Cosa succede se rifiuti l'alcol test, le conseguenze che non ti dicono

L'alcoltest rappresenta uno spauracchio per molti automobilisti, ma quando è obbligatorio sottoporvisi? Vediamo cosa succede in caso di rifiuto.

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Secondo vari studi statistici condotti sul territorio italiano, nella classifica delle cause di morte più comuni rientra ai primi posti il decesso causato da incidente stradale.

Inutile aggiungere che spesso è il consumo di alcolici a provocare tali incidenti, specialmente tra i giovanissimi e i neopatentati che per immaturità sottovalutano i rischi di mettersi alla guida in stato di ebbrezza.

Al fine di evitare o quantomeno limitare questo fenomeno, il Codice della Strada prevede all’art.186 il reato di natura contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza.

Ma quando si può procedere ai controlli e in che modo? Il conducente di un veicolo può rifiutare di essere sottoposto ad alcoltest? Se sì, cosa rischia?

Cosa succede davvero se si rifiuta l’alcoltest

Come anticipato, qualora ne ravvedano l’esigenza o anche in caso di controlli a campione, gli agenti di polizia possono sottoporre il conducente del veicolo fermato ad alcoltest.

Quest’ultimo non è obbligato ad accettare il trattamento, ma un suo rifiuto viene inteso come ammissione di colpevolezza e dunque verrà punito in automatico con il regime sanzionatorio più severo.

In mancanza di test dell’etilometro, invece, gli organi di polizia possono proporre al conducente di effettuare il test presso il presidio ospedaliero più vicino, ma mai possono obbligarlo. In questo caso, infatti, il Codice della Strada non prevede alcun accompagnamento coattivo, e il soggetto fermato potrà opporre rifiuto.

In caso di incidente stradale, e di conseguente impossibilità nell’effettuare il test, gli agenti possono richiedere alla struttura ospedaliera di eseguire il test e di produrre apposita certificazione con il risultato. In questo caso i sanitari saranno liberi nella scelta del metodo di rilevamento del tasso alcolemico.

In ultima analisi, gli agenti hanno l’obbligo di informare il conducente che potrà essere assistito dal proprio difensore prima del test con etilometro, in mancanza di tale avvertimento l’eventuale test positivo non potrà essere utilizzato come prova e l’imputato sarà prosciolto per insussistenza del fatto.

Quando si può procedere ad alcoltest e come

Per poter effettuare il controllo sul tasso alcolemico dei guidatori, gli agenti di polizia possono effettuare il cosiddetto alcol blow test, analizzando il livello di alcol tramite il flusso respiratorio, e una volta risultato positivo questo ripetere il test con l’etilometro.

In caso di evidenti segni di ebbrezza da parte del conducente, gli agenti possono effettuare anche solo il test dell’etilometro, mentre nel caso di doppia misurazione è importante che queste avvengano in un ristretto limite temporale (5-10 minuti) per evitare risultati meno veritieri.

Per potersi avere un risultato valido, inoltre, gli agenti devono dimostrare l’omologazione dell’apparecchio usato per il rilevamento del tasso alcolemico, e il suo corretto funzionamento.

Le sanzioni, dalla multa alla sospensione della patente

L’art. 186 del Codice della Strada stabilisce i casi in cui si concretizza il reato di guida in stato di ebbrezza. A seconda del tasso alcolemico rilevato vi è una graduazione delle sanzioni:

  • La guida con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro costituisce solamente un illecito amministrativo: è previsto il pagamento di una somma da 532 a 2.127 euro e la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente
  • Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,81 e 1,50 grammi per litro, si rischia invece: un’ammenda da 800 a 3.200 euro; l’arresto fino a 6 mesi;  la sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno.  Decurtazione di dieci punti dalla patente
  • Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, è comminata: un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro; • l’arresto da 6 mesi ad 1 anno; la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni; la durata della sospensione è raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea dal reato. È invece prevista la revoca della patente di guida nel caso di recidiva nel biennio la confisca amministrativa del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che appartenga ad un’altra persona. Decurtazione di dieci punti dalla patente, se non revocata.

Ancora più aspre le sanzioni per quanto riguarda alcune categorie come neopatentati e guidatori professionali.