Rca obbligatoria anche per i rottami, se immatricolati

Se avete un rottame parcheggiato nel cortile dietro casa, ma non lo mandate a demolire, perché ci siete affezionati, attenzione, potreste essere multati perché non avete rinnovato la Rca. Lo dice la Corte Europea di Giustizia.

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Sono molti quelli che hanno in garage, o magari nel cortile dietro casa un vecchio rottame, che non funziona, magari arrugginito ma che potrebbe essere rimesso in sesto. Manca solo il tempo e la voglia di metterci mano, fare i ritocchi necessari, e poi rimetterlo in strada dopo essersi messi in regola anche con la Rca.  Fino ad ora, nessun problema, magari un veicolo ammaccato non è molto bello da vedere, magari da un po’ di fastidio ma null’altro. Una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, però ha cambiato le cose. La corte che si occupa di dirimere le controversie in materia di diritti dell’uomo per i cittadini che ritengano di non essere sufficientemente tutelati dallo stato di appartenenza, si è infatti trovata davanti una questione relativa alla Rca per un veicolo non funzionante, ma ancora immatricolato. 

A conclusione dell’esame dei fatti presentati, ha deciso che la conclusione di un contratto di responsabilità civile per la circolazione di un autoveicolo, quella che noi comunemente conosciamo come Rca, è obbligatoria quando il veicolo di cui trattasi è immatricolato in uno stato membro e non è stato regolarmente ritirato dalla circolazione. La corte aggiunge che tale obbligo non può essere escluso dal fatto che per il mero fatto che un veicolo immatricolato è, in un dato momento, inidoneo a circolare a causa delle sue condizioni tecniche.

Che cosa è la Rca

Con l’acronimo Rca ci si riferisce a Responsabilità Civile Auto. Si tratta di una polizza assicurativa obbligatoria per legge, che copre tutti i danni che involontariamente siano causati, utilizzando il veicolo a terze persone, sia che si tratti di danni di tipo fisico alle persone che di danni ad altri veicoli, oppure a manufatti. La Rca copre solo i danni involontari, non quindi quelli di una persona che volontariamente investe un pedone o quelli di chi in spregio a tutte le leggi circola quando non lo potrebbe fare.

Ogni Rca ha delle caratteristiche diverse che sono concordate con la propria agenzia di assicurazioni. In linea di massima però, viene fissato un massimale, cioè il danno massimo che viene coperto. Inoltre sono risarciti con la Rca sia i danni provocati dal veicolo in movimento, che quelli del veicolo parcheggiato o fermo. Copre inoltre anche i danni causati a chi si trovi in auto col guidatore, mentre quelli al guidatore, sono coperti solo se previsti da un’apposita clausola e pagati tra le coperture accessorie.

Quanto dura la Rca

Le polizze Rca di solito durano un anno dalla data di stipulazione, con diverse modalità di pagamento a seconda degli accordi con l’assicuratore. Inizia a decorrere, non dal momento della stipula, ma sempre dalle ore 24 di quella data. Mentre in passato il rinnovo era automatico, salvo disdetta data in anticipo,oggi, per la prosecuzione della Rca è necessario il rinnovo esplicito.

La polizza Rca rimane comunque attiva per il periodo cosiddetto di tolleranza. Nei quindici giorni successivi alla scadenza la polizza continua ad essere attiva a tutti gli effetti, e in caso di sinistro dovrà essere la compagnia di assicurazione a procedere al risarcimento danni.

Che cosa rischia chi circola senza Rca?

Il nostro ordinamento prevede con l’articolo 193 del Codice della Strada

l’ipotesi che un veicolo sia fermato senza Rca. In questo caso gli sarà comminata una multa compresa tra 849 e 3.396 euro. Il veicolo sarà immediatamente sequestrato e depositato in un luogo aperto al pubblico deciso dagli agenti o concordato con il trasgressore. 

L’importo della multa per chi è senza Rca sarà ridotto alla metà nel caso il premio della Rca sia regolarmente pagata entro i quindici giorni successivi, o nel caso si proceda alla demolizione del veicolo entro i trenta giorni successivi. Sanzione doppia, invece per chi viene fermato due volte in due anni con la Rca scaduta. In questa ipotesi ci sarà anche la sospensione della patente per due mesi.

Rca obbligatoria anche per le auto non funzionanti

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che in primo luogo la conclusione di un contratto di Rca relativa alla circolazione di un autoveicolo è, in linea di principio, obbligatoria, per un veicolo immatricolato in uno stato membro, che si trova su terreno privato e che è destinato alla demolizione a causa della scelta del proprietario. Anche quando tale veicolo non è in un dato momento, idoneo a circolare a causa delle sue condizioni tecniche.

Ciò che è oggetto di Rca è il veicolo

Con il comunicato stampa numero 71 del 2021 La corte di Giustizia dell’Unione Europea comunica l’ultima decisione presa in merito alla Rca. Nel caso specifico il contenzioso deciso davanti alla corte riguardava un automobilista polacco, ma la decisone, come tutte quelle della Corte di Giustizia ha riflessi su tutti gli stati membri. La corte ricorda che

la nozione veicolo è qualcosa di oggettivo e che è indipendente dall’uso che viene fato o non fatto dallo stesso veicolo o dall’intenzione da parte del proprietario o di altri di utilizzarlo. In sostanza un veicolo tale è indipendentemente dal fatto che lo si voglia usare e dal fatto che questo uso sia quello di circolare, oppure di fare da decorazione per il giardino. La Rca è comunque dovuta.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea aggiunge che la condizioni di un veicolo possono variare nel tempo e il loro eventuale ripristino dipende da fattori soggettivi, come la volontà del proprietario o del detentore di effettuare o far effettuare le riparazioni necessarie e la disponibilità dei fondi necessaria a tale scopo. Di conseguenza se il mero fatto che un veicolo in un dato momento è inidoneo a circolare fosse sufficiente a privarlo della sua qualità di veicolo e a sottrarlo all’obbligo di assicurazione, il carattere oggettivo di questa nozione di veicolo sarebbe rimesso in discussione

Inoltre l’obbligo di assicurazione non è connesso all’uso del veicolo come mezzo di trasporto in un determinato momento né alla questione se il veicolo di cui trattasi abbia effettivamente causato danni. Di conseguenza

l’obbligo di assicurazione non può essere escluso per il mero fatto che un veicolo immatricolato è, inidoneo a circolare a causa delle sue condizioni tecniche e, quindi inidoneo, a causare danni e questo anche se è questo il caso fin dal trasferimento della proprietà. 

Parimenti l’intenzione del proprietario o di altri di far demolire il veicolo non consente che detto veicolo perda per il solo fatto di tale intenzione la sua qualificazione come veicolo e sia quindi sottratto a tale obbligo di assicurazione. Infatti la qualificazione come veicolo e la portata dell’obbligo di assicurazione non possono dipendere da fattori soggettivi, poiché questo pregiudicherebbe la prevedibilità. La stabilità e la continuità di tale obbligo, il cui rispetto è tuttavia necessario per garantire la certezza del diritto.

Rca obbligatoria per tutelare le vittime

La Certe di Giustizia ancora aggiunge che l’obbligo dalla Rca anche nel caso un veicolo sia fermo su un terreno privato e non sia funzionante si impone innanzitutto al fine di assicurare la tutela delle vittime di incidenti stradali, dal momento che l’intervento dell’organismo di indennizzo ai danni delle cose o delle persone causate da un veicolo non assicurato è previsto solo nei casi in cui la conclusione dell’assicurazione è obbligatoria. Infatti tale interpretazione garantisce che le vittime siano comunque risarcite o dall’assicuratore, in forza del contratto di Rca concluso a tal fine, o dall’organismo di indennizzo qualora non sia stato assolto l’obbligo di assicurare il veicolo coinvolto nell’incidente o tale veicolo non sia stato identificato. 

Rca a garanzia della libera circolazione tra stati

Il secondo elemento che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea porta a giustificazione della propria decisione è di carattere più generale e richiama la libera circolazione nell’Unione Europea che sarebbe meglio tutelata dall’obbligo della Rca per tutti i veicoli

La corte afferma che questa interpretazione consente di assicurare meglio il rispetto dell’obiettivo di garantire la libera circolazione sia dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell’Unione Europea sia delle persone che si trovano a bordo dei medesimi. Infatti, solo assicurando una maggiore tutela delle eventuali vittime di incidenti dovute ad autoveicoli è possibile imporre agli stati membri di astenersi dall’effettuare controlli sistematici sulla Rca per i veicoli che entrano nel loro territorio in provenienza da un altro stato membro, il che è indispensabile per garantire tale libertà di circolazione.

Niente obbligo di Rca solo per veicoli non immatricolati

La Corte di Giustizia conclude indicando l’unico motivo per cui un veicolo sia esentato dall’obbligo di avere una Rca.

Affinché un veicolo sia esentato dall’obbligo della Rca deve essere ufficialmente ritirato dalla circolazione, conformemente alle norme nazionali applicabili.

Infatti, sebbene l’immatricolazione di un veicolo attesti, in linea di principio, la sua idoneità a circolare, e, quindi, ad essere utilizzato come mezzo di trasporto, un veicolo immatricolato può essere, in modo oggettivo, definitivamente inidoneo a circolare a causa delle sue cattive condizioni tecniche. La constatazione della sua inidoneità a circolare e quella della perdita della sua qualità di veicolo, devono tuttavia essere effettuate in modo obiettivo. 

A tale proposito sebbene la cancellazione dell’immatricolazione del veicolo possa costituire una siffatta constatazione oggettiva, il diritto dell’Unione Europea non disciplina il modo in cui tale veicolo può essere legalmente ritirato dalla circolazione. Di conseguenza, tale rimozione, può, secondo la normativa nazionale, essere constatata in modo diverso dalla cancellazione della immatricolazione del veicolo considerato. In definitiva si rimanda alle leggi nazionali per la definizione del concetto di veicolo dal quale trarre poi l’obbligo di quali siano quelli per i quali è obbligatoria la Rca anche se tenuti su un terreno privato e anche se non idonei a circolare.