Normativa antincendio in condominio 2022: cosa cambia dal 1° luglio

La norma entrata in vigore il 29 giugno 2022, apporta alcune modifiche relativamente ai condomini in base alla loro altezza.

È entrata in vigore il 29 giugno 2022 la nuova normativa antincendio per il condominio. La norma si applica sia ai nuovi edifici che a quelli preesistenti, l’importante è che siano interessati da lavori di ristrutturazione. La novità di maggior rilievo è la necessarietà della dichiarazione di conformità antincendio, da rinnovarsi periodicamente, per gli edifici che superano una certa altezza, nello specifico 24 metri.

Vediamo una ad una tutte le novità che sarnno operative a partire dal 1° lulgio 2022. 

Normativa antincendio in condominio 2022, cosa cambia da luglio 

La norma antincendio contiene le nuove regole che vanno a modificare il Decreto ministeriale del 3 agosto 2015. In particolare, si parla degli interventi volti alla prevenzione dei rischi in base all’altezza del condominio. Tra le nuove misure adottate diventa più importante informare i condomini e studiare piani efficaci di evacuazione. Anche per quanto riguarda gli estintori posti nelle parti comuni, si hanno delle novità che poi vedremo nel dettaglio.

Livelli di altezza: caratteristiche

Le nuove regole sono distinte in base al livello di altezza degli edifici, che in base alla metratura possiedono una diversa gestione della sicurezza. 

  • 12-24 metri: questi edifici fanno parte del cosiddetto livello “prestazione zero”, ovvero una situazione per la quale il responsabile dell’attività deve mantenere in efficienza i sistemi contro le fiamme e si occupano delle funzioni primarie in relazione alla sicurezza;
  • 24-54 metri: in questi edifici si necessitano maggiori regole, ad esempio deve essere istituita la Gestione della Sicurezza Antincendio, il cui responsabile sarà incaricato di effettuare i controlli sia ordinari che di emergenza. Viene anche detta “prestazione 1”;
  • 54-80 metri: la prestazione 2 vuole oltre alle misure già citate, un impianto di allarme che deve essere predisposto per rilevare l’incendio in ogni modo, sia ottico che acustico;
  • più di 80 metri: in questo caso oltre a gestire la sicurezza, il responsabile deve anche occuparsi di creare un Centro di Gestione dell’Emergenza e predisporre un impianto EVAC, per le corrette procedure di evacuazione. 

Quando si applica: gli edifici interessati

Si stabiliscono misure diverse a seconda di quanto l’edificio sia alto. Chiaramente i condomini più alti avranno regole più severe rispetto a quelli bassi. Ecco tutte le nuove misure:

  • gli edifici alti dai 12 ai 24 metri si necessita di informare i condomini della nuova normativa tramite avvisi posti in bacheca, in modo che siano chiari e visibili a tutti. Saranno inoltrate anche indicazioni via mail così che tutti all’interno dell’edificio sappiano come muoversi in caso di incendio;
  • gli edifici alti da 24 a 54 metri avranno l’obbligo di esporre le indicazioni di emergenza in caso di incendio, così da avere chiara la pianificazione di fuga. A questi edifici si aggiunge inoltre l’obbligo di chiedere un intervento da parte di ditte specializzate per valutare il rischio di incendio. Gli esperti valuteranno quali modifiche apportare al condominio così come la necessità di lavorare per mettere in sicurezza tutte le parti della struttura;
  • misure ancora più rigide per gli edifici di altezza compresa fra i 54 e gli 80 metri. Per questi ultimi si integra l’obbligo di avere impianti di allarme con fotocellula che rileva i fumi sia a livello ottico che acustico;
  • per quelle strutture che invece superano gli 80 metri, oltre alle misure già citate si aggiungono alcuni adempimenti gestionali specifici per l’emergenza.

Tutte le novità del 2022

Le modifiche appena pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale perseguono obiettivi ben specifici, eccoli di seguito:

  • si cerca di contenere la propagazione dell’incendio quando parte da abitazioni private;
  • si aggiungono prevenzioni per evitare il crollo delle facciate, le quali potrebbero arrecare danni a persone e cose;
  • si limita il passaggio del fuoco tra una facciata e l’altra nel caso in cui l’incendio abbia origine dall’esterno.

Dove posizionare gli estintori

Oltre ai nuovi obblighi introdotti si aggiunge quello di inserire gli estintori, pena pesanti sanzioni. È quindi obbligatorio che vi sia un estintore nelle parti comuni in quegli edifici che:

  • superano i 24 metri;
  • presentano autorimesse o garage in cui possono entrare veicoli a GPL.

Nelle linee guida si precisa che l’estintore debba essere installato in aree facilmente raggiungibili come scale e corridoi, e dove il condominio presenta maggiori problemi. Non solo, il dispositivo deve essere distribuito nell’edificio in modo proporzionato alle sue dimensioni.

Come mettersi in regola?

Serve che gli amministratori di condominio entro fine giugno realizzino e informino i condomini delle nuove regole. È necessaria la realizzazione degli adempimenti espressi dal Decreto quando l’edificio è alto più di 12 metri

Si può trovare la precedente normativa consultando il Decreto del ministero relativo al 25 gennaio 2019, entrato in vigore più tardi a causa della situazione pandemica emergenziale. Una novità introdotta quest’anno è l’aver previsto l’applicazione dei nuovi interventi sia per gli edifici civili appena costruiti e sia a quelli che invece erano già presenti. L’unica precisazione è che non devono aver fatto interventi come il restauro delle facciate dopo l’entrata in vigore del Decreto:

“Per gli interventi di modifica e di ampliamento delle attività esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto, si applicano le stesse disposizioni dell’art.2 del Decreto del Ministero dell’Interno risalente al 3 agosto 2015”

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