Prescrizione ricostruzione carriera docenti e ATA: ecco il numero di anni

La Corte dei Conti e la Corte di Cassazione hanno dato il loro contributo a sostegno dei dirigenti e delle segreterie scolastiche che devono effettuare le valutazioni sul personale scolastico. Ecco cosa è stato stabilito sulla prescrizione della ricostruzione di carriera.

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L’attuale normativa, riportata nella circolare n. 28 del Ministero dell’Economia e delle finanze, vuole chiarire quanto stabilito di recente dalla Corte dei Conti e dalla Corte di Cassazione in merito al verificarsi della prescrizione che è il momento in cui il titolare del diritto, in questo caso il personale scolastico, non potrà esercitare il suo diritto. Nel caso specifico, analizzato dal ministero di Ragioneria Generale dello Stato e della direzione giurisprudenziale consolidatosi in materia, ci si occupa della prescrizione della ricostruzione di carriera riguardante il docenti e personale ATA.

Qual è il principio generale del diritto alla prescrizione della ricostruzione della carriera

Sia la Corte dei Conti che la Corte di Cassazione hanno decretato, in merito alla prescrizione della ricostruzione della carriera dei docenti e del personale ATA, quanto segue:

Come precisa la circolare l’anzianità di servizio, in effetti, non è uno status del lavoratore dipendente ma rappresenta l’arco temporale del rapporto di lavoro. Ciò permette l’integrazione e il rafforzamento di specifici diritti. Si pensi ad esempio alla retribuzione, al Trattamento di fine rapporto e agli aumenti periodici di anzianità.

L’anzianità di servizio può essere verificata in ogni momento. Ciò può essere utile al riconoscimento di altri diritti come l’aumento della retribuzione spettante al dipendente col maturare degli anni di servizio. A tal proposito la Corte di Cassazione ci tiene a sottolineare che si tratta di un diritto soggettivo del personale scolastico. Pertanto il diritto alla ricostruzione di carriera non è sottoposto a prescrizione.

Cos’è, invece, la prescrizione quinquennale

Chiarito cosa è stato stabilito in merito alla prescrizione della ricostruzione della carriera del docenti eipersonale ATA, andiamo a vedere cos’è la prescrizione quinquennale. Si tratta di una somma che dev’essere pagata periodicamente in periodi più o meno brevi di un anno. In tal caso il limite massimo per esercitare il proprio diritto è pari a 5 anni.

Pertanto, dal punto di vista economico, si potranno liquidare solo gli stipendi arretrati degli ultimi 5 anni antecedenti all’emanazione dei decreti. Questo è quanto stabilito dal testo dell’articolo 2948 del cc e dalle indicazioni riportate nella circolare n. 27/2017.

Il procedimento per la ricostruzione di carriera

Il procedimento che porta all’avvio della ricostruzione di carriera dei docenti e personale ATA nasce da un’istanza del lavoratore dipendente. Ad essa bisogna allegare i documenti richiesti:

  • Il contratto vistato;

  • il provvedimento di superamento del periodo di prova;

  • l’autocertificazione sui servizi svolti cioè la c.d. dichiarazione dei servizi;

  • il certificato di servizio;

  • Il titolo di studio;

  • Il foglio matricolare (necessario per il riconoscimento del servizio militare).

Il provvedimento viene elaborato e adottato dal datore di lavoro, dal dirigente scolastico e dal legale rappresentante dell’ente. A questo punto viene trasmesso all’organo che si occupa del controllo. Dopo 30 giorni l’atto diverrà efficace grazie all’apposizione del visto. Per ultimo, la segreteria inserirà sul SIDI gli estremi del pagamento per poi conservare la documentazione completa nella cartella personale del lavoratore dipendente della scuola.