Pignoramento presso terzi: come funziona? La guida completa!

Come funziona il pignoramento presso terzi? In questa guida parleremo di terzo pignorato, notifica, udienza, durata, efficacia, nullità e molto altro ancora!

All’interno di questa guida completa, andremo ad affrontare la tematica e a rispondere al quesito che riguarda il funzionamento del pignoramento presso terzi.

Per rispondere a questa domanda dovremo andare ad affrontare l’argomento sotto molti punti di vista, partendo dall’osservare che cosa può fare il debitore e quando il terzo pignorato è obbligato ad effettuare il pagamento.

Dopodiché, ci appresteremo ad entrare proprio nel nocciolo della questione, andando ad affrontare la tematica che riguarda l’inizio dell’esecuzione di questa particolare procedura di espropriazione forzata. In particolare, all’interno di questo specifico argomento, andremo ad approfondire: che cosa succede dopo la notifica, quanti giorni passano tra la notifica e l’udienza e quando viene fissata quest’ultima.

Successivamente, invece, andremo a trattare gli argomenti che riguardano la dichiarazione del terzo pignorato, la durata dell’atto di pignoramento, la perdita di efficacia, la nullità, la cancellazione, i beni non pignorabili, come difendersi da questa particolare procedura di espropriazione forzata con alcuni trucchetti e molto altro ancora!

Nel frattempo, qua sotto potrete prendere visione di un breve video, il quale è stato realizzato ed è stato pubblicato all’interno del canale YouTube di “Diritto Facile”, nel quale viene spiegato, in una maniera estremamente chiara, precisa e semplice da capire, tutto quello che riguarda il pignoramento presso terzi.

Inoltre, se ti interessa approfondire tutto le tematiche che riguardano questo particolare ambito, se vuoi rimanere aggiornato su questa materia in costante evoluzione oppure se vuoi conoscere un metodo che ti insegni a capire il diritto in maniera “facile”, allora ti consiglio di recarti presso il sito web di “Studiare Diritto Facile”.

Come funziona il pignoramento presso terzi?

Per iniziare questa breve guida, la quale ha lo scopo di fornire al lettore un’idea quanto più possibile chiara risguardo la tematica del pignoramento presso terzi, andiamo subito a vedere come funziona questa particolare tipologia di espropriazione forzata.

In particolare, questa procedura prevede ed è composta di alcune fasi ben distinte, ossia:

  • La citazione a comparire del creditore verso il debitore;
  • La notifica dell’ufficiale giudiziario nei confronti del debitore e del terzo pignorato;
  • La dichiarazione del terzo pignorato;
  • L’udienza;
  • L’atto di pignoramento presso terzi.

Cosa può fare il debitore nel pignoramento presso terzi?

Quando il debitore viene a conoscenza della richiesta di questo procedimento mosso nei suoi confronti, egli si può difendere dalle accuse, attraverso due modalità, le quali sono indicate all’interno del Codice di Procedura Civile.

In particolare, costui può effettuare queste due diverse tipologie di opposizione verso la procedura di esecuzione forzata richiesta dal creditore, ossia:

  • L’opposizione all’esecuzione;
  • L’opposizione agli atti esecutivi.

Entrambe queste modalità, che può utilizzare il debitore, per difendersi dall’azione che viene notificata dal creditore, sono espressamente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 615 e 617 del Codice di Procedura Civile, all’interno del “Libro Terzo – Del processo di esecuzione”, al “Titolo V – Delle opposizioni”, nel “Capo I – Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all’esecuzione” e alla “Sezione II – Delle opposizioni agli atti esecutivi”.

Quando il terzo pignorato deve pagare?

Se, in particolare, il procedimento di esecuzione forzata proseguirà e culminerà con l’atto di pignoramento presso terzi, il terzo pignorato in questione dovrà poi procedere con il pagamento di quanto dovuto nei confronti del creditore, entro un determinato periodo di tempo.

In particolare, costui dovrà provvedere al versamento dell’intero ammontare dovuto al creditore, a cui poi vengono sommati anche gli interessi.

Tutto ciò dovrà essere versato nelle tasche del creditore dal terzo pignorato in un tempo che viene considerato come “ragionevolmente breve”, dal momento che l’atto di pignoramento presso terzi ha efficacia immediata e produce i suoi effetti sin da subito.

Quando inizia l’esecuzione nel pignoramento presso terzi?

Ma facendo un breve passo indietro, riportiamo la nostra esplicazione al momento in cui questo procedimento di esecuzione forzata inizia a muovere i suoi primi passi.

Infatti, dobbiamo rispondere al quesito che riguarda quando inizia l’esecuzione del pignoramento presso terzi.

In particolare, questo procedimento vede il suo inizio nel momento in cui il creditore che non ha ancora riscosso il suo credito notifica all’ufficiale giudiziario la richiesta di esecuzione forzata dei beni del debitore, in misura pari all’ammontare dovuto con l’aggiunta degli interessi.

Quanti giorni passano tra la notifica del pignoramento presso terzi e l’udienza?

Tornando alla questione dell’inizio dell’esecuzione della procedura di esecuzione forzata, possiamo andare ad aggiungere che devono trascorrere alcuni giorni prima che questo procedimento dia effettivamente i suoi frutti per il creditore.

In particolare, il tempo che deve passare tra la data della notifica dell’ufficiale giudiziario al debitore ed al terzo pignorato ed il giorno dell’udienza effettiva deve essere di almeno 10 giorni.

Ovviamente questi 10 giorni minimi che devono trascorre tra la notifica del pignoramento presso terzi e l’udienza effettiva per predisporre l’esecuzione forzata sono tali solamente nel momento in cui la notifica inviata al debitore viene spedita lo stesso giorno di quella che viene inviata al terzo pignorato.

Logicamente, se queste due date dovessero essere diverse, il termine minimo di 10 giorni inizierebbe dal momento in cui è stata spedita l’ultima notifica ai soggetti in questione e l’udienza dovrebbe essere fissata a decorrere da quel momento.

Cosa succede se il debitore non si presenta all’udienza di pignoramento presso terzi?

Siamo arrivati al momento dell’udienza, ma che succede se il terzo pignorato non si presenta?

Una volta che quest’ultimo ha terminato tutte le sue possibilità per fornire la propria dichiarazione a chi di dovere, il giudice stabilisce l’esecuzione forzata delle somme dovute al creditore.

Per evitare questo, però, il terzo pignorato ha due possibilità per poter rendere la propria dichiarazione, senza subire queste conseguenze e senza, dunque, ricevere il provvedimento di pignoramento presso terzi dal giudice.

Queste due possibilità sono:

  • Fino al giorno della prima udienza;
  • Durante la seconda udienza, presentandosi, in maniera autonoma oppure delegando il proprio avvocato difensore, davanti al giudice.

Cosa deve contenere la dichiarazione del terzo pignorato?

Arrivati alla conclusione che la cosa migliore per il terzo pignorato è quella di presentarsi all’udienza e di rendere la propria dichiarazione al giudice, passiamo a specificare e ad approfondire questa procedura, in modo da capire, nel dettaglio, che cosa deve contenere questa dichiarazione.

In particolare, la dichiarazione del terzo pignorato deve specificare:

  • Qual è la situazione debitoria in quel momento e di quali somme di denaro o beni risulta in possesso il debitore;
  • Quando quest’ultimo provvederà ad effettuare il pagamento delle somme dovute e/o la consegna dei beni detenuti, i quali spettano ora al creditore.

Quanto dura un atto di pignoramento?

Sperando che tutto vada per il meglio e che venga seguita la procedura che abbiamo spiegato nel corso dei precedenti paragrafi, sia per quanto riguarda il creditore ma anche per quanto riguarda il debitore, passiamo ora a parlare della durata dell’intera procedura di pignoramento presso terzi.

In particolare, questo procedimento di esecuzione forzata, mosso da creditore, notificato all’ufficiale giudiziario e disposto dal giudice nei confronti del debitore, può avere una durata variabile, che può essere compresa tra un minimo di 7 mesi fino ad un massimo di addirittura 15 anni.

In media, però, bisogna dire che questo procedimento tende a durare, per lo più, tra i 2 ed i 5 anni.

Quando perde efficacia il pignoramento presso terzi?

Al di là della durata di questo particolare procedimento, durante questo arco di tempo esiste la possibilità che quest’ultima perda la sua efficacia o, addirittura, risulti nullo.

Infatti, così come è stato disposto dall’art. 156 del Codice di Procedura Civile, non può esserci nullità, ma perde di efficacia il pignoramento presso terzi nel quale, dopo esser trascorsi 45 giorni, non è stata ancora chiesta l’assegnazione o la vendita.

Quando un atto di pignoramento è nullo?

Se la perdita di efficacia si verifica nei casi che abbiamo indicato nel corso del precedente paragrafo, la nullità, invece, si manifesta in ben altre situazioni.

Nello specifico, infatti, risulta nullo un pignoramento presso terzi che è stato eseguito senza che sia stata inviata l’opportuna notifica al debitore.

In questo caso, il debitore potrà difendersi, impedire l’inizio dell’esecuzione forzata e richiedere l’estinzione del procedimento, la quale gli sarà accordata.

Chi può cancellare un pignoramento?

Se tutto risulta andato a buon fine ed il creditore ha ricevuto, in maniera corretta, quanto dovuto, allora quest’ultimo potrà procedere con la richiesta di cancellazione della procedura di pignoramento presso terzi.

Colui che provvederà a cancellare il procedimento sarà il giudice stesso, ma solo dopo aver effettuato gli opportuni controlli e le opportune verifiche.

Quali beni mobili non si possono pignorare?

Andiamo adesso ad approfondire quali sono le categorie di beni che non si possono pignorare:

  • Alimenti;
  • Armadi;
  • Armi;
  • Bevande;
  • Biancheria;
  • Cassettoni;
  • Comodini;
  • Cucina;
  • Frigorifero;
  • Lavatrice;
  • Lettere;
  • Letti;
  • Oggetti sacri;
  • Registri;
  • Sedie;
  • Stufa;
  • Tavoli;
  • Utensili per la casa;
  • Vestiti.

Come rendere i beni impignorabili?

Se sei un debitore e hai dei beni che ti possono pignorare, in quanto non fanno parte dell’elenco che ti ho stilato nel corso del paragrafo precedente, allora posso consigliarti queste due soluzioni per evitare di pagare:

  • La vendita del bene;
  • La donazione del bene.

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