Un matrimonio solo religioso che effetti può avere in Italia? Ecco che valore ha

Ancora oggi molte coppie decidono di sposarsi solo in chiesa senza dare luogo ad effetti civili. Vediamo perché e cosa comporta.

Chi decide di sposarsi generalmente sa bene che il matrimonio è anche un sacramento riconosciuto dalla Chiesa. Le nozze religiose hanno una storia antichissima che arriva fino a noi sotto una forma diversa, tanto che ancora oggi molte coppie decidono di sposarsi solo ed esclusivamente con rito religioso. Ma si può sposarsi solo in chiesa? È rilevante per l’ordinamento giuridico? 

Il matrimonio solo religioso è valido in Italia?

Sposarsi solo in chiesa si può e ci possono essere delle motivazioni che spingono a tale scelta. La coppia, infatti, ha due possibilità per essere riconosciuta legalmente: quella di scegliere un matrimonio civile oppure uno concordatario, da svolgersi in chiesa con un sacerdote che celebra il rito. L’altra opzione prevede lo svolgimento della cerimonia in Comune, dove il sindaco o un delegato, proclamano marito e moglie i novelli sposi.

Le possibili tipologie di unione sono infatti tre:

  • civile;
  • concordatario;
  • solo religioso.

Le tre possibilità si differenziano per il fatto che quello civile e concordatario avrà comunque effetti civili e sarà riconosciuto dallo Stato, mentre il matrimonio solo religioso non iscrive gli sposi in nessun registro civile. 

Esistono diverse motivazioni per cui le persone scelgono di non celebrare un rito civile ma di sposarsi solo con rito religioso, ecco quali sono:

  • clandestinità: quando le coppie non potrebbero sottostare alle leggi previste dal matrimonio; 
  • persone anziane: coloro che in tarda età si vogliono sposare, spesso scelgono un rito solo religioso simbolicamente senza scombussolare le decisioni già prese sull’eredità;
  • rapporti lavorativi: ci sono coppie a cui non conviene sposarsi con rito civile perché perderebbero certi diritti sotto l’aspetto legale.

Che valore ha il matrimonio in chiesa

Per unione solo religiosa, si intende quel rito celebrato e regolato secondo il diritto canonico. Non sono nozze solo concordatarie, ma resta un rito che ha solo un valore spirituale e legato alla religione. La coppia in questo caso non può accedere a tutti quei diritti che spettano agli sposi in caso di matrimonio civile o concordatario. 

L’art.8 della legge 1985, recita così: 

“Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.”

A livello strettamente religioso resta un sacramento che secondo il Diritto Canonico deve avere precisi scopi, quali la procreazione e l’educazione della prole. Inoltre uno dei valori fondamentali è quello dell’unità della coppia e la reciproca esclusività del rapporto, che deve essere indissolubile, tanto che il divorzio non viene riconosciuto dalla Chiesa. 

Gli effetti del matrimonio religioso

Il punto fondamentale del connubio solo religioso è l’assenza degli effetti civili. I novelli sposi non diventano a tutti gli effetti coniugi per la legge, come ad esempio si vede spesso nei matrimoni tra persone vedove che scelgono di non intaccare precedenti questioni economiche che renderebbero la situazione difficile a livello patrimoniale. 

Più nel dettaglio, i partner non beneficeranno dei seguenti vantaggi:

  • l’art.143 del Codice Civile: lo sposo e la sposa non assumeranno doveri e diritti, come fedeltà e reciproca assistenza, oltre che l’obbligo di coabitazione e di collaborazione per la famiglia;
  • congedo matrimoniale: non accederanno a quel periodo di assenza dal lavoro concesso a chi si sposa con rito civile;
  • agevolazioni fiscali: non avranno diritto alla condivisione dei beni;

Da quando il matrimonio religioso ha valore civile? 

L’unione con rito civile fu introdotto in italia nel 1865, ma non si è riconosciuto il valore civile del rito religioso fino al 1929 dove tramite il Concordato della Santa Sede vi è stata una regolamentazione anche per questa tipologia di unione. Il diritto canonico lo ha denominato come “concordatario”, che si svolge davanti ad un sacerdote generalmente previo corso prematrimoniale, un periodo in cui i futuri coniugi effettuano degli incontri dove si riflette sulla vita insieme. 

Il matrimonio concordatario vuole alcuni documenti e certificati tra cui:

  • la prova del battesimo e della cresima;
  • quello che certifica nascita dei coniugi;
  • la prova tramite un certificato di “stato libero ecclesiastico” che ogni coniuge non sia stato già sposato in chiesa in precedenza;
  • l’attestato ottenuto una volta terminato il corso prematrimoniale.
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