Risposarsi dopo il divorzio: ecco quanto bisogna aspettare

Quali sono le regole e quanto bisogna aspettare prima di risposarsi dopo un divorzio. Cosa è il lutto vedovile e perché le donne hanno tempi più lunghi.

Se nonostante un’esperienza negativa del passato la voglia di matrimonio è tanta che cosa fare? E ’legittimo, appena usciti dal tribunale con una sentenza di divorzio fresca di stampa, dirigersi di gran carriera in cerca un ufficiale di stato civile per convolare a nuove nozze senza aspettare neppure un giorno? In realtà la risposta è negativa. Ci sono sempre dei tempi tecnici da rispettare prima di risposarsi.

Non ci riferiamo solo a quelli necessari per fissare un appuntamento con l’ufficiale celebrante o quelli per fare le pubblicazioni all’albo del comune di residenza. Ci sono anche dei tempi che discendono dal fatto di avere avuto un matrimonio in precedenza. Quest’ultimo infatti deve, senza alcun dubbio essere stato definitivamente archiviato, non solo dagli interessati, ma anche dalla legge.

Differenze poi ci sono a seconda che, chi abbia fretta di ricominciare una nuova vita, sia un uomo o una donna. È quest’ultima quella a cui tocca la peggio, perché deve rispettare il cosiddetto lutto vedovile. Un periodo durante il quale a seguito di divorzio, o di vedovanza si deve astenere da nuove nozze. Ci sono comunque delle eccezioni giustificate dalla ragione per cui è imposto un periodo bianco tra un matrimonio e l’altro.

Prima di risposarsi bisogna aspettare che il divorzio sia passato in giudicato

Come anticipato i tempi di attesa nella normalità dei casi sono diversi, a seconda che chi si voglia risposare a seguito di un divorzio sia un uomo o una donna, per assurdo uno dei due potrebbe essere autorizzato a cominciare una nuova vita, mentre l’altra potrebbe essere lasciata per mesi in attesa del via libera. Vedremo in seguito quali sono le ragioni di questa disparità dettata non da ragioni discriminatorie quanto da motivi di carattere strettamente biologico.

I tempi di attesa dell’uomo sono legati solo al completamento delle procedure per la dichiarazione e la registrazione del divorzio. Come noto una sentenza pronunciata da un giudice in genere non è immediatamente esecutiva, nel momento in cui viene resa nota agli interessati. Entrambi hanno diritto, se lo ritengono opportuno a presentare ricorso e solo dopo che tutti i ricorsi possibili saranno stati completati, oppure si siano lasciati trascorrere inutilmente i termini concessi per legge quell’atto inizierà a produrre degli effetti.

I tempi per presentare appello sono 30 giorni dal momento in cui si è ricevuta la notifica dell’atto, in caso di giudizio in primo grado, e di 60 giorni in caso di appello. In caso di mancata notifica i tempi salgono fino a sei mesi calcolati dal giorno in cui sia datata la sentenza. Tutto questo vale, solo se nessun dei due decide di ricorrere in appello. Se uno o entrambi lo facessero i tempi si dilaterebbero notevolmente, in proporzione alla complessità dei rapporti tra i due. L’attesa arriverà fino al momento cui l’ultimo grado di giudizio fosse stato completato. 

Unica eccezione  si ha nel caso i due convengano in modo espresso di rinunciare a ricorrere contro la sentenza. In questo caso non sarà necessario attendere che siano trascorsi i termini di legge e si potrà passare subito alla fase successiva senza perdere ulteriore tempo. 

Prima di risposarsi il divorzio deve essere annotato

Completata in modo più o meno burrascosa la chiusura del precedente matrimonio, prima di potersi risposare è necessario aspettare ancora un po’. Perché il divorzio sia effettivo manca ancora un passaggio formale, non particolarmente complicato, ma imprescindibile. Si tratta dell’annotazione sui registri dello stato civile.  Leggiamo sul sito del comune di Cagliari che:

“In caso di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario i tribunali inviano d’ufficio la sentenza agli uffici di stato civile dove è stato celebrato il matrimonio perché siano annotati a margine dei relativi atti.”

Scopo di questa procedura è quella di rendere noto anche ai terzi il cambiamento di stato. Una analoga annotazione verrà fatta anche sugli atti di nascita di entrambi gli sposi direttamente da quell’ufficio, oppure da quello dove i due sono nati, prontamente avvisati d’ufficio. Completata questa procedura, l’uomo potrà da subito richiedere, presentando i suoi atti annotati, le pubblicazioni per nuove nozze e risposarsi rispettando i tempi consueti.

La donna deve aspettare 300 giorni 

Tutto quanto detto sopra vale per entrambi gli ex coniugi, ma la donna, oltre ad accertarsi che tutte le formalità indicate sopra siano state completate ha l’obbligo prima di risposarsi di attendere 300 giorni dal momento in cui il divorzio sia diventato effettivo. Si tratta di quello che viene chiamato lutto vedovile, anche se oltre che alle ipotesi di morte del marito è esteso anche a quelle di divorzio, o di annullamento.

L’articolo numero 89 del Codice Civile stabilisce che:

“La donna può contrarre matrimonio solo dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento, dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.”

La ragione di questa norma è quella di evitare che possano esserci dei dubbi a proposito della paternità di un figlio, nato entro questi nove mesi. Come noto il nostro ordinamento attribuisce di diritto, la paternità al marito della donna che ha partorito. Se però i due matrimoni fossero troppo vicini potrebbe esserci un dubbio, risolvibile, certamente con un test di paternità, ma non ricorrendo alla normale presunzione stabilita dalla legge.

Sanzioni per chi non rispetta il lutto vedovile

Comunemente si ritiene che il caso dell’artico 89 del Codice Civile sia solo un impedimento al nuovo matrimonio, ma non un ostacolo insormontabile. Difatti nel caso una donna decidesse di non volere aspettare il trascorrere dei 300 giorni dal divorzio e si volesse risposare subito, le nuove nozze non sarebbero nulle, cioè incapaci di produrre effetti.

Delle conseguenze al mancato rispetto del disposto della normativa, però come è inevitabile, ci sono, perché nel caso contrario il divieto non avrebbe alcuna efficacia. A questo proposito l’articolo numero 140 del Codice Civile dispone che:

“La donna che non rispetta il divieto di astenersi da nuove nozze per 300 giorni, l’ufficiale celebrate e l’altro coniuge sono puniti con la sanzione amministrativa da 20 a 89 euro.”

Come vediamo non si tratta di una violazione particolarmente grave, che prevede solo una sanzione di tipo pecuniario comminata direttamente dalla pubblica amministrazione. Non è più come in passato un reato, con una punizione di maggiore spessore, oltre a tutte le complicazioni legate a un processo vero e proprio.

Da sottolineare che la multa non tocca solo alla donna, ma anche al marito, e quanto potrebbe fare poca differenza in termini di deterrenza. Facile immaginare che pur di unirsi con la sua amata il fidanzato accetti di pagare un piccolo balzello. Ma la stessa sorte tocca anche a chi celebra, e questo dovrebbe bastare ad impedire la celebrazione.

Quando non è necessario attendere per risposarsi

Visto che il lutto vedovile ha lo scopo di dirimere qualsiasi dubbio a proposito di una eventuale gravidanza non ha senso attendere dopo il divorzio, per risposarsi se si può già escludere che ci sia un bebè in arrivo. Per questa ragione il nostro Codice Civile ha previsto delle eccezioni alla regola del lutto vedovile. Si tratta dei casi in cui per ragioni di tipo fisico, o per mancanza di contatti tra i due possa essere esclusa una gravidanza iniziata in costanza del precedente matrimonio.

Le ipotesi sono quelle in cui il divorzio sia stato pronunciato per impotenza anche a generare di uno dei due, se non sia stato consumato o se possa essere escluso in modo certo che la donna abbia in corso una gravidanza. Inoltre, nei casi in cui i due ex possano dimostrare di non avere convissuto nei 300 giorni precedenti, e in quelle di divorzio a seguito di omologazione della separazione consensuale o giudiziale. 

Nei casi diversi da un divorzio giustificato con l’impossibilità di generare dovrà essere un tribunale a emettere, in camera di consiglio l’autorizzazione a contrarre nuove nozze prima dei termini usuali. Basterà a questo scopo presentare una istanza al giudice competente. Se la richiesta fosse respinta è possibile ricorrere in Corte di Appello entro dieci giorni da quello in cui si è ricevuta la notifica del decreto.

Prima di risposarsi vanno fatte le pubblicazioni

Tutto quanto detto sopra vale con riferimento al definitivo scioglimento del vincolo precedente. I tempi per risposarsi, però sono influenzati anche dalle altre pratiche che impongono di aspettare ancora qualche giorno. Prima fra tutti le pubblicazioni, un atto obbligatorio, senza le quali non è possibile avere il nullaosta per sposarsi.

Lo scopo di questo atto è quello di informare il pubblico dell’intenzione dei due fidanzati di unirsi in matrimonio. Si vuole in questo modo dare la possibilità a chi fosse a conoscenza di qualche impedimento di informarne le autorità e di bloccare un atto che sarebbe illegittimo. Le ipotesi più frequenti sono quelle della presenza di un precedente vincolo, oppure di qualche parentela o affinità tra i due.

Le pubblicazioni devono essere affisse all’albo pretorio del comune di residenza di entrambi i nubendi. Se le residenze siano diverse basterà rivolgersi a un solo ufficio che provvederà ad inoltrare la pratica anche all’altro. Oggi molti comuni fanno delle affissioni anche online, per rendere più efficace l’atto. L’esposizione deve essere di almeno otto giorni comprensivi di due domeniche consecutive. Prima di avere il via libera, sono poi necessari altri tre giorni concessi a chi eventualmente voglia presentare un esposto.

Chiusa questa pratica, ci si potrà sposare quando si vuole, compatibilmente con la disponibilità della sala scelta e dell’ufficiale di stato civile. Qui in genere entrano in gioco fattori di tipo pratico, per esempio il numero delle persone che sono in coda prima di noi. Si ricorda che in ogni caso le pubblicazioni hanno la validità di soli 180 giorni e che se si lascia trascorrere questo termine devono essere rifatte ricominciando tutto da capo.

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