Falsa testimonianza: ecco la pena prevista

Cosa rischia chi commette il reato di falsa testimonianza? Cosa dice la legge.

Quella formula che tutti abbiamo sentito molte volte pronunciare da ogni testimone che effettua la propria dichiarazione all’interno di un processo, serve a portare conoscenza il teste dell’obbligo per legge di dire tutta la verità.

La falsa testimonianza è un illecito penale punito con la reclusione, ma in alcuni casi si possono ritrattare le proprie deposizioni, mentre in altri casi, invece, si sarà puniti con delle pene ancora più severe, perché sussistono delle circostanze aggravanti.

Che cos’è il reato di falsa testimonianza

Il reato di falsa testimonianza è disciplinato all’interno dell’art. 372 del Codice Penale, il quale prevede che:

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria ((o alla Corte penale internazionale)), afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

In sostanza, la legge ed, in particolare, il codice penale, punisce, con le sanzioni che sono previste all’interno di questo specifico articolo, i seguenti soggetti:

  • colui che afferma il falso;
  • colui che nega il vero;
  • colui che tace, pur essendo a conoscenza dei fatti per i quali viene interrogato.

Questa particolare tipologia di reato potrà verificarsi e manifestarsi solamente quando il soggetto che è chiamato a testimoniare su determinati fatti di cui è a conoscenza, davanti all’autorità giudiziaria oppure alla Corte Penale Internazionale (CPI), dopo essersi impegnato a dire tutta la verità e, quindi, dopo aver pronunciato la formula di giuramento, effettua una tra le attività illecite che abbiamo elencato poco sopra.

Attraverso questo comportamento, il teste ostacola il normale funzionamento dell’attività giudiziaria e commette uno trai delitti che vengono inflitti contro l’amministrazione della giustizia, attraverso:

  • dichiarazioni false o non vere;
  • menzogne;
  • deposizioni reticenti.

Dato che, queste deposizioni che vengono effettuate da colui che viene chiamato a testimoniare vengono considerate come una prova e, dunque, come uno strumento idoneo sul quale si fonderà, poi, la decisione che prenderà il giudice, questo comportamento verrà considerato come illecito, dal momento che tende ad indurre in errore il giudice, intralciando il normale corso della giustizia.

Inoltre, la falsa testimonianza viene considerata come un reato di pericolo proprio, dal momento che può essere commessa solamente dal soggetto che si presenta davanti all’autorità giudiziaria oppure alla Corte Penale Internazionale, in qualità di testimone.

Questo reato può presentarsi in tre differenti modalità, ovvero:

  • quella esecutiva;
  • quella commissiva, che si verifica quando il soggetto che è chiamato a svolgere il ruolo di testimone e che è a conoscenza dei fatti realmente accaduti, decide di intralciare la giustizia affermando il falso oppure negando il vero;
  • quella omissiva, che si verifica quando il soggetto che è chiamato a svolgere il ruolo di testimone e che è a conoscenza dei fatti realmente accaduti, decide di intralciare la giustizia attraverso una deposizione reticente.

Qual è la pena prevista

Sempre secondo quanto viene disciplinato all’interno dell’art. 372 del Codice Penale, il reato di falsa testimonianza viene punito con un periodo di reclusione che potrà andare da un minimo di due anni e fino ad un massimo di sei anni, a seconda della gravità dell’illecito penale commesso dal soggetto che svolge la funzione di teste ed il quale è chiamato a testimoniare sugli avvenimenti accaduti davanti all’autorità giudiziaria o alla Corte Penale Internazionale.

Da ciò si evince che questa particolare tipologia di reato viene punito severamente dalla normativa in ambito penale, anche se la legge dispone la possibilità di accedere a delle misure alternative rispetto alla detenzione, come ad esempio l’affidamento ai servizi sociali, per quegli illeciti penali che sono puniti con una reclusione per un periodo uguale oppure inferiore ai tre anni.

Uno sconto della pena potrà essere richiesto anche da quei soggetti che hanno commesso il reato, ma solamente qualora non sussistano delle circostanze che possono essere considerate come “aggravanti”.

Queste circostanze aggravanti sono disciplinate all’interno dell’art. 375 del Codice Penale e, nello specifico, prevedono le seguenti sanzioni penali:

  • una pena che prevede la reclusione per un periodo compreso tra i tre anni e gli otto anni, qualora attraverso il fatto illecito, che viene commesso dal soggetto che è chiamato a testimoniare davanti all’autorità giudiziaria oppure alla Corte Penale Internazionale, ne consegue una condanna, che viene decisa dal giudice e che prevede la reclusione per un periodo di tempo uguale o inferiore a cinque anni;
  • una pena che prevede la reclusione per un periodo compreso tra i quattro anni e i dodici anni, qualora attraverso il fatto illecito, che viene commesso dal soggetto che è chiamato a testimoniare davanti all’autorità giudiziaria oppure alla Corte Penale Internazionale, ne consegue una condanna, che viene decisa dal giudice e che prevede la reclusione per un periodo di tempo superiore a cinque anni;
  • una pena che prevede la reclusione per un periodo compreso tra i sei anni e i venti anni, qualora attraverso il fatto illecito, che viene commesso dal soggetto che è chiamato a testimoniare davanti all’autorità giudiziaria oppure alla Corte Penale Internazionale, ne consegue una condanna, che viene decisa dal giudice e che prevede l’ergastolo.

Che cos’è e come funziona la ritrattazione

La ritrattazione viene disciplinata all’interno dell’art. 376 del Codice Penale, il quale prevede espressamente che:

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dall’articolo 375, primo comma, lettera  b), e dall’articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. 

Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

In sostanza, il soggetto che è chiamato a testimoniare, che conosce gli eventi che sono accaduti e che, comunque, dichiara il falso, nega il vero oppure tace, può evitare la condanna e le pene previsto per il reato di falsa testimonianza, quando si presenta nuovamente davanti al giudice, ritrattando ciò che ha detto fino a quel momento e dicendo, questa volta, la verità sui fatti accaduti.

Questo articolo, però, pone un limite di tempo entro il quale il testimone potrà utilizzare l’istituto giuridico della ritrattazione. In particolare:

  • il testimone non è perseguibile per aver commesso il reato di falsa testimonianza, quando, in sede penale, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento e, dunque, prima che l’avvocato tenga la propria arringa conclusiva;
  • il testimone non è perseguibile per aver commesso il reato di falsa testimonianza, quando, in sede civile, ritratta il falso e manifesta il vero prima che venga pronunciata la sentenza definitiva.

Quali sono i casi di non punibilità

I casi di non punibilità, relativi al reato di falsa testimonianza, vengono disciplinati all’interno dell’art. 384 del Codice Penale, il quale dispone che:

Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371 ter(1), 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.

Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 371 ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.

In sostanza, ecco quali sono, dunque, le cause, per le quali, colui che svolge il ruolo di testimone e che afferma il falso, nega il vero oppure tace, anche se è a conoscenza dei fatti accaduti, non viene punito con la reclusione. Nello specifico, sono casi di non punibilità:

  • quando il testimone commette l’illecito penale perché costretto per salvaguardare la propria libertà ed il proprio onore;
  • quando il testimone commette l’illecito penale perché costretto, in modo da salvaguardare la libertà e l’onore di un proprio congiunto;
  • quando il testimone, che commette l’illecito penale, in realtà non avrebbe dovuto svolgere questo ruolo per legge;
  • quando il testimone, che commette l’illecito penale, in realtà non sarebbe dovuto essere obbligato ad effettuare la deposizione;
  • quando il testimone, che commette l’illecito penale, in realtà sarebbe dovuto essere avvertito, precedentemente rispetto alla propria deposizione, della possibilità di astensione dalla testimonianza.

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Chi sono il soggetto passivo ed il soggetto attivo

Dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 372 del Codice Penale, si può venire a conoscenza di chi è il soggetto attivo che si configura all’interno del reato di falsa testimonianza e si può evincere, anche se in maniera indiretta, anche chi rappresenta il soggetto passivo.

Nello specifico:

  • il soggetto passivo è colui che subisce l’illecito penale e non è, come si potrebbe pensare, il soggetto specifico che subisce direttamente il reato commesso da parte del soggetto attivo, ma in realtà è sempre lo Stato-collettività (o Stato-popolo), dal momento che la falsa testimonianza va a colpire quelli che sono gli interessi collettivi;
  • il soggetto attivo è colui che commetto l’illecito penale ed, in particolare, è colui che, pur essendo a conoscenza dei fatti accaduti, dichiara il falso, in qualità di testimone.

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