Matrimonio in chiesa e Comune: ecco i documenti necessari

Quali documenti servono per il matrimonio in Comune e in chiesa e quali per quello concordatario. Differenze tra i riti, tempistiche e pubblicazioni.

Se la decisione è presa e vi state preparando per convolare a nozze, è il caso di riflettere anche su tutta la parte burocratica e in particolare sui documenti che devono essere presentati da entrambi i nubendi prima di essere ammessi davanti all’ufficiale di stato civile o davanti al proprio parroco. Si tratta di una procedura preliminare al matrimonio, ma che al contrario di tutte le prenotazioni di sale, scelte di abiti, fiori, testimoni e quant’altro, non può essere fatta con troppo anticipo.

Sia che si scelga il rito civile, quello religioso o quello concordatario, bisogna prima procedere con le pubblicazioni: in sostanza la volontà dei due futuri coniugi deve essere resa nota a tutti affiggendo in un apposito albo, sia in Comune che in chiesa, i loro nomi e le altre generalità che li possono individuare. Lo scopo è quello di consentire a chi fosse a conoscenza di qualche impedimento di avvisare per tempo il celebrante.

Considerato che questo tipo di ostacoli potrebbero sorgere anche nel corso della vita, la durata delle pubblicazioni è di soli sei mesi. Trascorso quel periodo devono essere rifatte. Meglio quindi attendere se non fino all’ultimo, almeno a ridosso della data prescelta. Attenzione però a non aspettare troppo perché, soprattutto nel caso in cui i due sposi provengano da comuni, se non da nazioni diverse, reperire tutta la documentazione potrebbe richiedere del tempo col rischio di dover rinviare le nozze.

Documenti da presentare per il matrimonio in Comune

Chi decida per il rito civile in Comune in realtà deve presentare ben pochi documenti, anche se la procedura può richiedere più di un passaggio agli uffici dell’anagrafe. Leggiamo sul sito del comune di Roma Capitale che:

“Gli interessati devono presentare un documento di identità in corso di validità, il codice fiscale e una autocertificazione.”

Per gli italiani e per gli stranieri con cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea è sufficiente mostrare per identificarsi la carta di identità. Per gli extracomunitari, invece, è necessario avere il passaporto. Si ricorda poi che per codice fiscale si intende il tesserino plastificato, sia quello vecchio bianco e verde rilasciato in passato sia la Carta Nazionale dei Servizi, e non basta mostrare un foglietto, oppure recitarlo a memoria.

Per arrivare alle pubblicazioni servono anche tutti i documenti che certificano lo stato di libertà e l’assenza di impedimenti. Questi, però facendo seguito alla normativa prevista con la legge numero 445 del 2000 che vieta alle amministrazioni pubbliche di chiedere informazioni già presenti nei propri archivi, sono reperiti in autonomia dall’ufficio competente.

Si tratta del certificato contestuale di residenza, cittadinanza e di stato libero, inoltre della copia integrale dell’atto di nascita, per i divorziati di quella del precedente matrimonio, e per i vedovi dell’atto di morte del coniuge. Deve inoltre essere portata una marca da bollo da 16 euro, o due nel caso uno dei due fidanzati non risieda in quel Comune o sia registrato all’AIRE.

Se uno o entrambi i fidanzati sono cittadini stranieri, dovranno, in autonomia, procurarsi un nulla osta al matrimonio o un certificato di capacità matrimoniale. Si tratta di un documento con contenuto e modalità di richiesta leggermente diversa a seconda del paese di provenienza e degli accordi che sono intervenuti con l’Italia. Viene rilasciato rivolgendosi alla propria ambasciata o al proprio consolato con sede sul territorio italiano. Gli extracomunitari dovranno anche legalizzare la firma sul nulla osta rivolgendosi alla prefettura competente per territorio.

E per il matrimonio in chiesa?

Chi decida di celebrare il matrimonio in chiesa deve tenere conto che, trattandosi di un rito riservato solo a chi pratichi la religione cattolica, dovrà dimostrare oltre che di essere libero da altri vincoli di tipo matrimoniale anche, se non di praticare, quantomeno di avere già ricevuto i primi sacramenti religiosi. Tutte le parrocchie – se pur con modalità diverse – poi chiedono ai due promessi sposi di seguire un corso prematrimoniale.

I documenti da presentare sono l’attestato di frequenza rilasciato alla fine del corso, tenuto nella stessa o in un’altra parrocchia in genere, poi è previsto anche un colloquio con il parroco, che verifica l’effettiva intenzione di sposarsi, ma si tratta di qualcosa di piuttosto informale, che non viene verbalizzato. 

Servono poi il certificato di battesimo e di cresima che vengono rilasciati dalla parrocchia dove sono stati somministrati i sacramenti. Per chi decida di sposarsi in una parrocchia diversa dalla propria o fuori dal comune di residenza serve anche il nulla osta rilasciato dalla Curia.

Infine, ultimo nell’elencazione, ma tra i primi in ordine di importanza il certificato di stato libero ecclesiastico, con il quale si attesta che non c’è un matrimonio religioso ancora valido. 

Si ricorda che il divorzio non basta a sciogliere anche gli effetti religiosi di un matrimonio, che viene meno solo con l’annullamento o con la morte di uno dei due coniugi. Questo documento può essere sostituito anche con un semplice giuramento fatto davanti al parroco che riceve la domanda.

Cosa serve per il matrimonio concordatario

Chi decide di sposarci con il rito religioso, ma estendendo gli effetti anche a quello civile deve presentare in sostanza i documenti che accontentino sia la chiesa che il Comune. Si tratta però di una procedura meno complessa di quanto si pensi, perché la legge ci è venuta incontro delegando alcune funzioni al sacerdote celebrante evitando che gli sposi debbano fare la spola tra un ufficio e l’altro.

Chi decide per il rito concordatario dovrà consegnare al parroco oltre ai documenti di tipo religioso anche un certificato di nascita, quello di residenza e quello di cittadinanza, eventualmente anche in forma contestuale, cioè su un unico foglio. Della richiesta verrà inviata copia al comune con il via libera dal punto di vista religioso, e si potrà procedere alle pubblicazioni. In questo caso le marche da bollo da allegare sono di 14,62 euro.

Trascorsi gli otto giorni sarà disponibile il nulla osta che andrà consegnato al celebrante, per avere il via libera definitivo e per fissare la data delle nozze. Si ricorda che il nulla osta vale solo sei mei, trascorsi i quali si deve ripetere tutto da capo.

Matrimonio in Comune e in chiesa, perché servono documenti diversi

La ragione della necessità di presentare, a volte, gli stessi, a volte diversi documenti, nel caso si decida di sposarsi in chiesa o in Comune, dipende dal fatto che pur trattandosi sempre dall’ufficializzazione della volontà di un uomo e di una donna della volontà di vivere assieme secondo le regole fissate per il matrimonio, diversi sono gli effetti che ne derivano a seconda del tipo di rito scelto.

Precisiamo, innanzitutto, che cosa diversa è il rito religioso, da quello concordatario, anche se di fatto viene celebrato sempre davanti a un sacerdote del culto cattolico. Nel primo caso di tratta di un atto che ha valore esclusivamente nell’ambito religioso, mentre per lo stato italiano quelle due persone non hanno alcun legame. Secondo quanto disposto con i Patti Lateranensi del 1929, di seguito modificati e ratificati con la legge numero 121 del 25 marzo 1985:

“I matrimoni celebrati davanti a un ministro cattolico hanno piena validità anche per lo stato italiano, purché siano trascritti nel registro dello stato civile e siano preceduti da regolare pubblicazione”.

Vediamo che si tratta di un notevole risparmio di tempo rispetto al passato, quando era richiesto un doppio passaggio a chi desiderava che i propri voti avessero valore sia davanti a Dio che all’uomo. Non cadono però tutte le formalità che ognuna delle due autorità chiede, tra questi i documenti da presentare, e nel corso della celebrazione l’obbligo di leggere una serie di articoli del codice civile e poi di trasmettere il verbale al Comune per la registrazione.

Quali documenti servono il giorno delle nozze

Può sembrare un’ovvietà, ma il giorno in cui si celebra il matrimonio, non bisogna dimenticare a casa i documenti di identità. Nella maggior parte dei casi si tratta di una cautela non necessaria, perché è probabile che chi si sposi davanti a un parroco già lo conosca perché lo ha incontrato durante il corso prematrimoniale o in occasione delle pubblicazioni e del colloquio preliminare.

Non ci sarà in quel caso la necessità di verificare che chi si presenta davanti all’altare sia effettivamente chi dice di essere. Dopo la cerimonia dovrà comunque essere compilato un verbale nel quale dovranno essere riportati tutti i dati esatti, a pena di nullità, anche dei testimoni, quindi è opportuno verificare che tutto sia a portata di mano.

Sia i due nubendi che i testimoni, invece devono essere identificati prima del rito nel caso si presentino davanti a un ufficiale di stato civile, che probabilmente non li conosce e che comunque deve verbalizzare l’avvenuto riconoscimento. Sarà sufficiente la carta di identità e il passaporto per chi venga da un paese esterno all’area dell’Unione Europea. L’attestazione delle avvenute pubblicazioni e il nulla osta invece dovrebbero già essere a disposizione dell’officiante.

Matrimonio in una chiesa diversa da quella cattolica

Possibile, per chi lo desideri e segua una religione diversa da quella cattolica sposarsi nella propria chiesa o tempio, con la possibilità di estendere gli effetti dell’atto anche alla sfera civile. Sul sito del comune di Asuni troviamo una lista delle confessioni religiose che hanno stipulato concordati con lo stato italiano e per i quali la procedura da seguire è sostanzialmente la stessa.

Fermo restando che a seconda del tipo di religione scelta, saranno probabilmente chiesti documenti diversi, nulla cambia per la procedura da fare in comune. I due sposi si dovranno presentare all’ufficio anagrafe e chiedere le pubblicazioni, completate le quali riceveranno un nulla osta da consegnare al proprio celebrante che avrà l’onere dopo il rito di chiedere la registrazione anche per gli effetti civili.

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