
  • l’aspetto sportivo;
  • l’assistenza morale e materiale;
  • la capacità di curare e di educare il proprio figlio;
  • la predisposizione di un’organizzazione domestica stabile.

Figli minorenni e figli maggiorenni: a chi versare l’assegno di mantenimento

Le regole riguardo a chi bisogna versare l’assegno di mantenimento dei figli sono diverse in base alla loro età, ed in particolare, al fatto che questi ultimi siano minorenni oppure maggiorenni. Infatti:

  • se i figli sono minorenni, bisogna corrispondere l’importo stabilito all’ex coniuge, secondo quanto viene disciplinato all’interno dell’art. 30 della Costituzione Italiana e degli articoli 147 e 148 del Codice Civile;
  • se i figli sono maggiorenni, bisogna corrispondere l’importo stabilito direttamente alla prole, ma solamente se sussistono alcune specifiche condizioni.

Un genitore, infatti, non potrà mai decidere autonomamente di corrispondere l’assegno di mantenimento direttamente al proprio figlio, ma potrà farlo solamente quando:

  • quest’ultimo provvede a richiederlo, in maniera espressa, attraverso il Tribunale, così come viene disposto all’interno della Sentenza n. 25300 dell’11 novembre 2013, emanata dalla Sezione I della Cassazione Civile;
  • lo comunica espressamente il giudice, così come viene disposto all’interno della Sentenza della Cassazione n. 20408 del 2011.

L’accertamento dei redditi: come funziona e quando viene effettuato

Quando i due genitori non riescono a mettersi d’accordo e a stabilire l’importo da corrispondere al proprio figli, riguardo all’assegno di mantenimento, allora interviene il giudice, il quale dovrà provvedere immediatamente ad effettuare una prima valutazione dei redditi, la quale avrà l’obiettivo di stabilire:

  • quale fosse il tenore di vita della famiglia durante il periodo della convivenza;
  • quali sono le condizioni patrimoniali e reddituali relative al periodo attuale.

Dopo aver effettuato questo tipo di accertamento, se il giudice nota che i redditi e le altre attività possedute dai coniugi non siano effettivamente in linea rispetto al tenore di vita che questi hanno sostenuto durante la loro convivenza, allora costui, se lo riterrà opportuno, richiederà un ulteriore accertamento, il quale sarà effettuato dalla Polizia Tributaria.

Questo accertamento verrà effettuato sui redditi e sui beni posseduti dalla coppia, che sono considerati in contrasto rispetto al tenore di vita di questi ultimi.

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