Omicidio stradale involontario: cosa prevede la nuova legge

Che cosa è l'omicidio stradale involontario, chi lo commette e dove, quali sono le sanzioni previste, quali le aggravanti e gli effetti sulla patente.

Dal 2016 il nostro legislatore, rispondendo alle richieste di pene più severe quando, a causa di un incidente ci scappasse il morto, ha introdotto il nuovo reato dell’omicidio stradale

Si tratta di un reato piuttosto grave, come testimonia la pena applicabile, che si verifica solo nel caso in cui sia involontario. Esce da questa fattispecie ed entra nella sfera dei delitti dolosi il caso in cui le azioni che hanno portato all’incidente avessero proprio lo scopo di togliere la vita alla vittima. 

Sottolineiamo che questo tipo di reato non è solo a carico di chi sia al volante di un veicolo a motore, ma di chiunque, anche se si tratta di un pedone, di un ciclista o di qualcuno a bordo di un monopattino. Diverse poi sono le aggravanti, cioè i surplus di carcere a carico di chi si trovi in condizioni particolari.

Quando l’omicidio stradale è involontario

Il nostro ordinamento, a proposito dei reati fa una differenziazione tra i fatti che sono commessi con dolo e quelli con colpa. Il primo caso è quello più grave e spesso ci sono dei reati che devono sono completi solo se c’è questo stato d’animo. L’articolo 43 del Codice Penale ci dice che:

La norma ci dice che non solo l’attore deve essere consapevole di quello che sta facendo e delle ipotetiche conseguenze. Deve anche mettere in atto dei comportamenti con lo scopo preciso di raggiungere quel risultato. In dottrina si dice che il reo deve rappresentarsi la situazione, avere la volizione, cioè l’intenzione a raggiungere un risultato e secondo alcuni anche la coscienza della antigiuridicità di quanto sta facendo. Nel nostro caso sembra piuttosto evidente che se lo scopo è quello di un omicidio ci sia anche la consapevolezza che non sia mai qualcosa di legittimo.

Un fatto invece è colposo se, non è voluto, anche se magari prevedibile e addirittura previsto. Quando inoltre si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia o per il mancato rispetto di leggi, regolamenti, ordine o discipline. Necessità di questo stato d’animo anche l’omicidio stradale involontario: qualcuno che pur rendendosi conto che si sta comportando in modo contrario a una norma, o quantomeno in modo imprudente, anche a causa della sua scarsa abilità per esempio nel guidare.

La stessa persona, può essere cosciente che comportandosi in quel modo potrebbe causare danni ad altri, ma se ne assume il rischio, magari con la convinzione che tutto andrà per il meglio. In alternativa è talmente poco avveduta da non valutare neppure i rischi che sta correndo, ma in ogni caso lo scopo dei suoi atti non è il danno causato.

Leggi anche: Dolo: cosa si intende, quando si ha e differenza con la colpa

Chi può commettere l’omicidio stradale involontario

Contrariamente a quanto si pensa l’omicidio stradale involontario non è un reato che possa essere contestato solo a chi si metta alla guida di un mezzo a motore. Lo dice in modo espresso la legge numero 41 del 23 marzo 2016, quando parla di chiunque, riferendosi al possibile autore di questo reato. Lo conferma la circolare numero 2251 del 2016 del Ministero dell’Interno che precisa:

La circolare aggiunge che questo tipo di delitto è applicabile a tutti gli omicidi che avvengono sulle strade e che comprendono anche quelli che derivano da inadeguata vigilanza. Il Codice della Strada, infatti contiene anche norme relative alla manutenzione e alla circolazione dei veicoli.

In definitiva non solo chi è alla guida, che sarà eventualmente destinatario di aggravanti, ma chiunque si trovi in strada e anche chi ha la responsabilità di fare la manutenzione della rete viaria e garantirne la sicurezza. Non da ultimo anche chi costruisce i mezzi di trasporto, che se usati secondo le regole del Codice della Strada e del buon senso devono assicurare di non essere pericolosi sia per chi vi si trova a bordo che per gli altri utenti della strada.

Che cosa si intende per strada ai fini dell’omicidio involontario

Perché ci troviamo davanti a un omicidio stradale involontario, la violazione delle norme sulla circolazione deve avvenire su una strada. Se così non fosse ci potremmo trovare in un caso in cui siano applicate le norme relative all’omicidio colposo o a quello doloso. Pensiamo all’ipotesi di chi entri con una motocicletta in un centro commerciale, e qui investa un passante causandogli feriti fatali. Non potrà mai trattarsi del reato che stiamo esaminando, perché nel luogo in cui è avvenuto non sono neppure applicabili le regole del Codice della Strada.

Vediamo allora di capire che cosa si intenda per strada. Ce ne dà una definizione esaustiva l’articolo numero 2 del Codice della Strada, per il quale:

La norma ci dice che deve essere qualcosa destinato alla circolazione e che deve essere di uso pubblico. A proposito di questa ultima caratteristica la Corte di Cassazione con la sentenza numero 17350 del 2008 ha precisato che non conta a questo fine che il proprietario sia un ente pubblico o un privato, ma che l’uso sia sostanzialmente aperto a tutti. Ne rimangono fuori quindi solo quelle ad uso di un numero ristretto di persone e dove il transito son sia solo tollerato, ma dove l’acceso sia in modo chiaro libero, anche se magari dietro il pagamento di un pedaggio.

Nella lista dei tipi si strada possibili la norma elenca tra le altre anche le strade ciclopedonali extraurbane e le ciclabili urbane. Questo a conferma del fatto che ci sono regole da seguire anche a carico dei pedoni dei ciclisti e di chi si trovi a bordo di qualunque mezzo, per esempio un calesse. Il non rispettarle ci espone sempre al rischio di essere condannato per omicidio.

Omicidio stradale in stato di ebrezza

L’articolo numero 589 bis del Codice Penale stabilisce che:

Si tratta della sanzione base, alla quale possono essere aggiunti ulteriori anni di carcere se si verificano delle condizioni che rendono particolarmente pericoloso il comportamento tenuto dal colpevole. Come già anticipato, anche la pena edittale è comunque molto più severa di quella previsto per l’omicidio colposo generico. Per quest’ultima, infatti il carcere da scontare va da sei mesi a cinque anni.

Solo per chi si trovi alla guida di un veicolo a motore, indipendentemente dal tipo, quindi non per pedoni ciclisti, vetturini, o pattinatori, la pena sale fino a dodici anni di carcere se si trovino in stato di alterazione dovuta a consumo di alcool o all’assunzione di sostanze stupefacenti. Un alcooltest o l’esame delle urine, che in casi di questo tipo viene disposto in automatico dimostrerà l’eventuale stato di ebrezza e anche il livello dell’alterazione, e saranno utilizzata dal giudice nel momento in cui dovrà calibrare la pena sul caso specifico.

Anche se la guida in stato di ebrezza, da sola, senza che si verifichino danni a persone costituisce da sola una contravvenzione, cioè un illecito di tipo penale, la Corte di Cassazione ha escluso che nella ipotesi in cui ci fossero lesioni gravi o la morte della vittima si dovessero applicare le sanzioni per entrambi i fatti. In questa ipotesi il reato più grave assorbe l’altro e la sanzione massima sarà di 12 anni. Una interpretazione di senso opposto avrebbe portato i responsabili di questo tipo di omicidio a essere puniti con la detenzione fino a 18 anni.

Omicidio a causa di velocità eccessiva

Ci sono, poi una serie di violazioni del codice che sono ritenute tanto gravi e pericolose da meritare di essere sanzionate, nel caso si arrivi all’omicidio stradale involontario con un surplus di pena. In questo caso si arriverà al massimo a dieci anni di carcere, sempre stabiliti dal giudice sulla base delle circostanze di ogni singolo caso.

Queste ipotesi sono quella di viaggiare all’interno di un centro urbano a una velocità non inferiore ai 70 km orari, e che sia almeno doppia rispetto a quella consentita. Per esempio, se nel centro urbano viaggio a 45 km/h dove c’è il limite dei venti, ho superato il doppio, ma non mi verrà comunque applicata l’aggravante perché sono lontano dal minimo di 70. Nelle strade extraurbane, invece l’aggravante è applicata se il limite è superato di almeno 50 km/h.

Altre ipotesi sanzionate allo stesso modo sono quella di chi attraversi con il rosso, oppure circoli contromano. Infine, di chi sorpassi poco prima delle strisce pedonali o quando ci sia una striscia continua oppure compia delle manovre azzardate tra cui quella della inversione subito prima di un punto di scarsa visibilità. Il codice è severo anche con chi guida senza patente perché non la ha mai avuta, oppure gli è stata sospesa o revocata. Inoltre, ma solo nel caso sia il proprietario del veicolo, se circola senza l’assicurazione obbligatoria.

Sanzioni accessorie per l’omicidio stradale

Nel momento in cui si verifichi un incidete grave, al quale segua la morte della vittima, ci sono delle conseguenze immediate applicate, prima ancora di iniziare il procedimento. Nel caso si verifichi una delle ipotesi per le quali andrebbe applicata un’aggravante le forze dell’ordine che intervengono sul posto ritirano subito la patente del guidatore. Il Prefetto di seguito potrà sospendere a titolo cautelare la patente fino a un massimo di cinque anni.

A seguito di una condanna la patente sarà definitivamente revocata. Il condannato, per tornare alla guida dovrà sostenere nuovamente gli esami. Lo potrà fare però, non prima che siano trascorsi cinque anni. Da subito verrà anche sequestrato il veicolo.

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