Matrimonio nullo: i casi in cui le nozze non sono valide

Divorzio e nullità sono la stessa cosa? Si tratta in entrambi i casi di sciogliere il matrimonio, però cambiano gli effetti, le procedure e le ragioni per cui le due richieste possono essere presentate.

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Si parla di frequente di divorzio come l’unico mezzo legale per mettere fine a un matrimonio non proprio ben riuscito. Si tratta, però, di un modo per mettere fine a un accordo, che è esistito, è stato legale ed ha prodotto degli effetti sia intesi come diritti che come doveri.

Cosa diversa, che non va mischiata con questa, è il caso di matrimonio nullo.

Non confondiamo le due cose, perché è vero che anche questo prevede di rivolgersi ad un avvocato e di trovarsi con il coniuge davanti a un giudice, però in questa ipotesi parliamo di un accordo che non avrebbe mai dovuto essere concluso perché c’erano già dall’inizio dei vizi che non lo rendevano valido.

Diversa quindi è la procedura da seguire e diversi sono gli effetti.

Non stiamo infatti parlando dello scioglimento di un contratto, termine forse freddo ma che ben si adatta alla realtà, visto che la legge lascia da parte qualsiasi romanticismo e punta subito al lato concreto della questione, ma di eliminare una situazione che per il nostro ordinamento non doveva nascere.

Presupposti per il matrimonio

Abbiamo detto che il matrimonio va visto dal punto di vista giuridico come un contratto. In effetti una situazione del tutto particolare, perché in gioco non ci sono principalmente delle questioni di tipo economico, ma anche sentimenti e rapporti umani, ma comunque pur sempre qualcosa che deve essere codificato e riportato entro limiti predeterminati.

Dei requisiti che devono essere presenti perché questo atto sia legittimo si occupa il codice civile negli articoli 86 e seguenti. Leggiamo sul sito del comune di Piombino che

i due nubendi devono essere maggiorenni, essere capaci di intendere e di volere, essere liberi di stato, non avere tra loro rapporti di affinità o parentela stretta.

Per quanto riguarda la maggiore età una eccezione è consentita, solo a chi abbia già compiuto il sedicesimo anno di età, se porti l’autorizzazione del Tribunale dei Minori, che valuterà le ragioni della richiesta e la maturità dei giovani.

La capacità di intendere deve essere considerata sia come assenza di incapacità riconosciuta, sia come consapevolezza di quello che si sta facendo nel momento in cui si celebra il rito. Pensiamo al caso di chi si presenti in stato di evidente alterazione dovuta a farmaci o a alcool.

La normativa prevede anche che nessuno dei due futuri sposi sia stato condannato per omicidio, tentato o riuscito, del coniuge dell’altro.

Per la donna devono essere trascorsi almeno trecento giorni dalla conclusione o dallo scioglimento del precedente matrimonio. In alternativa deve ottenere una dispensa dal Tribunale. Questo limite è fissato dalla necessità di non avere dubbi sulla paternità di un figlio la cui gravidanza si sia estesa tra un vincolo e l’altro. 

Quando il matrimonio è nullo

Il nostro codice civile prevede una serie di casi in cui il matrimonio è nullo. Si tratta di quello in cui uno o entrambi i coniugi siano minori di 16 anni, o di 18 se non avevano l’autorizzazione del Tribunale.

Questo caso potrebbe verificarsi se sono stati presentati all’ufficiale celebrante dei documenti falsi o alterati. In questo caso, però la legge consente di chiedere l’annullamento solo fino a un anno dopo la data in cui l’interessato abbia raggiunto l’età legale.

Altro caso è quello di chi fosse già impegnato da un altro vincolo valido. Si intendono in questo caso solo quelli che abbiano anche effetti civili. Non ha alcun valore a questo fine una celebrazione religiosa non trascritta. Vale invece quello contratto all’estero anche se non sia stato trascritto.

Nulle le nozze anche di chi al momento del rito fosse interdetto, inabilitato, o anche solo in modo temporaneo, non fosse stato capace di intendere quello che stava facendo.

Invalido anche nel caso uno dei due fosse l’assassino del coniuge dell’altro, o se vi fosse vincolo di parentela o affinità: in quest’ultimo ipotesi però, trascorso un anno dalla celebrazione cade la possibilità di chiedere l’invalidità.

Matrimonio nullo per errore o violenza

Un caso particolare è stabilito dall’articolo numero 122 del codice civile per il quale

è possibile impugnare il rito da chi sia stato tratto in errore, se sia stato estorto con la violenza, oppure vi sia stato indotto dal timore di cause di estrema gravità che non dipendono dallo sposo.

Con violenza si intende sia quella fisica che morale, quindi sia chi sia stato fisicamente portato davanti all’altare, sia chi sia stato minacciato di gravi ritorsioni, anche verso altre persone. Il diritto a chiedere l’annullamento finisce nel caso i due sposi abbiano continuato ad abitare assieme, dopo che le minacce o le costrizioni siano cessate da almeno un anno.

A questi fini l’errore, perché sia valida causa di impedimento deve riguardare l’identità dell’altro coniuge, oppure deve essere un errore essenziale su qualità personali dello stesso.

Sono essenziali i fatti che se conosciuti avrebbero escluso il sì. Devono avere a che care con la presenza di una malattia fisica o psichica, o di una deviazione sessuale.

Inoltre la condanna a una pena superiore ai due anni per reati legati alla prostituzione o a cinque anni per qualsiasi altro tipo di reato, o in alternativa la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale. Infine il caso in cui la donna fosse incinta di un figlio, poi risultato essere di un altro uomo.

Annullabile anche il rito celebrato da due persone che si erano accordate per un atto finto, decidendo che non sarebbero stati rispettati tutti i diritti e i doveri legati a questo tipo di rapporto.

Quali effetti produce il matrimonio nullo

Il matrimonio nullo, ma solo nel caso in cui entrambi i coniugi fossero in buona fede, cioè non erano a conoscenza della nullità mantiene i suoi effetti fino al momento in cui è stata pronunciata la sentenza.

Da quel momento i due perdono il loro status di sposati, e tutti i diritti di tipo economico: per esempio quello a succedere all’altro oppure a chiedere l’assegno di reversibilità.

Sempre nel caso in cui tutti e due erano in buona fede il giudice potrebbe decidere che a chi dei due si trovi in inferiorità dal punto di vista economico sia versato un assegno di mantenimento, ma solo nel caso non abbia i mezzi e le possibilità per mantenersi da solo. Questo tipo di aiuto è sempre escluso nel caso anche uno solo dei due fosse in cattiva fede.

Un’indennità invece è sempre prevista, se solo uno dei due era in cattiva fede, in questo caso dovrà essere fissata una somma a titolo di risarcimento morale. Non è necessario in questo caso dimostrare di avere avuto un effettivo danno di qualsiasi tipo.

In questo caso, poi la parte colpevole dovrà anche provvedere agli alimenti, ma solo se l'atro di trovi in difficoltà e se non ci siano altre persone obbligate a farlo.

Quali sono le conseguenze per i figli in caso di matrimonio nullo?

I figli non devono subire le conseguenze legali dell’errore fatto dai genitori, sia che questo fosse in buona che in cattiva fede. Continueranno quindi ad essere considerati come figli legittimi, nati all’interno di un matrimonio. Per loro nulla cambierà in termini sia di diritti che di doveri verso i genitori.

Questa regola vale sia per quelli che siano stati concepiti riconosciuti o adottati, e le questioni economiche e quelle relative all’affidamento e dai diritti di visita, nel caso non ci sia accordo sono stabilite da un giudice con le stesse modalità delle cause di divorzio.

Se è nullo il matrimonio religioso lo è anche quello civile?

Solo i matrimoni concordatari, cioè quelli che sono stati celebrati da un sacerdote cattolico nel rispetto delle regole fissate dal nell’accordo tra lo Stato e la Chiesa cattolica del 18 febbraio 1984, possono trasmettere i loro effetti anche sul piano civile.

Questo vale sia per quanto riguarda la celebrazione, sia per quanto riguarda la nullità. Per farlo però è necessario che siano trascritti nei registri dello stato civile. Questa registrazione è chiesta dalla Corte di Appello, competente ad attribuire effetto civile anche alle sentenze della Sacra Rota.

La corte, nel processo detto di delibazione, deve verificare che la sentenza portata dal ricorrente sia valida, e che non sia contraria all’ordine pubblico italiano. Se tutto è regolare la rende esecutiva e se necessario emette dei provvedimenti di tipo economico a favore dell'ex coniuge in buona fede.

Non può essere richiesta la delibazione delle dispense pontificie per il matrimonio rato e non consumato, perché si tratta di atti discrezionali che non garantiscono la tutela giurisdizionale di entrambe le parti.

Come chiedere l’annullamento del matrimonio

Uno dei problemi creati da questa materia è il fatto che il legislatore non chiarisce in modo netto in quali casi il matrimonio sia nullo e abiliti oltre ai coniugi anche gli altri a impugnarlo e quando invece sia annullabile.

L’orientamento è di ritenere nullo l’atto quando manchino le stesse basi per la sua esistenza. Si tratterebbe per esempio del caso di quello contratto con violenza, quello del precedente vincolo se il coniuge presunto deceduto torna, o quello di affinità e parentela o quello di delitto.

In questo caso l’azione non si prescrive, quindi può essere presentata fino alla morte di uno dei due e può essere presentata da chiunque vi abbia interesse.

L’atto poi è insanabile: è inefficace anche se gli interessati lo volessero in qualche modo sanare.

I casi di annullabilità sono tutti gli altri, che come visto sopra nella maggior parte dei casi si sanano da soli trascorso un anno dal momento in cui è iniziata la coabitazione, o da quello in cui si sia scoperto l’errore. Se però non ci sia mai stata coabitazione, la richiesta di annullamento potrà sempre essere fatta.

Come ci spiega il sito del comune di Mirandola

la domanda deve essere fatta al Tribunale competente per territorio del luogo di residenza del convenuto al quale deve essere inviata una citazione. Se entrambi le parti sono in accordo possono fare una richiesta congiunta.

In ogni caso ci sarà la necessità di farsi assistere da un legale. Dovranno essere portate prove e testimoni di quanto si dichiara, e nel caso di disaccordo tra le parti ci sarà un contradittorio.