Matrimonio celebrato all’estero: come farlo valere in Italia

Il matrimonio non è mai da prendere alla leggera :se si decide di contrarlo all'estro approfittando di regole più permissive si potrebbe rischiare di non vederselo, poi registrato in Italia. Ecco le regole per non correre rischi.

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Come noto i matrimoni in Italia sono in pauroso calo già da qualche decennio. Si stanno diffondendo le unioni civili o le cosiddette convivenze more uxorio, che pur non offrendo le garanzie date dall’unione classica, consentono, nel caso l’amore finisca di lasciarsi senza doversi preoccupare di separazione prima, e di divorzio in seguito, con tutto quello che ne consegue in termini di alimenti e divisione dei beni.

In controtendenza negli ultimi anni, invece stanno aumentando le cerimonie celebrate all’estero. Le ragioni non sono tanto legate ad improvvisi colpi di testa, fatti in una delle caratteristiche cappelle di Las Vegas ma spesso derivano da una scelta precisa.

Molti infatti valutano che una location lontano dall’Italia costituisca la scusa perfetta per invitare un numero minimo di invitati, senza offendere nessuno e fatti i dovuti conti risparmiando una bella sommetta.

Altre volte invece si tratta semplicemente di matrimoni fra persone provenienti da diversi paesi e la scelta è quella di festeggiare nel luogo di nascita dell’amato o dell’amata.

Detto questo uno dei problemi che deve essere affrontato è quello di quali siano le regole da seguire perché il sì detto all’ombra di una palma su una spiaggia esotica, su una nave da crociera o in una chiesetta sperduta nelle praterie americane sia valido anche per l’Italia, e non si debbano rifare tutte le pratiche.

Caratteristiche del matrimonio per essere valido anche in Italia

La regola per tutti indipendentemente dal luogo scelto è che il matrimonio sia valido secondo le regole stabilite dal luogo di provenienza di entrambi gli sposi. Quindi non possiamo scegliere di sposarci all’estero per eludere le regole che lo renderebbero nullo se fatto in patria. 

Le regole stabilite dal codice civile agli articoli 84 e seguenti sono che

può sposarsi solo chi sia maggiorenne, salvo che si tratti di un ultra sedicenne che abbia ottenuto l’autorizzazione dal tribunale, chi sia sano di mente, chi non sia già vincolato da un altro matrimonio o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Altre regole riguardano l’essere legati da legami di parentela o di affinità stretta. Deve inoltre sempre essere preceduto dalle pubblicazioni, che danno modo a chiunque di avvisare l’autorità pubblica che ci sia un qualsiasi tipo di impedimento all’unione.

Matrimonio presso un consolato

Il nostro ordinamento prevede la possibilità che il matrimonio sia celebrato presso un’ambasciata o un consolato italiano in qualsiasi paese del mondo. In questo caso è necessario presentare un’istanza all’autorità diplomatica, che come disposto dal decreto legislativo numero 71 del 2011

può esere rifiutata solo se le leggi locali impediscono quel matrimonio o se i due nubendi non risiedono in quella circoscrizione. 

Questo caso pur previsto sia al caso in cui entrambi siano cittadini, o a quello in cui lo sia uno solo è riservato solo a chi abbia traferito la residenza all’estero. Questa celebrazione deve essere preceduta come quelle fatte in Italia dalle pubblicazioni e ha in seguito lo stesso valore che se fosse stata celebra in patria.

Matrimonio davanti a un’autorità straniera

Prima condizione perché un matrimonio contratto all’estero abbia gli effetti di legge anche in Italia è che sia valido secondo la normativa del paese in cui è stato celebrato, oppure da quello dello stato di provenienza di uno degli sposi o del posto dove entrambi risiedono al momento in cui si sono celebrate le nozze.

La prima possibilità è quella di presentarsi davanti a un celebrante che sia autorizzato al rito civile. Si dovranno seguire le regole richieste dalla nazione scelta: possibile che siano necessarie le pubblicazioni, da non dovere ripetere in questo caso anche in Italia.

Sarà sempre chiesto il nulla osta al matrimonio. Si tratta di un documento da chiedere all’ufficiale di stato civile del nostro comune di residenza con il quale si certifica che non esistono impedimento all’unione. Attenzione perché la durata di quel documento è di soli sei mesi, passati i quali deve essere rifatto.

Solo per gli stati che hanno aderito alla Convezione di Monaco del 1980, che sono Austria, Germania, Grecia, Moldova, Paesi Bassi, Lussemburgo, Turchia, Svizzera, Spagna e Portogallo è sufficiente portare un certificato di capacità matrimoniale, che non deve neppure essere tradotto e legalizzato. 

Matrimonio religioso celebrato all’estero

Possibile scegliere di sposarsi all’estero anche con un rito religioso. In questo caso la regola è che sia valido e possa essere trascritto ogni rito purché sia stato fatto secondo le regole stabilite da quella nazione.

Unica eccezione invece per il matrimonio concordatario. Quello che viene celebrato da un sacerdote cattolico e che anche da noi, se sono rispettate alcune regole, ha lo stesso valore di quello fatto con rito civile.

La Corte di Cassazione ha deciso in questo caso che la chiesa cattolica sia un ente sovranazionale, quindi il matrimonio celebrato con questo rito è valido anche se in ipotesi sia stato fatto in una nazione che non lo ritiene valido. 

Dove trascrivere il matrimonio

Per diventare effettivo il matrimonio celebrato all’estero deve essere trascritto, cioè deve essere presentato davanti a un’autorità pubblica che ne verifica la regolarità del punto di vista formale e poi provvede a registrarlo all’ufficio dell’anagrafe, così che anche in Italia possa estendere i suoi effetti giuridici

Leggiamo sul sito del comune di Firenze che

chi contrae matrimonio all’estero deve chiedere al celebrante una copia dell’atto e consegnarlo all’autorità consolare competente per circoscrizione, contestualmente ne deve chiedere l’invio in Italia.

L’autorità provvederà ad inoltrare la pratica al comune presso la cui anagrafe deve essere fatta la registrazione. La trascrizione in alternativa può essere chiesta direttamente al proprio comune di residenza, o a quello dove si è chiesta la registrazione all’AIRE.

In questi casi sarà necessario informarsi presso il comune di interesse e verificare se sia possibile inviare i documenti e la richiesta per posta o se sia necessario presentarsi di persona e in quel caso le modalità per fissare un appuntamento.  I tempi per il completamento della procedura variano a seconda della mole di lavoro del singolo ufficio, ma in genere sono superiori ad alcuni mesi.

Documenti per trascrivere il matrimonio 

I documenti da presentare sono pochi e semplici da reperire. Innanzitutto un modulo già predisposto, e vidimato da entrambe le parti, poi una fotocopia del passaporto o della carta di identità di entrambi i coniugi.

L’atto di matrimonio presentato per la trascrizione deve essere in originale o in copia conforme. La legalizzazione può essere fatta direttamente dall’autorità consolare sulla base del disposto della legge numero 445 del 2000, oppure con apostille.

L’apostille è un timbro che in base al disposto dalla convenzione dell’Aja del 1961 può essere apposto da uno dei paesi che hanno aderito all’accordo e che ha la funzione di attestare che chi ha redatto l’atto è un funzionario pubblico e di dare valore legale alla firma e ai timbri apposti.

Il documento deve essere tradotto in lingua italiana conforme al testo straniero direttamente dall’autorità consolare che lo riceve oppure da un traduttore scelto dal richiedente, ma che possa apporre una firma legalizzata.

La traduzione non è necessaria se il rito si è celebrato in uno degli stati che ha aderito alla convenzione di Vienna del 1967, che prevede la redazione di questo tipo di atti in più lingue così da non rendere necessario questo passaggio.

Quando può essere rifiutata la registrazione di un matrimonio contratto all’estero

L’ufficiale di stato civile nel registrare un matrimonio contratto non si limita copiare quanto contenuto nell’atto. Deve anche fare una verifica sulla regolarità per l’ordinamento italiano.

Devono quindi essere assenti le ragioni che in Italia impediscono il matrimonio: per esempio la minore età di uno dei due sposi, oppure avere un rapporto di parentela stretto, o la presenza di un altro matrimonio per il quale il divorzio non sia ancora stato formalizzato. 

Come già detto non possiamo andare all’estero dove ci sono regole più permissive per eludere la legge italiana. Quella comunque ci aspetta al varco e ci blocca nel momento in cui chiediamo la registrazione.

Precisiamolo: il matrimonio non viene annullato, continua ad avere valore nello stato in cui è stato celebrato. In Italia invece non produrrà alcun effetto giuridico, nemmeno quello di impedire di andare all’altare con qualcun altro.

Possibilità di rifiuto è anche la contrarietà all’ordine pubblico inteso come l’insieme di principi etici, politici, sociali ed economici dell’ordinamento giuridico. In questa ipotesi il richiedente ha la possibilità di presentare un ricorso rivolgendosi alla Corte di Appello.

Nel caso di matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso si applica l’articolo 32 bis della legge numero 218 del 1995 secondo il quale

il matrimonio contratto all’estero da persone dello stesso sesso in Italia ha gli effetti dell’unione civile. 

I numerosi ricorsi, sono sempre stati rigettati, quindi almeno fino a quando non interverrà il legislatore nel belpaese sarà possibile beneficiare di tutti gli effetti dal matrimonio solo per una coppia composta da una donna e da un uomo.

Come fare ricorso se ci rifiutano la trascrizione del matrimonio

Se l’ufficiale di stato civile rifiuta di registrare il matrimonio che abbiamo contratto all’estero, dobbiamo far riferimento alla normativa che si applica in tutti i casi in cui ci venga negato in tutto o in parte un atto da parte dell’anagrafe.

Il nostro interlocutore sarà in questo caso il Tribunale competente per territorio sul luogo dove ha sede l’ufficio di stato civile che ha rifiutato l’atto.  I tribunali hanno la competenza per imporre la rettifica o la correzione dei registri dello stato civile anche in relazione agli atti provenienti dall’estero.

Altra possibilità è quella di rivolgersi al Segretario Generale del comune, al quale è attribuito il potere di sostituzione nei casi di inerzia del personale competente. Questa ipotesi si verifica se nonostante i solleciti l’atto non venga senza una ragione apparente registrato.