Restituzione immobile in comodato d’uso: come devi fare?

Il termine del comodato è desumibile anche dall'uso. Ciò potrebbe avere ripercussioni significative sulle modalità di restituzione.

Il comodato è un contratto gratuito in forza del quale il bene è dato in godimento dal comodante al comodatorario. Il comodato secondo la disciplina codicistica può essere a termine o tempo indeterminato.

L’art. 1803 dice:

Nella definizione base il comodato è a termine, la definizione dell’art. 1803 c.c. è un contratto con cui viene data una cosa mobile o immobile, affinché il comodatario se ne serva per un tempo determinato o uso determinato.

Il termine può desumerai anche dalla tipologia di uso. Le parti non fissano un termine, ma siccome viene dato per un uso dura fin quando è attuale l’uso per cui è stato dato

Ci sono beni che vengono destinati ad una specifica utilizzazioni che hanno un termine individuato per relationem, il termine concede con la conclusione dell’uso. Il comodato in questo caso è dato per un uso da cui si desume il temine. Quindi anche se non previsto può trattarsi di un comodato a termine. 

Comodato precario: di cosa si tratta?

Quando il termine non è desumibile dall’uso il comodato si dice precario, perché il comodatario è tenuto alla restituzione in qualsiasi momento a richiesta del comodante.

Laddove vi sia un termine, in teoria non è possibile richiedere la restituzione della cosa,  prima della scadenza del termine, salvo l’ipotesi in cui sopravvenga un bisogno urgente e improvviso ed è possibile una cessazione anticipata prima della scadenza del termine. 

Se però durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato l’uso della cosa, sopravviene un urgente e imprevisto bisogno, questo può esigere la restituzione immediata.

E’ fondamentale la distinzione tra comodato a termine e comodato precario, è rilevante per comprendere come si configura il diritto alla restituzione del comodante. Questa può avvenire in qualsiasi momento e senza giustificazione se precario, se è a tempo determinato serve una motivazione deve sopravvenire un bisogno urgente ed improvviso.

E se il termine è implicito nell’uso?

In questo contesto l’aspetto più problematico è il comodato con termine implicito di uso.

Questa è la figura che ha creato maggiori perplessità, perché ti starai chiedendo questo uso che caratteristiche deve avere per rilevare le caratteristiche di un termine implicito.

Ogni uso ha una conclusione, quando è che questa distinzione all’uso rileva l’esistenza del termine. Questo è il grande tema di cui si è occupata la Cassazione (sez. III Civile, sentenza n. 3553/17) rispetto al comodato della casa familiare. 

Il comodato della casa familiare viene messo a disposizione per rispondere ad esigenze abitative della famiglie. 

Il comodato è destinato a casa familiare, cioè rappresentare le sede delle relazioni domestiche, che siano caratterizzata da stabilità. In tal caso, non è precario, è determinato, in quanto desumibile dall’uso. Quindi fin quando sussistono le esigenze abitative della famiglia il comodato non ha termine.

Quali caratteristiche del comodato della casa ad uso familiare?

Dal contratto di comodato della casa ad uso familiare, che è un comodato gratuito, deve potersi evincere la destinazione dell’immobile. Inoltre, deve anche essere desumibile che il comodatario venga in considerazione come esponente della comunità familiare non è titolare del contratto. 

Dunque, è come se il comodante lo conferisse al comodatario in quanto esponente della famiglia, ma il vero beneficiario è la comunità familiare, che deve avere un soggetto a cui fare riferimento che sarebbe la persona del comodatario.

L’esempio classico è quello del genitore che dà il bene al figlio, ma lo attribuisce perché deve stabilmente risiedere con la sua familiare. Quindi tutti i componenti della famiglia sono beneficiari. La casa deve essere individuata quale sede stabile delle relazione domestiche e familiari. Tale comodato è destinato a durare fin quando sussiste predetta esigenza della famiglia.

Questo, allora, è un  comodato destinato all’uso familiare, in quanto tale è un comodato a termine. 

Cosa succede in caso di crisi coniugale?

Il tema del comodato della casa familiare è venuto in considerazione in caso di crisi coniugale.

In caso di crisi in genere, il giudice provvede all’assegnazione della casa coniugale, ciò può accadere anche se il bene  immobile è in comodato. L’assegnazione è provvedimento per il quale il coniuge assegnatario subentra nella stessa pozione in cui si trovava colui che avevo il diritto di disporre della casa familiare.

Allora anche la casa di un terzo data in comodato può essere assegnata ad un coniuge. L’assegnazione della casa coniugale ha la finalità esclusiva di tutelare la prole. Dunque spetta di norma al coniuge a cui vengono assegnati i figli minori o economicamente non autosufficiente.

Il provvedimento serve a preservare l’habitat domestico, al fin di evitare che il trauma della separazione possa aggravarsi determinando da forzato allentamento dall’ambite domestico. Non ha funzione di mantenimento del coniuge debole, funzione che viene assolta  dall’assegno di mantenimento.

Il provvedimento di assegnazione determina il subentro la modifica soggettiva il titolo originario si modifica soggettivamente

Se si tratta di comodato, nel contratto concluso dal marito subentra al moglie a cui hanno affidati i figli, che avrà la detenzione in base allo titolo, in virtù del quale l’altro coniuge aveva la disponibilità della casa familiare.

Cambia il termine in caso di crisi coniugale?

Se è comodato a termine è evidente che per effetto del problema di assegnazione subentra il coniuge dello stesso comodato e diventa comodatario del comodato a termine desumibile dall’uso con la conseguenza che il comodante non può recedere se non allegando un improvviso ed urgente bisogno

Spesso accade il bene veniva dato in comodato al figlio, per effetto della crisi il figlio esce dalla casa familiare, ma questa fuoriuscita non fa venir meno l’esigenza abitativa, non cessa l’uso non scade il temine,  il temine continua fin quando permangono le esigenze abitativa, fin quando ci sono figli non economicamente sufficiente, e il bene è vincolato e il comodato non può riprenderselo se non allegando un urgente e sopravvenuto bisogno. 

Su quel bene vede che ci sono la madre ma non il figlio.

Quando cessa il termine?

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione (Cassazione Civile Sez. Unite 29 settembre 2014, n. 20448).

Secondo un orientamento, si tratta di un comodato d’uso, dalla cui destinazione emerge il termine. Tuttavia, affinché sia possibile individuare il termine,  deve risultare con chiarezza la destinazione. Il comodante deve imprimere la distinzione, l’ha dato al figlio come esponente della famiglia, in vista del matrimonio.

Se emerge questa destinazione quello è comodato a termine indeterminato nel quando,, ma un termine è desumibile dall’uso. 

Fin quando sussiste l’uso non può essere richiesta la restituzione se non allegando un evento sopravvenuto o bisogno urgente e imprevisto, che può essere anche un bisogno economico, che giustifica la restituzione.

Questa posizione si inserisce nel quadro giurisprudenziale che sembra ammettere che dall’uso possa esser ricavato il termine, anche se si tratta di una destinazione che si protrae in modo indeterminato nel tempo, cioè che il termine non è oggettivamente individuabile alla sua scadenza. 

Ad esempio, si ammetteva il comodato “vita natural durante”, che si protrae fino a quando il beneficiario è in vita. Anche il comodato della casa ad uso familiare appartiene a questa categoria. 

Quali similitudini con il comodato ad uso commerciale?

Questo orientamento che emerge dalla giurisprudenza sul comodato familiare e vita natural durante è messo in discussione da una giurisprudenza che si è occupata del comodato a tempo determinato (Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, n.22309). 

In particolare, la giurisprudenza si è occupata del dell’ipotesi di comodato dato affinché sia svolta attività commerciale. Anche in tal caso, il termine ha durata fin quando è svolta l’attività commerciale, quindi fin quando c’è l’uso.

Come per l’ipotesi precedente, anche in questo caso sembra esserci un termine indeterminato nel quando ma certo nell’an. La Cassazione è intervenuta recentemente proprio con riferimento a questa fattispecie. La durata del contratto di comodato d’uso viene a dipendere esclusivamente dalla volontà dell’attività commerciale. 

Questa attività, tuttavia, potrebbe non avere termine prevedibile e il comodato potrebbe essere sine die. Dipende dalla sua volontà che snaturerebbe la causa del comodato, perché esproprierebbe il comodante di fatto. Invero, tale vincolo  sarebbe particolarmente gravoso, quindi è apparso all’interprete irragionevole tale ricostruzione, in quanto vi sono attività che possono svolgersi senza una data certa.

Quali conclusioni della giurisprudenza?

La destinazione uso dipende dalla volontà del comodatario e poiché, a ben guardare, ogni immobile ha destinazione d’uso, che può essere più o meno preciso.

Secondo le conclusioni a cui è giunta la Cassazione, quindi, non è possibile desumere il termini, ove sia rimesso alla volontà del comodatario, il quale potrebbe protrarre l’uso sine die.

Affinché non operi la disciplina del precario basta individuare un uso a cui l’immobile è destinato. In tal modo si individuerebbe un termine, incerto, ma che vale ad aggirare la disciplina del comodato precario.

Il termine, pur non dovendo essere necessariamente esplicito, ma può essere desunto dall’uso, tuttavia è necessario che tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo. Deve essere un uso che ha una durata nel tempo.

In mancanza di questi elementi certi, che sin dalla conclusione del contratto consentono di prestabilire la fine dell’uso l’uso, la destinazione si intende generica. In tal caso, si tratta di  un comodato a tempo indeterminato, in quanto tale revocabile senza giusta causa. E’, quindi, un comodato  precario.

Stesso ragionamento può essere condotto con riferimento al comodato della casa familiare.  La giurisprudenza afferma che, affinché si tratti di un comodato a termine, deve essere destinato ad un’attività a scadenza, che sia desumibile sin dall’origine dall’uso indicato nel contratto. 

Questo è un orientamento recente della Cassazione 2020,  enuncia un principio di diritto che sembra mettere in discussione sia il comodato vita natural durante che il comodato della casa familiare. Anche in questi caso la destinazione d’uso non consente di individuare un termine certo.

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