Quando lo sfratto non può essere eseguito: cosa sapere

Ci sono casi in cui lo sfratto non può essere eseguito. Ma cosa succede in caso di anziani, minori o disabili? Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

sfratto quando non può essere eseguito

Ci sono casi in cui lo sfratto non può essere eseguito. Casi, dunque, in cui il proprietario di casa non può sfrattare un inquilino moroso, cioè colui che non ha pagato l’affitto oppure le spese condominiali.

Sono pochi i casi in cui non c’è possibilità di eseguire lo sfratto. E, da questo punto di vista, vale sempre la pena riflettere sull’importanza dell’esistenza di un regolare contratto registrato che possa tutelare entrambe le parti.

Inoltre, molto spesso ci si chiede cosa avviene qualora la casa sia abitata da soggetti fragili come, ad esempio, persone in difficoltà economica, minori, anziani o disabili.

È importante conoscere le diverse casistiche per capire quando è possibile lo sfratto e quando no, come opporsi alla procedura di sfratto e quali sono le tempistiche da rispettare.

Vediamo, allora, tutti i casi e capiamo quando lo sfratto non può essere eseguito.

Chi è l’inquilino moroso e quando si rischia lo sfratto

Il proprietario di casa può avviare una procedura di sfratto nei confronti dell’inquilino moroso per il mancato pagamento del canone d’affitto o delle spese condominiali.

In particolare, si parla di inquilino moroso quando:

  • è in ritardo di 20 giorni con il pagamento dell’affitto;

  • il debito accumulato è pari o superiore a 2 mensilità e il ritardo del pagamento è di più di 60 giorni dalla richiesta del pagamento delle spese condominiali.

All’inquilino moroso viene inviata una diffida e verrà fornita una data entro la quale potrà avere la possibilità di mettersi in regola con i pagamenti fino a quando il giudice, tramite sentenza, non stabilisca lo sfratto esecutivo.

Quando lo sfratto non può essere eseguito: caso 1

Anche una volta avviata la procedura di sfratto, l’inquilino può bloccarla con un’opposizione al provvedimento.

Nel dettaglio, lo sfratto non può essere eseguito se:

  • l’inquilino dimostra di aver regolarmente versato tutte le somme dovute;

  • l’inquilino contesta la cifra richiesta dal proprietario di casa;

  • l’inquilino, al momento dell’udienza con il giudice, salda il debito;

  • l’inquilino richiede la compensazione tra debiti e crediti se vanta un credito nei confronti del proprietario;

  • l’inquilino chiede al giudice un rinvio di 90 giorni per effettuare il pagamento (se quest’ultimo non avviene entro la scadenza, si procederà con lo sfratto).

Quando lo sfratto non può essere eseguito: caso 2

C’è un altro caso nel quale lo sfratto non può essere eseguito e che pone l’attenzione sull’importanza dell’esistenza di un contratto d’affitto.

Se manca un regolare contratto d’affitto (affitto in nero) il proprietario non può avviare alcuna procedura di sfratto per morosità né richiedere in alcun modo il pagamento dei canoni arretrati. Far abitare una persona nel proprio immobile, richiedendo la corresponsione di un canone, è da considerarsi condotta illecita.

Anche se il contratto esiste, ma non è registrato, le cose non cambiano. L’inquilino ha, inoltre, il diritto di chiedere la restituzione di tutti i canoni d’affitto pagati fino a quel momento.

Cosa può fare, in questo caso, il proprietario? L’unica cosa che rimane da fare al proprietario è avviare una causa per occupazione senza titolo, cioè occupazione abusiva, per riappropriarsi del proprio immobile.

È bene sapere, però, che questa strada si rivela la maggior parte delle volte molto lunga e dispendiosa in termini economici, con una durata che può andare dai 2 ai 3 anni.

Lo sfratto può essere eseguito se ci sono minori, disabili o anziani?

In molti si chiedono se, quando l’immobile è abitato da soggetti fragili, vi è la possibilità di evitare lo sfratto per morosità.

Purtroppo, c’è da dire che lo sfratto può essere comunque eseguito anche quando nei confronti di un soggetto in condizione di fragilità, per esempio persone in condizioni di difficoltà economica, affette da disabilità oppure famiglie in cui sono presenti anziani o minori.

Lo sfratto può essere eseguito a prescindere dallo stato di salute o dallo stato economico dell’inquilino e, se quest’ultimo non paga il canone d’affitto o delle spese condominiali, può essere sfrattato.

Tuttavia, si tratta di strade non prive di ostacoli. Prendiamo ad esempio lo sfratto per morosità in presenza di minore.

In questo caso, vengono coinvolti gli assistenti sociali i quali, qualora i genitori (o il genitore) non abbiano un’altra casa dove andare, avranno il compito di trovare un nuovo immobile per questi ultimi e per il minore.

Cosa che, spesso, non si rivela né facile né immediata, a causa della scarsità di alloggi pubblici esistenti. Questo porta inevitabilmente all’impossibilità di cacciare immediatamente di casa una famiglia con un minore a carico.

Insomma, anche se è possibile eseguire lo sfratto quando è presente un minore, dal momento che bisogna garantirgli maggiori tutele e garanzie, la procedura viene sospesa e si attende che venga trovato un alloggio adeguato.  

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